Ho scritto più di una volta che la consulta per dare ragione a Napolitano avrebbe dovuto fare le capriole e arrampicarsi contemporaneamente sugli specchi. Esibizione atletica assai complessa e, a mio avviso, impossibile. E tuttavia i saggi (?) che ieri hanno deciso di dare ragione a re Giorgio, ci hanno provato, certi di trovare subito una eco favorevole nei commenti dei soliti prosseneti del potere. Tali commenti sono subito apparsi, non risparmiando sperticate lodi in onore della obiettività e della lungimiranza degli insigni magistrati.
Dunque l’operazione è riuscita, secondo le aspettative di re Giorgio, da oggi impalmato monarca assoluto del nostro Paese, a cui tutto è permesso per una immunità che la Costituzione si premura di non accordare, ma che la consulta ha deciso di concedere.
Non la concesse al presidente Cossiga, che si trovò querelato da un magistrato e dovette subire una condanna poiché non provvisto della immunità assoluta, ma solo di quella prevista dalla costituzione e che riguarda il solo esercizio delle sue funzioni, e non le altre (extrafunzionali) nelle quali rientrano senza alcun dubbio anche le telefonate intercorse tra Napolitano e Nicola Mancino.
Dire che esse rientrano invece nelle funzioni protette da immunità costituzionale, significa offendere la costituzione, ciò che non fece la consulta nel 2004, quando giudicò e punì Francesco Cossiga.
Ma re Giorgio è un presidente diverso da Cossiga. Egli è più vicino ad un monarca assoluto che ad un presidente repubblicano, e dunque è legittimo che la consulta dia una raddrizzata ed un aggiornamento alla costituzione onde onorare un avanzamento della democrazia che ha avuto il suo apice nella formazione dispotica del governo Napolitano-Monti.
La consulta è dunque salita sul carro di colui che oggi appare un vincitore? Forse sì, ma se così stessero le cose, Napolitano è lungi dall’essere vittorioso in questa battaglia per la democrazia, in cui insieme con Monti sta portando il popolo italiano ad un decadimento materiale, e forse anche morale, senza precedenti, avallando l’operato di un governo che mantiene i privilegi ai potenti e affama i più deboli.
Ciò che uno Stato democratico non dovrebbe mai fare.
La consulta per arrampicarsi sugli specchi e fare dietro front rispetto alla sentenza del 2004 ha chiamato in ballo l’art. 271 del codice di procedura penale. Sfido chiunque a trovarvi ragioni valide per l’appiglio. Già lo ha fatto notare nel commento a caldo Ingroia quando dice (qui):
“Una sentenza che ha prodotto “un paradosso”: “La corte oggi ci dice – prosegue Ingroia – che avremmo dovuto chiedere che le intercettazioni fossero rese pubbliche ordinando al gip di distruggerle senza depositarle. Ma il gip se guarda alla legge sa che non le può distruggere se non le deposita, quindi il gip avrebbe dovuto per forza depositare quelle intercettazioni che sarebbero finite sui giornali. Non so se era questo l’obbiettivo della corte e di Napolitano. Altra cosa se la Corte avesse detto stasera che in base all’ordinamento bisogna meglio tutelare la privacy del presidente e che quindi da ora in poi ci dovremo comportare in un certo modo. La sentenza in questo caso avrebbe avuto valore di legge, sarebbe stata condivisibile ma non paradossale. Questa sentenza invece è paradossale perché suggerisce una prassi che ci obbliga di fatto a rendere pubbliche le intercettazioni, dopo averci esposto all’onta di un conflitto di attribuzione. Oggi siamo cornuti e mazziati”.
Comunque, affinché il lettore possa rendersi conto da sé, pubblico qui sotto, traendoli dal sito codicisimone, gli articoli a cui si appiglia la consulta, da cui, anzi, si trae conferma che i pm di Palermo hanno agito correttamente.
Ovviamente, queste sono considerazioni avanzate sulla base di ciò che si è letto sulla stampa e succintamente trapelate. La lettura delle motivazioni darà miglior conto delle fasi e dei ragionamenti che hanno portato ad una conclusione che definire solo politica è assolutamente limitativa ed ipocrita.
______________
271. Divieti di utilizzazione. â— 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate [191] le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1 (1), quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103] (2).
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato [2532].
268. Esecuzione delle operazioni. â— 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [134].
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (1).
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche [v. 266bis], il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (2).
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati [366] in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari [405, 554] (3).
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5(4), hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti [190], procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione [191] (5). Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima [271] (6).
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie [220]. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento [431] (6).
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (6) (7).
267. Presupposti e forme del provvedimento. â— 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (1) (2) (3) (4).
1bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203 (5) (6).
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati [191] (7).
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1 (8).
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (9).
5. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.
266bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. â— 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche(1), è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni (2) relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
266. Limiti di ammissibilità. â— 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione (1) è consentita [2953] nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4 (2);
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4 (3);
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope (4);
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (5);
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600ter, terzo comma, del codice penale (6).
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti (7). Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale (8), l’intercettazione è consentita [2953bis] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa [1035; c.p. 615bis] (9)(10).