Faccio l’esempio del Comune di Lucca, il mio comune, il quale con delibera n. 14 del 4 marzo 2013, al punto B stabilisce nello 0,4% la tassa sulla prima casa, e al punto G stabilisce nello 0,76% la tassa sulla casa concessa in comodato ai figli.
È proprio il punto G, al suo comma 4 (da me posto in grassetto) che genera qualche forte dubbio di incostituzionalità.
Vediamo tutto il punto G:
“g. aliquota dello 0,76% per un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) con contratto di comodato regolarmente registrato, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
g.1) l’immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
g.2) l’immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l’abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l’aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse: ….
g.3) l’immobile deve costituire l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l’uso;
g.4) il soggetto concedente deve essere possessore, oltre che dell’immobile dato in uso gratuito e di quello destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, di un solo altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto g.1), e relative pertinenze, per una quota non superiore al 49%.”
Ciò significa (e in tal modo lo applica il commercialista) che se un genitore ha tre figli e possiede, oltre all’abitazione principale, altre tre abitazioni che concede in comodato ai figli, solo per uno di essi può richiedere l’aliquota agevolata dello 0,76%.
Non so se questo modo di deliberare sia consentito direttamente dalla legge che regola la materia, ma sta di fatto che, in ogni caso, a Lucca così essa è stata disciplinata.
Significa, quindi, che vi è discriminazione nel trattamento di figli che si trovano, nei confronti del genitore concedente, nella stessa precisa situazione.
E ciò appare in contrasto con la nostra costituzione che garantisce ai cittadini pari diritti e doveri nei casi di circostanze identiche.
Voglio sperare pertanto che nella revisione della disciplina complessiva sulla tassazione degli immobili, si faccia in modo che i figli che ricevono in comodato dallo stesso genitore l’appartamento prima casa siano considerati dalla legge allo stesso modo.