[da “Lo Statuto”, domenica, 8 luglio 1849]
Pubblichiamo come semplice documento la
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA.
I. â— La sovranità è per diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.
II. â— II Regime democratico ha per regola l’uguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III. – La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV. â— La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’Italiana.
V. â— I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI. â— La più equa distribuzione possibile degl’interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII. â— Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
VIII. â— II Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.
titolo I. â— Dei diritti e dei doveri de’ Cittadini.
1. Sono cittadini della Repubblica:
Gli originari della Repubblica,
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti,
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi.
Gli Stranieri col domicilio di dieci anni,
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.
2. Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero animo di non più tornare,
Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo,
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero,
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Re pubblica. L’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un Popolo.
Per condanna giudiziale.
3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.
4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di Giudice, né esser distolto da’ suoi Giudici naturali.
Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.
Nessuno può esser carcerato per debiti.
5. Le pene di morte e di confìsca sono proscritte.
6. Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.
7. La manifestazione del pensiero è libera: la legge ne pu nisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
8. L’insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende pro fessarlo, sono determinate dalla legge.
9. Il segreto delle lettere è inviolabile.
10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
11. L’associazione senza armi e senza scopo di delitto è li bera.
12. Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e colle eccezioni fìssate dalla legge.
13. Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta inden nità.
14. La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.
titolo II â— Dell’ ordinamento politico.
15. Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dall’ Assemblea, dal Consolalo, dall’Ordine giudiziario.
titolo III. â— Dell’Assemblea.
16. L’Assemblea è costituita da’ Rappresentanti del Popolo.
17. Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 26 eleggibile.
18. Non può essere Rappresentante del Popolo un pubblico funzionario nominato da’ Consoli o da’ Ministri.
19. Il numero de’ Rappresentanti è determinato in proporzio ne di uno ogni ventimila abitanti.
20. I comizj generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto uni versale, diretto e pubblico.
21. L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
22. L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini al trimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bi sogno.
23. L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il di ritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell’intervallo può esser convocata ad urgenza sull’invito de! Presidente co’ Segretari, di trenta membri, o del Consolato.
24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno, dei Rappresentanti.
Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
25. Le Sedute dell’Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.
26. I Rappresentanti del Popolo sono inviolabili per le opi nioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
27. Ogni arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato, senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continua zione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato sia nominato Rappresentante.
28. Ciascun Rappresentante del Popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.
29. L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.
30. La proposta delle leggi appartiene ai Rappresentanti e al Consolato.
31. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea abbreviarlo in caso d’urgenza.
32. Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dell’Assemblea fa la promulga zione.
titolo IV. â— Del Consolato e del Ministero.
33. Tre sono i Consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell’età di 30 anni compiti.
34. L’ufficio de’ Consoli dura tre anni. Ogni anno uno de’ Consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun Console può esser rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.
35. Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni.
2. Degli affari esteri.
3. Di guerra e marina.
4. Di finanza.
5. Di grazia e giustizia.
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici.
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
36. Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.
37. Ai Consoli spetta la nomina e revocazione di quegl’impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ Ministri.
38. Gli atti de’ Consoli, finché non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma de’ Consoli per la nomina e revocazione de’ Ministri.
39. Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
40. I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano.
41. I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea, sotto pena di decadenza.
42. Sono alloggiati a spese della Repubblica; e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila seicento all’anno.
43. I Consoli e i Ministri sono responsabili.
44. I Consoli e i Ministri possono essere posti in istato di accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci Rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.
45. Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle sue funzio ni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, l’Assemblea passa a nuova elezione.
titolo V. â— Del Consiglio di Stato.
46. Vi è un Consiglio di Stato, composto di quindici Consi glieri nominali dall’Assemblea.
47. Esso deve essere consultato da’ Consoli e da’ Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: può esserlo sulle relazioni politiche.
48. Esso emana quei regolamenti pei quali I’ Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.
titolo VI. â— Del potere giudiziario.
49. I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
50. Nominati dai Consoli ed in consiglio de’ Ministri, sono inamovibili; non possono esser promossi, né traslocati che con proprio consenso; né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
51. Per le contese civili vi è una Magistratura di pace.
52. La giustizia è amministrata in nome del Popolo pubblica mente; ma il Tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
53. Nelle cause criminali al Popolo appartiene il giudizio del fatto, ai Tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei Giudici del Fatto è determinata da legge relativa.
54. Vi è un pubblico Ministero presso i Tribunali della Re pubblica.
55. Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale supremo si compone del Presidente, di quat tro Giudici più anziani della Cassazione, e di Giudici del Fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L’ Assemblea designa il Magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale supremo.
È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
titolo VII. â— Della forza pubblica.
56. L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato e diminuito.
57. L’esercito si forma per arrolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’ Assem blea.
59. I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.
60. La distribuzione de’ corpi di linea e la forza dell’interne guarnigioni sono determinale dall’Assemblea, né possono subire variazione, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
61. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.
62. Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il man tenimento dell’ordine interno e della Costituzione.
titolo VIII â— Della revisione della Costituzione.
63. Qualunque riforma di Costituzione può esser solo doman data nell’ultimo anno della Legislatura da un terzo almeno dei Rappresentanti.
64. L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda, al l’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma al la maggioranza di due terzi, vengono convocati i Comizj generali onde eleggere i Rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindici mila abitanti.
65. L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccellere tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
66. Le operazioni della Costituente attuale saranno special mente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della Costituzione.
67. Coll’apertura dell’Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.
68. Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore, in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finché non sieno abrogati.
69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Votata ad unanimità. â— Dal Campidoglio il 1 luglio 1849.
Il Presidente â— G. GALLETTI.
I Vice-Presidenti
A. SALICETI â— E. ALLOCATELLI.
I Segretarii
G. Pennacchi. G. Cocchi.
A. Farretti. A. Zambianchi.