L’articolo 600 bis16 Gennaio 2011 “Art. 600-bis Prostituzione minorile(1) Cito l’articolo con cui la Boccassini & C. incriminano Silvio Berlusconi per eventuali rapporti sessuali intrattenuti con l’allora (febbraio-maggio 2010) minorenne Ruby, perché leggendo questo ed altri articoli rifletto che il fidanzato Luca Risso potrebbe trovarsi nella stessa situazione del premier e rischiare un procedimento a suo carico da parte dei pm: milanesi o genovesi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nell’articolo si legge infatti: “Ruby, che in questi giorni è a casa del suo manager-fidanzato Luca Risso a Genova, ha tra l’altro sempre ribadito di non avere mai avuto rapporti sessuali con il premier e, in ogni caso, di avergli sempre detto all’epoca della loro conoscenza (primavera 2009) di avere 24  e non 17 anni.  “ Stando a quel che leggo qui, il fidanzamento tra i due dovrebbe essere avvenuto intorno all’agosto 2010, quando Ruby era ancora minorenne. Se è vero, dunque, che non c’è nessuna foto che prova che Berlusconi sia stato a letto con la minorenne Ruby e le accuse si basano su illazioni, del tipo: Visto questo non ne può discendere che quest’altro; anche per Luca Risso un eventuale pm che decidesse di guadagnarsi la prima pagina sui quotidiani più in vista potrebbe dedurre che Luca Risso (“manager-fidanzatoâ€), non solo abbia fatto sesso con la fidanzata minorenne Ruby, ma che fosse a conoscenza della sua abitudine tutta speciale (e che non sembra sia mai stata interrotta)   di frequentare ambienti chiacchierati e a rischio secondo i divieti del 600 bis, primo comma, e non abbia fatto nulla per contrastarla. Povero Luca Risso, se l’esempio della Boccassini dovesse essere preso a modello anche dai pm genovesi, o se la stessa Boccassini ravvisasse, per un’altra delle sue visioni, una qualche implicazione di Risso nella vicenda che colpisce il premier. Un cittadino, al minimo proprio dell’obiettività , potrebbe legittimamente chiedersi come mai ci si fermi – se i criteri sono quelli – soltanto a Berlusconi, Lele Mora e Minetti. A scanso di equivoci voglio assicurare Luca Risso che lo considero del tutto innocente, e che il mio è stato solo un modo per mettere in rilievo l’agire improvvido e scriteriato della magistratura milanese, che sembra agire nella totale mancanza di prove concrete, necessarie per sopportare un tale capo di accusa. Come considero innocenti fino a prova contraria i malcapitati in questa vicenda in cui i reati non sembrano sussistere, se non per l’odio politico, che fa strame degli elementari principi di giustizia e di buon senso. Articoli correlati”«Berlusconi verso il no all’interrogatorio ». Ma i legali: «Nessuna decisione »”. Qui.Letto 3204 volte. | ![]() | ||||||||||
Commento by gianniguelfi — 16 Gennaio 2011 @ 20:52
Di Monaco, Di Monaco…lei mi cade sul 600 bis.
Ecco cosa recita esattamente quell’ articolo
“Art. 1.
1. All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e’ sostituito dai seguenti:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma e’ persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.
ecco il link http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm
Ora lo confronti con quanto scritto da lei e vedrà che tutto il suo castello di supposizioni viene a cadere.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 16 Gennaio 2011 @ 21:46
L’articolo 600 bis l’ho ripreso da internet. Ho verificato: il suo è quello più aggiornato e lo sostituirò al mio. Infatti non cambia assolutamente. E’ il primo comma che io richiamo nell’articolo e quello è rimasto immutato. Scrivo:
“ma che fosse a conoscenza della sua abitudine tutta speciale (e che non sembra sia mai stata interrotta) Â Â di frequentare ambienti chiacchierati e a rischio secondo i divieti del 600 bis, primo comma, e non abbia fatto nulla per contrastarla.”
Grazie comunque per avermi consentito di rettificare il testo.  Per il resto legga con più attenzione.
Commento by gianniguelfi — 17 Gennaio 2011 @ 11:15
Allora vediamo se ho capito bene e mi corregga se sbaglio. Lei sostiene che se Fede, Mora e la Minetti (non Berlusconi, per il quale le accuse sono altre) sono colpevoli di favoreggiamento della prostituzione, allora lo è anche Luca Risso il quale, pur sapendo quali ambienti a rischio frequentasse la fidanzata, non fece nulla per dissuaderla. Ergo, anche lui è colpevole di favoreggiamento perciò i magistrati farebbero bene ad incolparlo.
Ora, a parte che non fu certo lui a presentare Ruby al Cavaliere, non era lui a consegnargliela a domicilio, non era lui a trarne benefici economici (Mora) o carrieristico/politici (Fede, Minetti), c’ è una differenza fondamentale: quella che mentre il giovane, prima delle rivelazioni dei magistrati, poteva al massimo solo sospettare cosa andasse realmente a  fare la fidanzata ad Arcore, Mora, Fede e la Minetti lo sapevano per certo e da molto tempo.
Se poi dalle indagini emergerà che non solo Risso lo sapeva, ma la spingeva a continuare traendone anche qualche dividendo economico, sono certo che i magistrati accuseranno anche lui.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 17 Gennaio 2011 @ 11:27
Io non incolpo nessuno. E l’ho scritto. Non credo che i magistrati si stiano interessando a Risso. Sono tutti presi da Berlusconi.
Commento by Franco — 17 Gennaio 2011 @ 15:11
Buongiorno,
leggo sempre con interesse i suoi articoli, condividendone la quasi totalità .
Mi permetta solo di puntualizzare e separare quindi  il reato d’induzione alla prostituzione (sempre per fortuna condannabile) minorile e rapporti non a pagamento con un minore (che non sempre purtroppo costituisce di per sè reato) consenziente.
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Purtroppo e ribadisco purtroppo, x la legge non commette reato colui (o colei) maggiorenne che abbia rapporti sessuali con minori di età superiore ad anni 14 purchè consenzienti e purchè  ciò non avvenga nella cerchia familiare o nel caso l’adulto non rappresenti una sorta di tutore (quindi vietato relazioni tra alunni minorenni e diretti insegnanti di riferimento). E non importa il divario generazionale. Un’80nne per assurdo può avere rapporti con una 14nne consenziente senza che ciò costituisca reato!
E’ assurdo ma è così purtroppo.
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buona giornata
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Commento by Franco — 17 Gennaio 2011 @ 15:13
Buongiorno,
leggo sempre con interesse i suoi articoli, condividendone la quasi totalità .
Mi permetta solo di puntualizzare e separare quindi  il reato d’induzione alla prostituzione (sempre per fortuna condannabile) minorile e rapporti non a pagamento con un minore (che non sempre purtroppo costituisce di per sè reato) consenziente.
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Purtroppo e ribadisco purtroppo, x la legge non commette reato colui (o colei) maggiorenne che abbia rapporti sessuali con minori di età superiore ad anni 14 purchè consenzienti e purchè  ciò non avvenga nella cerchia familiare o nel caso l’adulto non rappresenti una sorta di tutore (quindi vietato relazioni tra alunni minorenni e diretti insegnanti di riferimento). E non importa il divario generazionale. Un’80nne per assurdo può avere rapporti con una 14nne consenziente senza che ciò costituisca reato!
E’ assurdo ma è così purtroppo.
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buona giornata
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Commento by Bartolomeo Di Monaco — 17 Gennaio 2011 @ 16:11
Si tratta, Franco, di articoli diversi, quelli a cui lei si riferisce precedono immediatamente il 600.