L’art. 1 della Costituzione e la cosiddetta “democrazia parlamentare”3 Gennaio 2010 (Dopo l’intervento del ministro Brunetta sull’art. 1 della nostra Costituzione, ritengo opportuno riproporre, con qualche aggiornamento, l’analogo articolo che postai qui il 19 novembre 2009. bdm)Non sono momenti facili, questi, soprattutto per chi, come me, sperava, dopo anni di intrallazzi politici in cui le nostre Istituzioni erano state gestite malamente, di poter vedere uno Stato funzionale, trasparente e al servizio dei cittadini. Questa speranza sembrava avverarsi con l’arrivo di quella che si è chiamata seconda Repubblica, e non v’è dubbio che la comparsa sulla scena politica di un uomo proveniente dall’esterno, e in specie dal mondo imprenditoriale, ossia Silvio Berlusconi, l’abbia alimentata e abbia fatto pensare a molti che si fosse a pochi passi dalla sua realizzazione. Poi, una volta che si è formata, in un certo strato politico bipartisan, la convinzione che una seconda Repubblica così concepita (funzionale, trasparente e consegnata realmente alla sovranità popolare) avrebbe interrotto per sempre l’intreccio dei privilegi e dei poteri, è cominciato il fuoco di fila, mettendo in azione tutta l’artiglieria disponibile, e oltre. Poiché uno dei maggiori sostenitori di questo cambiamento e della seconda Repubblica era ed è ancora Silvio Berlusconi (lasciamo da parte, mi raccomando, le pendenze della magistratura e vediamo la riforma dello Stato come azione necessaria e rifondante), l’artiglieria è stata puntata principalmente contro di lui. Uscito vincitore nelle elezioni del 2008 con una maggioranza ampia e con un consenso popolare elevato e rimasto pressoché intatto in tutti questi anni, e con un programma che metteva e mette ancora al primo posto la riforma dello Stato, da realizzarsi entro la vigente legislatura, tra cui quella fondamentale della giustizia, che ha da tempo invaso i confini del potere politico, la minaccia circa l’instaurarsi di questa seconda Repubblica si è fatta seria e in tempi molto ravvicinati. E’ per questo motivo che, secondo me, gli attacchi hanno assunto negli ultimi mesi una virulenza insospettabile e mai vista dalla nascita addirittura della Repubblica. Negli ultimi mesi, infatti, il governo e il suo presidente sono stati messi a fuoco e fiamme, e gli assedianti sono riusciti perfino a tirare dalla loro parte alcuni traditori circuìti all’interno della stessa maggioranza. Si è arrivati a pensare perfino che fosse arrivato il tempo della capitolazione. Oggi l‘ex magistrato Luigi De Magistris, esponente dell’Idv, propone con spudoratezza senza pari che Berlusconi se ne deve andare dall’Italia (qui), rivelando così, insieme con Di Pietro (se ancora ce ne fosse stato bisogno) quale sia il reale obiettivo di una certa parte della magistratura, ossia liberarsi di Silvio Berlusconi, mettendolo in carcere o facendolo uscire dal suo e nostro Paese. Tuttavia, uno degli attacchi più subdoli, e assai più pericoloso del fuoco dell’artiglieria, è consistito e consiste in una interpretazione errata della Costituzione, che è scorsa senza produrre particolari osservazioni negli anni della prima Repubblica. Il tran tran, infatti, andava bene a tutti. Si era usciti da una dittatura, e perciò qualunque esercizio della democrazia era tollerato, purché ci si allontanasse dal fascismo. Ma l’inefficienza e i pasticci della prima Repubblica trovarono, dopo la decapitazione dei partiti ad opera dei giudici di Mani Pulite, dei critici molto severi e sensibili, talché cominciò ad avanzare l’idea di produrre un mutamento e ci si adoperò subito per semplificare il quadro politico e consentire agli elettori una scelta più chiara e inequivocabile. Venne così il maggioritario, che trovò, ahimè, in Oscar Luigi Scalfaro il massimo oppositore, il quale, infischiandosene di essere tra gli estensori della Costituzione, e godendo delle anomalie e dei privilegi della prima Repubblica, rispedì con una bella pedata il maggioritario al mittente, permettendosi nel 1994 di far governare una maggioranza diversa e contraria a quella uscita dalle urne. Per la precisione: quella che uscì sconfitta dalle urne divenne la maggioranza che sostenne il governo di Lamberto Dini. Un obbrobrio. Ci se ne rese conto, ci si vergognò forse, e fu varata la nuova legge 270 del 2005, che, come ho scritto qui, ha consegnato finalmente alla sovranità popolare la scelta della maggioranza e del premier. Che avesse questa portata lo ammise anche l’attuale capo dello Stato Napolitano, che nel 2006 nominò Prodi in quanto capo della coalizione vincente (si veda l’articolo più sopra linkato). Ma oggi il clima è cambiato. Le vergogne sono state dimenticate. L’elezione diretta del premier da parte del corpo elettorale non viene più accettata. Si ha paura a dirlo, per evitare la reazione popolare, ma tutte le volte che il capo dello Stato, Fini e l’opposizione ricordano che siamo in una “repubblica democratica” vogliono significare che la sovranità non appartiene al popolo ma al parlamento. E’ giunto allora il momento di vedere insieme l’art. 1 della Costituzione che recita: “Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Mi pare di poter ritenere pacifico che quando la Costituzione parla di sovranità, parla di una sovranità effettiva, la quale deve essere esercitata nei limiti e nelle forme da essa stessa stabiliti. Dunque, vediamo ora che cosa succede quando l’elettore esercita la sua sovranità. Lo strumento principe che ha a disposizione per farlo è rappresentato dal suffragio universale, ossia dal voto espresso all’interno di una cabina elettorale. L’attuale sistema voluto dalla legge 270 del 2005 consente che dalle urne esca una maggioranza e, come si è visto, anche un premier (interpretazione condivisa nel 2006 pure da Napolitano), e successivamente anche da Fini (“Nel nostro sistema, la maggioranza è quella che esce dalle urne. Non a caso gli elettori che hanno votato nelle ultime Politiche hanno trovato sulla scheda il nome del candidato premier.”Qui), e da Schifani (qui). La maggioranza, perciò, e il premier sono diretta espressione della sovranità popolare esercitata con lo strumento elettorale. Ossia, quando ci si domandasse: Come si è espressa la sovranità popolare, la risposta sarebbe una sola: Si è espressa mandando al parlamento la tale maggioranza e indicando chi debba essere il presidente del Consiglio. Nel momento in cui tutti i giuramenti sono fatti e si apre la legislatura, quella maggioranza e quel governo diventano intoccabili poiché sono diretta espressione della sovranità popolare. Se una tale maggioranza e un tale governo dovessero decidere essi stessi di interrompere la legislatura, nessuno (ripeto nessuno) è autorizzato dalla Costituzione a trasferire su di sé la sovranità popolare e a esercitarla in nome del popolo. Nessuno. Non solo il capo dello Stato, ma nemmeno una nuova e diversa coalizione di partiti in grado di unirsi in maggioranza. Poiché la sovranità popolare ha scelto quella maggioranza, nessun’altra maggioranza può arrogarsi il diritto di appropriarsi della sovranità popolare e sentirsene legittimata. E’ semplicemente un abuso ed una violazione della Costituzione. Da respingere e combattere. Chiarito questo, vediamo che cosa può significare che la sovranità popolare deve esercitarsi “nelle forme e nei limiti della Costituzione”. C’è un solo articolo a cui si può fare riferimento, il 67, al quale si sono liberamente e disinvoltamente appellati Oscar Luigi Scalfaro nel 1994 e si appellano ancora oggi tutti coloro che intendono dare all’espressione “democrazia parlamentare” un significato pro domo sua. Questo articolo recita: “67. â— Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (1) (2). ” In questo sito, all’articolo suddetto sono presenti due note, che trascrivo integralmente: “(1) La norma sancisce il cd. divieto del mandato imperativo, per il quale il parlamentare non può accettare alcuna istruzione o direttiva circa l’esercizio delle sue funzioni, e ciò a tutela della sua indipendenza da qualsiasi potere politico, economico o sociale. Ne consegue che ciascun parlamentare, nello svolgimento della sua attività, può agire liberamente, non sussistendo alcun mezzo giuridico per costringerlo al rispetto di eventuali accordi o per chiamarlo in giudizio a rispondere del modo in cui ha esercitato il proprio mandato. La mancanza di una responsabilità giuridica (v. 89) del parlamentare nei confronti dei propri elettori non esclude, però, una sua responsabilità politica (v. 89), che il corpo elettorale può far valere solo in sede di nuove elezioni, allorquando avrà la possibilità di esprimere un giudizio sull’operato del parlamentare che si ripresenta candidato, confermandogli o negandogli (nel caso la condotta del parlamentare non abbia risposto alle aspettative) la propria preferenza.“; “(2) Il problema del vincolo di mandato si propone in tutta la sua complessità in relazione ai rapporti che si instaurano tra membro del Parlamento e partito politico di appartenenza (v. 49). La linea politica adottata dal partito, infatti, si sovrappone il più delle volte agli orientamenti personali del parlamentare, così che questi viene ritenuto un mero portavoce del partito in seno al Parlamento: i casi di «ribellione » alle direttive del partito sono puniti con severe sanzioni disciplinari, che possono giungere fino all’espulsione dal partito. Talvolta, in passato, i partiti subordinavano l’inclusione di un candidato nella propria lista alla preventiva consegna di una domanda di dimissioni con data in bianco, diretta alla Presidenza della Camera, per cautelarsi contro eventuali dissensi del parlamentare eletto nelle loro liste (dimissioni rilasciate in bianco). Altra tecnica adottata era quella della deposizione anticipata del mandato: i partiti esigevano che il parlamentare si obbligasse ad abbandonare la carica in qualunque momento, su semplice loro richiesta (es.: la rotazione prevista dal partito radicale a metà mandato). Questo articolo, dunque, attiene non ad una collettività di parlamentari, ma al comportamento di singoli parlamentari, nell’ambito tuttavia invalicabile che il parlamento resti rispettoso della sovranità popolare, ossia dell’art. 1. Ossia ancora: maggioranza e premier devono restare quelli scelti dagli elettori e anche il parlamento è tenuto e subordinato al rispetto della sovranità popolare. Essa viene prima di ogni altra volontà. E’ la norma superiore, la prima. Altrimenti non si potrebbe chiamarla sovranità popolare ed essa varrebbe quanto la pisciata di un cane, che può essere fatta ad ogni cantone della città. Perciò, quando si cambiano le maggioranze è sbagliato invocare a loro giustificazione l’art. 67, poiché esso, utilizzato in questo modo, contrasterebbe con l’art. 1, posto a fondamento della nostra Costituzione, non a caso sotto il titolo significativo di “Principi fondamentali”. L’ho fatta lunga, ma mi è sembrato necessario riappropriarsi tutti noi cittadini di quanto ci ha consegnato la Costituzione, che ci ha posto con il suo primo articolo, che non può che riverberarsi sugli altri, a capo di tutto il sistema democratico. Ripeto: ha messo noi a capo del sistema democratico; noi ne siamo i custodi e non il parlamento, che deve operare nel rispetto della nostra sovranità, e quindi delle nostre scelte. Sono in corso operazioni malvagie, condotte con ragionamenti subdoli e traditori. Dobbiamo dire basta. Si deve capire che il tempo degli inganni e della doppiezza è finito. Articoli correlatiAncora sulle riforme. Qui.De Magistrisi ci ripensa? Qui. “Il coraggio di Brunetta e la Carta da rivoluzionare” di Paolo Armaroli. Qui. Letto 2225 volte. | ![]() | ||||||||||
Commento by Ambra Biagioni — 3 Gennaio 2010 @ 16:34
Qui si può leggere l’opinione di Gianfranco Miglio.
Commento by Ambra Biagioni — 5 Gennaio 2010 @ 10:05
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