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VARIE: Processo Salvini. Il fumus persecutionis10 Gennaio 2020
di Bartolomeo Di Monaco Ieri sera ho assistito al dibattito che nella trasmissione Dritto e Rovescio condotta dal bravo Paolo Del Debbio si è tenuto sul processo che Salvini dovrà subire a riguardo del fermo della nave Gregoretti, con l’imputazione di sequestro di persona. È stato un dibattito insufficiente e distorto e spiegherò perché. In verità , il conduttore e anche lo stesso rappresentante della Lega hanno cercato di raddrizzare la discussione sul tema reale, ma non vi hanno insistito abbastanza sicché il vero tema su cui essa si sarebbe dovuta imbastire non è emerso, facendomi dare alla fine un giudizio negativo su tutti i partecipanti. Ma veniamo al punto della discussione di ieri. Il dibattito si è incentrato sulla differenza tra i due casi della Diciotti e della Gregoretti, che ormai avrebbe dovuto essere superata essendo intervenuti vari esponenti di partito e vari giornalisti, fra cui Marco Travaglio e il politologo di sinistra Gianfranco Pasquino, non certo simpatizzanti di Salvini, i quali li hanno equiparati, sostenendo pure loro che la responsabilità di quanto accaduto alla Gregoretti è, pur essa, collegiale e attribuibile all’intero governo. Tanto l’art 95 quanto le due navi fermate sotto il governo PD-M5Stelle sono infatti di una importanza risolutiva per capire che la Commissione chiamata a giudicare il 20 gennaio si trova davanti al fumus persecutionis da parte della magistratura nei confronti di Matteo Salvini e, dunque, la sua risposta non potrà che essere, se non viziata dall’odio politico, di rifiuto a far processare l’ex ministro degli Interni, salvando così il primato della politica con la P maiuscola dall’invasione di campo (peraltro ormai diffusa e debolmente contrastata) di un altro organo dello Stato. Spieghiamone, ora, le ragioni Con la premessa che la discussione avrebbe dovuto toccare anche soprattutto argomenti, i soli che possono mettere in luce la verità che si nasconde dietro il processo intentato a Salvini. 1 – Il pm aveva richiesto l’archiviazione del caso per mancanza di reato. Il Tribunale dei Ministri (un organo sempre della magistratura) ha respinto la sua decisione. Dunque, qualche dubbio sulla corretta applicazione della legge sussiste, e non è scontato che la ragione sia dalla parte del Tribunale dei Ministri. 2 – l’art. 95 della Costituzione recita: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [cfr. art. 89]. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].â€. Da cui si evince, in forza del primo comma, che il presidente del Consiglio è corresponsabile con Salvini e, dunque, il processo dovrebbe riguardare pure lui. 4 – Il sequestro di persona non può avvenire su di una nave militare italiana, poiché essa è territorio nazionale; né può accadere che in una nave militare italiana si possano configurare reati di qualsiasi tipo (tutti, eventualmente, da dimostrare) e di cui sarebbe responsabile non il ministro degli Interni, bensì il Comandante della nave e il ministro della Difesa, a quel tempo Elisabetta Trenta. 4 – Due navi sono state fermate dall’attuale ministro Lamorgese durante il governo giallorosso: La Ocean Viking per 11 giorni e la Alan Kurdi per 4 giorni. La conclusione non può che essere una: nel caso del processo richiesto unicamente nei confronti di Salvini (e non anche del Presidente del Consiglio) è presente il fumus persecutionis, e dunque la richiesta di processarlo va respinta. Sarà così? Al 20 gennaio la risposta. Letto 260 volte.

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