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La forzatura del Colle2 agosto 2012
di Bruno Tinti Esistono aspetti poco esplorati nella vicenda delle inÂtercettazioni Mancino-NapoÂlitano. 1) Art. 90 della Costituzione: “Il Presidente della RepubbliÂca non è responsabile degli atÂti compiuti nell’esercizio delÂle sue funzioni…”. Dunque per il Capo dello Stato non esiÂste un’immunità generale ma solo per gli atti connessi alle sue funzioni. Se ammazza la moglie può (anzi deve, per via dell’obbligatorietà dell’azioÂne penale) essere processato. E non gode nemmeno del tratÂtamento riservato ai parlaÂmentari dall’art. 68 Cost., le famigerate autorizzazioni (inÂtercettare, utilizzare intercetÂtazioni di terzi, perquisire e arrestare) che hanno salvato decine di delinquenti. Non si tratta di un vuoto legislativo da colmare in via interpretaÂtiva da Procure, Tribunali o Corte costituzionale come preteso dai fans di NapolitaÂno. È che proprio così vollero i Padri costituenti. Il 4/1/1947 ne discussero a lungo e alla fine esclusero che fosse opÂportuno prevedere immunità generale o autorizzazione a procedere per il Presidente della Repubblica (Appendici Titolo II Parte seconda – ArÂgomenti o articoli non entrati nella Costituzione – Immunità civile e penale del Presidente della Repubblica). PER QUESTO, e non per una dimenticanza, la CostituÂzione prevede che egli sia tratÂtato (processualmente) come un qualsiasi cittadino; tranne che per atti compiuti nell’eserÂcizio delle sue funzioni. Ecco perché l’art. 90 della CostituÂzione non c’entra niente con la vicenda intercettazioni Mancino-Napolitano: che l’inÂterferenza nel processo trattaÂtiva Stato-mafia rientri o no neÂgli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, resta il fatto che Napolitano non è stato inÂcriminato; e certamente né l’art. 90 né l’art. 68 Cost. preÂvedono alcunché in materia di intercettazioni telefoniche che coinvolgano il Capo dello Stato. 2) Napolitano non è stato inÂtercettato. Intercettato è colui nei confronti del quale il giudice, su richiesta del pm, auÂtorizza l’intercettazione (art. 267 codice di procedura). TutÂti quelli che parlano con l’inÂtercettato sono “intercettati indiretti”. E, se non esistono norme su intercettazioni a caÂrico del Presidente della ReÂpubblica, figuriamoci se ne esistono su “intercettazioni inÂdirette”. Che possono essere utilizzate senza necessità di autorizzazione. Così decisero i Padri costituenti nel lontano 4/1/1947. 3) Nessuno vuole utilizzare le “intercettazioni indirette” che si riferiscono a Napolitano, alÂmeno al momento. Ma la posÂsibilità che ciò accada esiste poiché qualche difensore poÂtrebbe ritenerle rilevanti per la difesa del suo assistito e chiedere al giudice di acquiÂsirle al fascicolo del dibattiÂmento. E il giudice potrebbe dargli ragione (art. 268 comÂma 6). Quindi la pretesa di NaÂpolitano (distruggere le interÂcettazioni indirette che lo riÂguardano, senza contraddittoÂrio con le difese degli altri imÂputati), oltre che giuridicaÂmente infondata, comporta n rischio che sia condannato un innocente. 4) È vero che possono esserci intercettazioni inutilizzabili per legge (art. 271): sono quelÂle eseguite fuori dei casi conÂsentiti (per reati per i quali non sono previste ovvero eseÂguite senza l’autorizzazione del giudice); e quelle, anche “indirette”, in cui sono state captate conversazioni con saÂcerdoti, avvocati e altri (art. 200). Ed è vero che queste inÂtercettazioni devono essere distrutte (sempre però con provvedimento del giudice). Sta di fatto che il Presidente della Repubblica non rientra in nessuna delle categorie di cui all’art. 200; e non a caso, lo decisero i Padri costituenti. E certamente le intercettazioni disposte a carico di Mancino non sono state eseguite fuori dei casi consentiti. 5) Per finire, va detto che l’iÂniziativa di Napolitano apre un caso sconcertante. Il PresidenÂte ha incaricato l’Avvocatura dello Stato di rappresentarlo avanti alla Corte costituzionaÂle. Ma parte in causa nel conÂflitto è la Procura di Palermo; che può, anzi deve, essere diÂfesa dall’Avvocatura dello StaÂto: obbligatoriamente perché appartenente alla Pubblica amministrazione (art. 1 RD 30/10/1933, n. 1611). MA, PER IL Presidente della Repubblica, la Camera dei deÂputati e il Senato (che non fanÂno parte dell’amministrazione pubblica), detto patrocinio è facoltativo; e infatti è prassi coÂstante che Camera e Senato si facciano difendere da avvocati del libero Foro. Ovviamente la Procura di Palermo non può avere lo stesso avvocato che difende la parte avversa: si chiama incompatibilità . Però deve farsi difendere obbligatoÂriamente dall’Avvocatura delÂlo Stato. Non così Napolitano. Che farà il Presidente della ReÂpubblica? Revocherà la nomiÂna fatta all’Avvocatura dello Stato? O sarà la Corte costituÂzionale a rilevare l’incompatiÂbilità ? Staremo a vedere. Resta la solita domanda: ma cosa ci sarà mai in quelle conversazioÂni per spingere Napolitano e i suoi consiglieri a tante e così improvvide iniziative? Mafia, la verità  e le polemiche COME AL SOLITO, ALL’INDOMANI DI OGNI MIO TENTATIVO DI APRIRE DIÂBATTITI COSTRUTTIVI su tematiche che nessuno potrà mettere in dubbio esseÂre seri, vengo investito da critiche e commenti velenosi. E così succede anÂcora una volta dopo che in un’interviÂsta dico due cose ovvie. Primo: c’è chi protesta contro una presunta invasioÂne di campo della magistratura che, inÂdagando sulla stagione della trattativa ’92-’94, dovrebbe cedere di fronte ad un’implicita (forse inconfessabile?) raÂgion di Stato? A questi rispondo che, se ragion di Stato vi fu, lo si dichiari. La politica ha gli strumenti legiÂslativi per fermare la giustizia penale, e se la veda poi coi cittadini per giustificare una raÂgion di Stato che, invece di fermare le stragi, le avrebbe accelerate se non addirittura cauÂsate (basta leggersi le sentenze di Firenze e Caltanissetta per farsene un’idea). Seconda cosa ovvia: se invece questa presunta ragion di Stato non viene riconosciuta da alcuna auÂtorità politico-istituzionale, si lasci lavorare la magistratura, ed anzi la politica faccia la sua parte, approntando gli strumenti legislaÂtivi per agevolare la verità giudiziaria ad emergere e adoperandosi perché venga fuori anche la verità storico-politica. Banalità , vero? Sembra di no, a vedere le reazioni, dato che vengo accusato, fra l’altro, di essere un provocatore politico (ma di che provocazione stiamo parlando?), di voler atÂtribuire una ragion di Stato al noto conflitto di attribuzioni fra Presidenza della RepubbliÂca e Procura di Palermo (ma io parlavo di tutt’altro!), e da ultimo di voler nascondere la debolezza dell’indagine. Quest’ultima accusa proviene da un mio critico affezionato, EmaÂnuele Macaluso, che da queste stesse colonÂne ieri ha già emesso la sentenza del procesÂso senza conoscerne una carta. La cultura del dubbio, coltivata da quel Leonardo Scia-scia che Macaluso ama citare, stavolta non gli serve, visto che sa già che il procuratore capo di Palermo non ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio perché l’indagine è deboÂle, e non perché, da non titolare del procediÂmento, il procuratore «vista» il provvedimenÂto. Né lo sfiora il dubbio che, in caso di dissenÂso, possano avere ragione gli altri quattro maÂgistrati che hanno invece firmato. Ma, purtroppo, non è finita qui, perché Macaluso, pur di non dare credito alla digniÂtà di un’indagine, smentisce l’esistenza di qualsiasi trattativa, ignorando le sentenze e perfino la storia. Ignora le sentenze definitiÂve di Firenze che hanno ritenuto provata la trattativa Stato-mafia della stagione 92-93. Ed ignora la storia, perché nel suo excursus dimentica addirittura la «madre di tutte le trattative», quella intermediata da Lucky LuÂciano che consentì il sostegno della mafia alÂlo sbarco delle truppe anglo-americane in SiÂcilia alla fine del secondo conflitto mondiale. Fatti documentati in tanti libri di storia e da ultimo in «Quarant’anni di mafia», libro di SaÂverio Lodato, memoria storica antimafia di questo stesso giornale. Ebbene, sorprende che un politico come Macaluso, che quella stagione ha vissuto, non rammenti che la «convivenza» con la DeÂmocrazia Cristiana, partito filo-atlantico e gaÂrante di certi assetti politico-sociali, iniziò proprio per effetto di una trattativa, quella trattativa intermediata da Cosa Nostra ameriÂcana e si esaurì solo quando, dopo la caduta del muro di Berlino, venne meno la giustificaÂzione politico-internazionale di quella conviÂvenza, degenerata in stabile alleanza. Sono cose ben chiare ad un comunista che guardaÂva lontano ed in profondo come Pio La TorÂre, che non a caso non smise mai di vedere il contesto internazionale nel quale si inseriva il potere mafioso. E seguendo il metodo di analisi della realtà mafiosa di Pio La Torre non deve sembrare un caso che l’omicidio LiÂma si collochi solo dopo la caduta di quel muÂro, e per ragioni ben più profonde del mancaÂto aggiustamento del maxiprocesso, come sembra pensare in modo riduttivo, invece, Macaluso. Ebbene, il tema allora rimane un altro, e credo dovrebbe interessare non soltanto ai magistrati e alle vittime delle stragi e delle varie trattative con la mafia avvenute nella storia. Se è vero che vi fu una trattativa in quel biennio, è pensabile che essa avesse coÂme obiettivo solo il 41-bis, o la posta in gioco fu ben più ampia? La nuova trattativa non riguardava invece il nuovo patto di convivenÂza politico-mafioso? Ed allora, sembra tropÂpo impertinente che un magistrato dica ad alta voce che, di fronte a questa posta in gioÂco, invece di invocare presunte invasioni di campo della magistratura si dovrebbe collaÂborare, ciascuno per la propria parte di reÂsponsabilità , informazione, politica, cultura e società civile, per ricostruire cosa accadde davvero in quegli anni? La magistratura deve solo perseguire responsabilità penali persoÂnali e cercare le prove, e celebrare processi se le prove ci sono. Ma ognuno faccia la sua parte. Postscriptum. Non mi piace la polemica delÂle repliche e controrepliche perché sterile. Quindi, siccome so che Macaluso replicherà ancora alle mie risposte, dichiaro che, per parte mia, ritengo questa polemica chiusa qui. Non prima di rammentare, visto che racÂcomanda di agire contro la mafia «silenziosaÂmente», le parole di Paolo Borsellino, il mio maestro, che mi ha insegnato che il silenzio è della mafia per poi concludere: «Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene…». Le indagini e i limiti alle intercettazioni Fuori aula fioriscono disinvolte giurisprudenze. Fautori della «prerogativa», con lieve sentoÂre d’ancien régime, ammetteÂvano che gl’indaganti palermitani operassero bene quando l’addetto reÂgistrava i suoni intercettando telefoÂnate d’un ex ministro ora imputato quale falso testimone sui negoziati Stato-mafia, anziché interrompere l’ascolto lacerando i nastri; e presunta una lacuna, invocavano legge ad hoc o sentenza «additiva» dalla Consulta. Secondo l’ultima massima, non ocÂcorrono l’una né l’altra: vale l’art. 271 c.p.p. sulle intercettazioni invalide: carte, nastri, dischi, vadano al diavolo, inauditi dalle parti, in deroga all’art. 268, c. 6. Era un’intrusione sciagurata: li dentro risuonano emissioni vocali che nessun profano può udire; il tutto avvenga al buio. Non è chiaro se sprofondino nella curva dell’oblio anÂche i detti dell’interlocutore, talvolta inscindibili. Il contraddittorio va a farÂsi benedire. Vengono spontanei dei quesiti: perché inabissare santi discorÂsi quando il pubblico può trovarvi aliÂmento spirituale?; o la scelta dipende da chi parla, secundum tenorem verÂborum, nel senso che alcuni siano ascoltabili, altri no? Quesito antipatico ma il punto è marginale. Vogliamo saÂpere dove stia il divieto d’ascoltare. Non b asta esclamarlo, va letto nel testo d’una norma. Qui l’ onorevole GianluiÂgi Pellegrino alza i toni (cattivo segno): sono parole del Presidente, «coperte dalla guarentigia d’inviolabilità »; è vertice dello Stato; comanda le forze armate. Dio sa cosa c’entri. «GuarentiÂgia», parola melodiosa, suona retrò; e così “inviolabile”, aggettivo ignoto al moderno lessico costituzionale, che io rammenti, mentre appare nell’art. 4 dello Statuto Albertino, 4 marzo 1848: «la persona del Re è sacra e inviolabiÂle». L’ oracolo non dà altro, né forniscoÂno lumi i due articoli citati nel decreto 12 luglio. In lingua italiana l’immunità penale del Presidente (art. 90 Cost.) non significa divieto d’ascoltarlo conÂversante su linee legittimamente conÂtrollate e ai voti dati» (art. 68, c.1, Cost.); eppuÂre i colloqui su nastro soggiaciono al contraddittorio regolato dall’art. 61.20 giugno 2003 n. 140. Altrettanto poco interessa l’art. 71.5 giugno 1989 n. 219, dov’è stabilito che intercettazioni, riÂcerche coattive, misure cautelari posÂsano essere disposte nei suoi confronÂti solo quando la Corte l’abbia sospeso dalla carica: nessuno gliele aveva inÂflitte; l’ascolto era accidentale, su una linea captata, e chi frequenta luoghi pericolosi «imputet sibi» gli accidenti. L’avevamo rilevato: i devoti alla preÂrogativa interpolano nel codice cateÂgorie arcaiche da Ramo d’oro o Re tauÂmaturghi; ma veniamo al quadro casiÂstico. Cos’avverrebbe se, essendo «inÂviolabile» il Presidente, un domestico infedele lo spiasse mentre telefona, reÂgistrando i suoni: inammissibile la teÂstimonianza in processi su fatti altrui, perché viola l’augusta privacy?; inceÂneriamo l’abusivo reperto fonico? RaÂbelais sogghignerebbe, spiritoso qual era nel descrivere gli hommes de loi. Supponiamo ora che il dialogo regiÂstrato sia corpus delicti, in quanto conÂfigura una condotta penalmente quaÂlificabile: l’art. 271, ultima frase, vieta la distruzione dei reperti, anche se l’oÂrigine fosse illegale; il dogma dell’inÂviolabilità inghiotte tutto? Intavolata una falsa premessa, piovono paradosÂsi. Sotto gli esclamativi c’era poco, anÂzi niente, né risultano applicabili i diÂvieti probatori effettivi (ad esempio, l’ art. 71.5 giugno 1989) . Squagliati i fanÂtasmi, cerchiamo le norme. L’ unica reÂperibile sta nella 1. 20 giugno 2003 n. 140: intesa ad attuare l’art. 68 Cost. (immunità parlamentari), contemÂplava anche il Presidente della RepubÂblica (giudizi relativi alle «alte cariche dello Stato»), ma i tre commi dell’art. 1 erano invalidi, tali dichiarati perché incompatibili con l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (classico prodotto berlusconiano, reiterato dal cosiddetto lodo Alfano, alla cui vita inÂtrauterina non era estraneo il Quirinale). L’art. 5 contempla intercettazioni fortuite (alias «indirette») dei parlaÂmentari. Caso diverso, dicono i preroÂgativisti. Sì, ma simile, quindi la regola è analogicamente applicabile (art. 12, c. 2, «Disposizioni sulla legge in geneÂrale»): udite le parti, il giudice delle inÂdagini preliminari, inoppugnabilÂmente ordina la distruzione dei mateÂriali se li ritiene irrilevanti; e salta agli occhi l’inadeguato contraddittorio; sparita la prova, l’eventuale errore diÂventa irreparabile. Tale risulta l’attuaÂle disciplina, facilmente diagnostica-bile fuori da sedicenti verità dogmatiÂche. Teoria delle fonti, ermeneutica, sintassi contano ancora qualcosa, finÂché duri l’ormai anomala sopravviÂvenza. Risolta la questione tecnica, va detÂto qualcosa sullo sfondo ideologico. Corrono vecchie nomenclature: la persona del Presidente è inviolabile; cade l’ aggettivo ” sacra” , pudicamente omesso, ma persiste l’idea; spira paniÂco religioso nel preteso obbligo d’inÂterrompere l’ascolto appena risuoni la Voce. Carismi, «guarentigie», immuÂnità , segreto significano arcigna «raÂgion di Stato» (titolo d’un libro del risÂsoso gesuita politologo, dimesso dalla Compagnia, Giovanni Botero, VeneÂzia, 1589). Novantun anni prima che Carlo Alb erto promulghi lo Statuto, luÂnedì 28 marzo 1757, dopo le 15, ora caÂnonica delle feste patibolari, in piace de Grève ne va in scena una fuori proÂgramma da 147 anni: un regicida che sei cavalli non riescono a squartare, previ attanagliamenti, ustioni sulfuÂree, taglio della mano, ma chiamarlo regicida è gonfia metafora; RobertÂFrancois-Damiens aveva lievemente punto LuigiXV, detto l’Amatissimo, atÂto simbolico; voleva ammonirlo; ed è un mattoide dal sangue bollente (quando gli sale alla testa, se ne fa caÂvare). Roba futile se il corpo del re non fosse santo: Robert-Francois sputa l’aÂnima dopo due ore d’uno scempio sul quale Casanova chiude gli occhi inorÂridito. Non sono più tempi da squarta-mento a trazione equina ma l’enfasi intimidatoria batte senza tregua, quando sarebbe raccomandabile una sobria ragione laica. Per conto terzi Messa come la dice il vicepresidente del Csm Michele Vietti al Fatto, pare una norma ragionevole: “La priorità è tutelare à soggetti terzi che vengono intercettati, ma si trovano fuori dal processo… Trovare una misura che, a un certo punto dell’iter d’indagine, obblighi a tutelare i soggetti terzi, senza intaccare né le indagini né la possibilità di pubblicare gli atti riguardanti un procedimento (la famosa “udienza filtro” davanti al gip, in cui pm e avvocati difensori si accordano per la distruzione di tutto il materiale che coinvolge persone non indagate, ndr)… Almeno si trovi il modo di far uscire di scena subito chi non c’entra”. Si dirà : se uno non c’entra, perché dovrebbe finire sui giornali accanto a chi c’entra? Insomma, pare che lorsignori abbiano trovato un ottimo argomento per far digerire il nuovo bavaglio all’opinione pubblica (i partiti non c’è bisogno di convincerli, specie ora che li spalleggia pure Napolitano). Peccato che quell’argomento nasconda il trucco, come dicevano fino a pochi mesi fa Anm, Csm, giornali e partiti di centro e di centrosinistra contro il bavaglio Alfano, che già prevedeva il “lodo Vietti” (“È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni”). Oggi si sono scordati tutto. Vediamo cosa accadrebbe se il bavaglio bipartisan “ad Quirinalem” diventasse legge. Si fa presto a dire “terzi”. Chi sarebbero i soggetti “terzi” da tutelare? Tutti i non indagati o solo le persone che non c’entrano nulla con vicende di cui si indaga, ma si ritrovano intercettate casualmente sul telefono della persona coinvolta e intercettata? la categoria dei “non indagati” è troppo vasta: comprende anche i “non ancora indagati”, cioè le persone coinvolte in una vicenda su cui si indaga, e magari intercettate (si possono intercettare anche i non indagati), sulle quali non gravano ancora sufficienti indizi per poterle indagare, ma magari alla fine delle intercettazioni si deciderà di indagarle proprio grazie alle prove raccolte dalle intercettazioni o da altre attività investigative in corso. Tipo Mancino: non era indagato quando i magistrati di Palermo iniziarono a intercettarlo, poi dichiarò sotto giuramento in tribunale di non aver saputo nulla dei colloqui fra il Ros e Ciancimino, ma fu smentito da Martelli e alla fine fu inquisito per falsa testimonianza. Intanto aveva parlato otto volte con D’Ambrosio e due volte con Napolitano per chiedere aiuto al Quirinale contro i pm di Palermo. Leviamo di mezzo quelle con Napolitano che i pm hanno già ritenuto irrilevanti e, se la difesa di Mancino non ha nulla in contrario, il gip distruggerà al termine dell’apposita udienza (salvo che la Consulta non dia ragione al conflitto del Quirinale, nel qual caso i difensori non avranno più alcuna voce in capitolo, con tanti saluti al contraddittorio). Se fosse già in vigore il nuovo bavaglio, che dovrebbero fare i giudici? Distruggere o segretare tutte le telefonate di Mancino, anche quelle con D’Ambrosio che i pm ritengono rilevanti per le parole di Mancino, in quanto Mancino fu intercettato quando non era ancora indagato, ma mentre parlava con D’Ambrosio di come inquinare le prove e ostacolare il processo? Oppure solo quelle con Napolitano? Nel primo caso, una legge che lo prevede    se sarebbe assurda, visto che il Codice di Omissis intermittenti. Seconda questione: i pm ritengono rilevanti le telefonate Mancino-D’Ambrosio per quel che dice Mancino, non per quel che dice D’Ambrosio (interrogato e non indagato). Il che sì fa per tutelare il “terÂzo” D’Ambrosio salvando le parole di Mancino? Si distruggono solo quelle di D’Ambrosio? E come? Si fa il taÂglia e cuci delle bobine montanÂdo solo la voce di Mancino, traÂsformando il dialogo in monoloÂgo, così non si capisce più nulla? A pag. 3 abbiamo provato a salÂvaguardare il “terzo” D’AmbroÂsio coprendo di omissis le sue paÂrole con Mancino: l’informazioÂne diventa enigma, sciarada, reÂbus. Comicità pura. Il penale e il politico. In realtà , per tutelare ì soggetti terzi, già bastano e avanzano le leggi esiÂstenti. Se un’intercettazione è toÂtalmente irrilevante, il giudice, sentite le parti, la distrugge ed è morta lì. Se invece è rilevante, è inevitabile che uno dei due interÂlocutori sia un “terzo”. Ma, se il terzo è un quivis de populo, la conÂversazione non interessa a nessuÂno e nessun giornale la pubblica. Se Mancino chiama il macellaio per ordinare un chilo di bistecÂche, i giornali se ne infischiano. Ma, se per sbaglio o stupidità ciÂtano anche le bistecche, il macelÂlaio non subisce alcun danno. Se poi si sente leso nella privacy o nella reputazione perché parlava anche di malattie o della sua amante, ha già tutti gli strumenti (il Codice della privacy e le norÂme sulla diffamazione) per avere giustizia. Ma non è certo per tuÂtelare i macellai che i politici voÂgliono il bavaglio: è per tutelare se stessi e gli altri personaggi pubblici beccati al telefono con fior di farabutti. In questi casi, anÂche se le loro parole sono penalÂmente irrilevanti, posson essere rilevantissime dal punto di vista politico, etico, deontologico, diÂsciplinare. E il cittadino ha il saÂcrosanto diritto di conoscerle. All’insaputa del popolo italiaÂno. La Giustizia è amministrata “in nome del popolo italiano”, che deve poterne controllare il corretto funzionamento nella massima trasparenza. Così i maÂgistrati pavidi o pigri o collusi o corrotti, che invece di indagare un potente lo considerano “sogÂgetto “terzo” per non disturbare il manovratore, finiscono sputtaÂnati sulla stampa, che dimostra, intercettazioni alla mano, come quel “terzo” dovrebbe essere inÂdagato. Invece la distruzione delÂle intercettazioni dei “terzi” conÂsentirà ai magistrati insabbiatori eterna licenza di insabbiamento. “All’insaputa del popolo italiaÂno”. Non solo: all’udienza filtro sono presenti il gip, i pm, gli avÂvocati, i cancellieri: i quali sanno dell’esistenza di una telefonata fra Tizio e Caio e l’ascoltano priÂma che venga distrutta. Dunque, soprattutto gli avvocati che non sono tenuti al segreto d’ufficio, potrebbero raccontare in giro che quella telefonata c’era. E maÂgari ricattare gli interessati per non divulgarla. O minacciare riÂvelazioni false o lanciare allusioÂni infamanti su Caio intercettato indirettamente, che davvero non ha detto nulla di male, ma non può più dimostrare la propria correttezza perché i nastri sono scomparsi, e dunque finisce in quel “tritacarne mediatico” che gli autori del bavaglio dicono di volergli risparmiare. Benedette intercettazioni. Se un “terzo” estraneo alle indagini non dice e non fa nulla di male, la pubblicazione delle sue parole dimostra che s’è comportato bene. Nell’inchiesta Abu Omar, lo 007 del Sismi Marco Mancini tentò di salvarsi dai magistrati raccomandanÂdosi a Cossiga e Scalfaro. Cossiga si mobilitò subito attaccando e denunciando a Brescia i pm PoÂmarici e Spataro che indagavano sul sequestro. Scalfaro invece non mosse un dito (diversamenÂte dal suo successore Napolitano con Mancino): anzi, suggerì a Mancini di rivolgersi ai pm. InfatÂti non si lamentò dell’uscita delle telefonate: si era comportato da uomo di Stato. Altro caso: nell’inÂchiesta campana sui coniugi Mastella, emergeva un concorso truccato per l’assunzione di geologi in un consorzio, vinto da soÂmari raccomandati, grazie all’eÂsclUsione truffaldina del candiÂdato che era risultato il migliore all’esame: Vittorio Emanuele IerÂvolino. Il quale non solo non era indagato, ma addirittura vittima. La sua vicenda finì nelle intercetÂtazioni e sui giornali. Lui ne fu feÂlice: tutti seppero che era il più bravo. E subito ricevette offerte di lavoro da aziende private. Prova su strada. A fine luglio 2005 il gip Forleo sequestra le plusvalenze dei furbetti del quarÂtierino impegnati nella scalata ilÂlegale della Popolare di Lodi alÂl’Antonveneta, intrecciata con quella dell’Unipol alla Bnl e di RiÂcucci alla Rcs sotto l’alta proteÂzione del governatore di BankiÂtalia Antonio Fazio. Che però, diÂversamente da Fiorani e dagli alÂtri furbetti, non è ancora indagaÂto (lo sarà ufficialmente solo a fiÂne settembre e poco dopo si diÂmetterà ). Ma la figura centrale è proprio Fazio, che rivela a FioraÂni in anteprima di aver firmato il via libera alla scalata e gli dice di andarlo a trovare in Bankitalia “passando dal retro”. Lo scandaÂlo principale sono proprio i rapÂporti intimi fra controllore e conÂtrollato. Se il bavaglio fosse stato già in vigore, non avremmo sapuÂto nulla per mesi del ruolo di Fazio, che invece dovette dimetterÂsi proprio perché da fine luglio autorità politiche nazionali e fiÂnanziarie internazionali lo giudiÂcarono incompatibile col suo ruolo di sorveglianza. Idem per Calciopoli: le intercettazioni di Moggi & C. coinvolsero un nugoÂlo di giornalisti asserviti alla cuÂpoletta: da Biscardi a Damascelli, da Melli a Sposini, a vari uomini Rai, poi sanzionati dall’Ordine. Col bavaglio in vigore, nessuna sanzione disciplinare sarebbe stata possibile: le telefonate dei giornalisti, penalmente irrilevanti, sarebbero andate distrutÂte. Poi ci sono gli infiniti casi di intercettazioni indirette che hanÂno coinvolto B. sui telefoni di Saccà , Cuffaro, Innocenzi, e 01- gettine varie. Pagare ragazze maggiorenni in cambio di sesso non è reato: ma, per un premier che per giunta sfila al Family Day, è un’indecenza: tutto distrutto. Idem per le manovre per piazzaÂre le sue favorite alla Rai tramite produttori compiacenti: come se gli abbonati Rai non avessero diritto di sapere come vengono spesi i soldi del canone. Caso P3: emerge che almeno cinÂque giudici della Corte costituzionale anticiparono il loro verÂdetto favorevole al lodo Alfano al faccendiere Pasqualino LombarÂdi, legatissimo a vari alti magiÂstrati: siccome questi non sono reati, il bavaglio avrebbe impoÂsto di bruciare tutto. Come se i cittadini non dovessero conoÂscere le deviazioni dei massimi presìdi di legalità . Scandalo BisiÂgnani: a parte i reati contestati al faccendiere della P2 e della P4, emerge una fittissima rete di rapÂporti ambigui e scambi di favori con politici, affaristi, imprendiÂtori, giornalisti, manager pubbliÂci e privati, che sono illeciti in tutti i paesi d’Europa fuorché in Italia, dove ancora non è reato il traffico d’influenze e chi lo comÂmette rientra nella platea dei “terzi” di cui parla Vietti: il bavaÂglio avrebbe cancellato tutto. InÂfine, l’inchiesta sulla cricca della Protezione civile: Pierfrancesco Gagliardi, l’imprenditore che sghignazzava al telefono con Francesco De Vito Piscicelli la notte del terremoto de L’Aquila, pronto a tuffarsi nel business delÂla ricostruzione (“qui bisogna partire in quarta subito, non è che c’è un terremoto al giorno”), all’inizio non era indagato: col bavaglio già in vigore, nessuno avrebbe potuto pubblicare le sue parole. Più che a favore dei terzi, è un bavaglio per conto terzi. Blair: è l’ora di un grande accordo Non invidio gli attuali leader europei per i loro compiti. Negli ultimi 60 anni, l’Europa si è sviluppata nella più grande unione politica e nel più vasto mercato economico che il mondo abbia mai visto. Mantenerla è una responsabilità enorme. Questa per l’Europa è una crisi esistenziale. Il difetto di progettazione dell’euro ormai è evidente. Era un’idea davvero giusta all’inizio – fondersi in un mercato unico con una moneta unica –, ma il modo in cui è stata messa in pratica, e la velocità a cui le nazioni vi sono arrivate, ha fatto sì che questo progetto sia stato guidato dalla politica, ma si sia realizzato nell’economia (la Gran Bretagna aveva sì dei dubbi politici, ma se ne tirò fuori principalmente per ragioni economiche). Ora la politica e l’aritmetica sono in conflitto. Per la Germania il dilemma è profondo. Perdere l’euro adesso sarebbe un disastro: anche economicamente, non solo politicamente. Dall’altro lato, «salvare» l’unione monetaria vuol dire chiedere alla Germania di immettere liquidità , sovraccaricare la propria economia e pagare i debiti delle nazioni che non hanno intrapreso le riforme necessarie. Non è una sorpresa che i tedeschi non siano disposti a farlo. La politica dell’Europa è quindi sospesa in equilibrio tra coloro che propongono tagli severi e riforme dolorose, e altri che offrono stimoli per la crescita senza nessuna riforma. Eppure è chiaro che per mettere in atto delle riforme è necessaria una crescita, altrimenti l’intera Unione Europea si troverebbe in una discesa a spirale fatta di disoccupazione crescente, crescita negativa, ricavi fiscali minori e tagli alla spesa più drastici, che a loro volta danneggerebbero la crescita. Io non so quali saranno le conseguenze sociali della disoccupazione giovanile del 50% in Spagna, ma ho il sospetto che se si radica, i giovani spagnoli diventeranno pericolosi. È anche chiaro comunque che se non si attuano i difficili, ma da tempo necessari, cambiamenti in questioni come i mercati interni del lavoro, i provvedimenti del welfare e i sistemi pensionistici statali – proprio i cambiamenti che la Germania ha attuato negli ultimi due decenni – una politica fiscale a sostegno della crescita sarà insostenibile e l’Europa diventerà sempre meno competitiva. Al momento sembra che passo dopo passo la Germania si stia muovendo verso ciò che gli viene chiesto di fare, anche se con riluttanza, mentre il resto dell’Europa segue vagamente una strada verso le riforme. Quindi, nonostante gli sforzi enormi dei leader, tedeschi in particolare, il risultato è che non è credibile né l’impegno tedesco per salvare l’euro né quello di altri per attuare delle riforme. Di conseguenza sui mercati continua la speculazione, e il prezzo per salvare l’euro aumenta ogni giorno. Il denaro a basso prezzo della Banca Centrale Europea all’inizio dell’anno ha permesso al settore finanziario di guadagnare tempo, come anche l’importante decisione di aiutare direttamente le banche spagnole. Ma il pericolo è che siamo sempre due mesi indietro sull’ andamento. Ciò di cui l’Europa ha bisogno adesso è un «Grande Accordo» in cui vengano prese tutte le decisioni necessarie a dare solide basi all’Euro. La Germania deve concedere qualche forma di mutualizzazione del debito – per esempio, come suggerito dal Consiglio degli Esperti Economici tedesco – segnalando allo stesso tempo e poi attuando gli incentivi fiscali. Le nazioni in debito devono accettare di fare riforme, e farle attraverso programmi precisi, credibili e puntuali. Deve essere comunicato alle banche un piano appropriato – anche se potenzialmente doloroso – per ripulire i bilanci, insieme alla certezza di riforme a lungo termine sulla politica bancaria e fiscale. Questi cambiamenti porteranno inevitabilmente una richiesta di riforme delle istituzioni europee e si dovrebbe concordare un piano chiaro per giungervi. La miglior cosa da fare ora è spingere tutti a prendere le grandi decisioni e a prenderle insieme. Abbiamo bisogno di politiche per la crescita, la riforma e l’unità . Per questa generazione di leader politici, siamo abituati a crisi periodiche che in qualche modo alla fine si risolvono da sole. Questa crisi è diversa. È una nuova esperienza per noi, e il paragone più vicino risale agli Anni Trenta. Tutte le scelte sono cattive, ma la meno cattiva per l’Europa, e per la Germania in particolare, è salvare l’euro. Tony Blair è ex Primo Ministro della Gran Bretagna e un membro del Consiglio per il futuro dell’Europa del «Nicolas Berggruen Institute» Copyright Global Viewpoint Network, distribuito da Tribune Media Service Traduzione di Clara Colombatto Letto 514 volte. Nessun commento »Non c'è ancora nessun commento. 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