Aboliamo questo Ordine dei giornalisti13 Dicembre 2012 “abolizione dell’Ordine professionale, che limita la libertĂ di manifestare il pensiero e di scrivere a chi desideri farlo senza lacci e lacciuoli; cancellazione immediata dal codice penale della detenzione per i reati di diffamazione e opinione; introduzione dell’obbligo di rettifica secondo un protocollo in cui non si trascurino i tempi e le modalitĂ di pubblicazione; fissazione dei risarcimenti in base a criteri oggettivi.” Queste sono le proposte che Vittorio Feltri avanza nell’articolo apparso stamani su il Giornale ispirato dal caso Sallusti il quale, dopo, aver ricevuto la condanna a 14 mesi per diffamazione (omesso controllo di un articolo diffamatorio non scritto da lui) ora subisce l’editto dell’Ordine professionale che gli fa divieto di scrivere da subito e fino a scontata condanna. Il tema dell’abolizione di questo specifico ordine non è nuovo; se ne parla da anni, e tuttavia esso resiste mostrando tutta la sua possente forza di difesa e di contrasto. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La decisa volontĂ di tutela dell’individuo in una delle sue manifestazioni piĂą importanti, trovò nei padri costituenti la sua forza proprio per il fatto che l’Italia usciva da una dittatura che sulla censura del pensiero e della parola aveva costruito, come tutte le tirannie, la sua architettura. La sentenza della magistratura che ha condannato Sallusti si è guardata bene dal vietargli di scrivere, avendo presente la portata inderogabile dell’art. 21, ed allora, ecco che l’Ordine dei giornalisti si permette di comminare una pena che nemmeno la magistratura ha osato comminare. Una legge professionale che preveda di vietare un diritto che la Costituzione attribuisce e difende risolutamente in uno dei suoi articoli piĂą importanti e simbolici, non può che essere sottoposta a censura ed abolita ipso facto per nullitĂ . Se, ad esempio, per essere giornalisti, occorre – come occorre – iscriversi ad un apposito albo, dopo aver superato un esame, ciò contrasta con l’art.21, visto che un terzo, ovvero una commissione, si arroga il diritto di decidere su di una libertĂ che la nostra Carta assicura in nuce ad ogni persona sin dal momento della sua nascita. Chi con uno scritto ha commesso un reato sconterĂ la pena che l’autoritĂ giudiziaria vorrĂ comminargli, ma la condanna non potrĂ mai estendersi alla limitazione o addirittura alla negazione delle libertĂ tutelate dall’art.21. L’art. 21 può consentire soltanto la formazione di un Ordine professionale che tuteli (e non neghi) le libertĂ ivi contemplate. Dunque un Ordine che diriga la sua azione verso la tutela di tutte le persone che si muovono nell’ambito dell’art. 21. A stretto rigore, l’Ordine professionale non potrebbe neppure comminare una pena pecuniaria, essendo essa ultronea rispetto a quella eventualmente comminata dalla magistratura a fronte di un reato commesso e riconosciuto. L’imposizione pecuniaria da parte dell’Ordine rappresenterebbe una sanzione che, in quanto aggiuntiva, si configurerebbe come intimidatoria e dunque lesiva dei diritti tutelati dall’art.21. Letto 1151 volte.  Nessun commentoNo comments yet. RSS feed for comments on this post. Sorry, the comment form is closed at this time. | ![]() | ||||||||||