Aboliamo questo Ordine dei giornalisti

abolizione dell’Ordine professionale, che limita la libertà di manifestare il pensiero e di scrivere a chi desideri farlo senza lacci e lacciuoli; cancellazione immediata dal codice penale della detenzione per i reati di diffamazione e opinione; introduzione dell’obbligo di rettifica secondo un protocollo in cui non si trascurino i tempi e le modalità di pubblicazione; fissazione dei risarcimenti in base a criteri oggettivi.

Queste sono le proposte che Vittorio Feltri avanza nell’articolo apparso stamani su il Giornale ispirato dal caso Sallusti il quale, dopo, aver ricevuto la condanna a 14 mesi per diffamazione (omesso controllo di un articolo diffamatorio non scritto da lui) ora subisce l’editto dell’Ordine professionale che gli fa divieto di scrivere da subito e fino a scontata condanna.

Il tema dell’abolizione di questo specifico ordine non è nuovo; se ne parla da anni, e tuttavia esso resiste mostrando tutta la sua possente forza di difesa e di contrasto.
L’Ordine dei giornalisti è molto speciale rispetto ad altri ordini professionali, ad esempio quello dei medici e quello degli avvocati. Esso, infatti, agisce su di una materia che la Costituzione tratta e difende nella sua parte più importante, la prima, dove sono scritti diritti e doveri dei cittadini. Tra i diritti si distinguono quelli tutelati dall’art. 21, nei commi 1 e 2:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
[…]”

La decisa volontà di tutela dell’individuo in una delle sue manifestazioni più importanti, trovò nei padri costituenti la sua forza proprio per il fatto che l’Italia usciva da una dittatura che sulla censura del pensiero e della parola aveva costruito, come tutte le tirannie, la sua architettura.

La sentenza della magistratura che ha condannato Sallusti si è guardata bene dal vietargli di scrivere, avendo presente la portata inderogabile dell’art. 21, ed allora, ecco che l’Ordine dei giornalisti si permette di comminare una pena che nemmeno la magistratura ha osato comminare.
La motivazione addotta è quella che il divieto di scrivere è imposto dall’art. 39 della legge professionale che prevede una tale sanzione per tutta la durata della condanna. Se per esempio Sallusti ricevesse la grazia da parte del capo dello Stato, contemporaneamente ed immediatamente decadrebbe il divieto (il 14 dicembre Sallusti è stato assolto dall’accusa di evasione “per non aver commesso il fatto”, e dunque può tornare a scrivere e a dirigere “il Giornale”).

Una legge professionale che preveda di vietare un diritto che la Costituzione attribuisce e difende risolutamente in uno dei suoi articoli più importanti e simbolici, non può che essere sottoposta a censura ed abolita ipso facto per nullità.
Lo stesso Ordine, addirittura, non può esistere se nel suo statuto e nei suoi regolamenti preveda un qualcosa che vada a ridurre o vietare, e comunque ledere, il contenuto dell’art. 21.

Se, ad esempio, per essere giornalisti, occorre – come occorre – iscriversi ad un apposito albo, dopo aver superato un esame, ciò contrasta con l’art.21, visto che un terzo, ovvero una commissione, si arroga il diritto di decidere su di una libertà che la nostra Carta assicura in nuce ad ogni persona sin dal momento della sua nascita.
Su questa materia, sulla quale la Costituzione vieta la sindacabilità tanto sulla qualità quanto sulla forma dell’ espressione manifestata, non vi può essere alcuno spazio di impedimento.

Chi con uno scritto ha commesso un reato sconterà la pena che l’autorità giudiziaria vorrà comminargli, ma la condanna non potrà mai estendersi alla limitazione o addirittura alla negazione delle libertà tutelate dall’art.21.
Un ordine che contempli, al contrario, una tale arbitraria estensione, si pone fuori dal sistema delle libertà garantite, e quindi non può che essere abolito.

L’art. 21 può consentire soltanto la formazione di un Ordine professionale che tuteli (e non neghi) le libertà ivi contemplate. Dunque un Ordine che diriga la sua azione verso la tutela di tutte le persone che si muovono nell’ambito dell’art. 21. A stretto rigore, l’Ordine professionale non potrebbe neppure comminare una pena pecuniaria, essendo essa ultronea rispetto a quella eventualmente comminata dalla magistratura a fronte di un reato commesso e riconosciuto. L’imposizione pecuniaria da parte dell’Ordine rappresenterebbe una sanzione che, in quanto aggiuntiva, si configurerebbe come intimidatoria e dunque lesiva dei diritti tutelati dall’art.21.

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