Nascita dell’art. 1 della Costituzione
22 Novembre 2010
Nel momento in cui si apre la possibilità di andare al voto nella primavera prossima, ho voluto fare delle ricerche sulla reale volontà dei padri fondatori di dare un preciso significato ad alcuni articoli che, a mio avviso, sono stati distorti da una interpretazione di parte, e lontana da quella di chi volle inserirli nella legge fondamentale del nostro Stato.
Questo link dà a tutti la possibilità di seguire i molti contributi espressi in quegli anni di lavoro costituente. Per parte mia mi sono limitato a selezionare i più significativi e ad offrirli ai lettori. Ieri ho cominciato con l’art. 67, l’articolo di cui si servono sfacciatamente e in violazione dello spirito costituente i ribaltonisti. Oggi tocca all’art. 1, in cui si sancisce la sovranità popolare e si chiarisce il significato dei suoi limiti, anche qui manipolati da una interpretazione cialtronesca. Come potrete leggere, nessuno ha mai concesso che il parlamento potesse andare contro la sovranità popolare (che si esprime con il voto). Anzi, quando sono apparse proposte equivoche sul punto, sono state apportate le necessarie variazioni. Tutta la discussione ha sempre fatto emergere la preoccupazione che qualche organo dello Stato potesse configgere con la sovranità popolare. Il testo attuale dell’art. 1, dunque, è il risultato che mette al sicuro la sovranità popolare dai ribaltoni. Leggere per rendersene conto. Chioserò con sottolineatura gli interventi che hanno più stretta attinenza con il testo definitivo dell’art. 1. (Il grassetto è mio).
Buona lettura, e scusate la lunghezza.
“La Rocca. […] Afferma che egli è favorevole al sistema parlamentare. Senza esaminare la questione dei rapporti fra i poteri, di cui si discuterà in un secondo tempo, rileva come nel sistema parlamentare debba essere riconosciuto il principio che nella Repubblica italiana, unitaria, indivisibile, democratica, la radice della sovranità sta esclusivamente nel popolo, da cui emana ogni potere. Lo Stato si deve organizzare in modo che la sovranità sia esercitata con i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, i quali, provenendo dalla stessa unica fonte, non siano separati e tanto meno opposti, ma ripartiti in modo razionale tra gli organi chiamati ad attuare la volontà popolare, unica fonte della sovranità e del potere.â€
“Cevolotto, Relatore, dà lettura della formula concordata:
«La sovranità dello Stato si esplica nei limiti dell’ordinamento giuridico formato dalla presente Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi.
«Tutti i poteri sono esercitati dal popolo direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti ».â€
“Grassi prega l’onorevole Dossetti di non insistere nella sua proposta, in quanto con essa si entrerebbe in un campo dottrinale che non è quello delle norme costituzionali. Oltre il fatto che addentrandosi in una discussione teorica, sarebbe molto difficile giungere ad una conclusione, la formula dell’onorevole Dossetti non è molto felice, perché la sovranità dello Stato non consiste nei limiti in cui si esplica, ma è il potere di comando, che in tanto si chiama sovranità , in quanto nega che vi sia un’altra autorità al di sopra di essa. A suo giudizio, quello che la Costituzione deve fissare è che la sovranità viene dal popolo. Lo Stato, che è depositario del potere di comando, lo esercita attraverso gli organi del suo ordinamento, ma questi organi sono azionati e ricevono autorità e forma dal popolo che, direttamente o indirettamente, dà ad essi tutta la capacità della sua sovranità .
Ritiene, pertanto, preferibile la formula dell’onorevole Cevolotto, che senza avere pretese giuridiche, esplica un concetto fondamentale giuridico e politico di una Costituzione democratica.â€
“Togliatti dichiara di concordare sostanzialmente con le considerazioni svolte dall’onorevole Moro. In netta opposizione a quella profonda deviazione verificatasi nella dottrina giuridica, in senso assolutistico e reazionario, per opera del diritto tedesco attraverso una deformazione dell’hegelismo, ritiene che in una Costituzione fatta dopo il fascismo, un’affermazione, quale quella proposta dall’onorevole Dossetti, non sia da respingere, a condizione che si affermi anche che il depositario della sovranità è il popolo.â€
“Lucifero ripropone in questa sede â— come ne aveva fatto esplicita riserva â— quella che fu la sua tesi in sede di Sottocommissione. Afferma che sovrano è il popolo, che tale resta permanentemente; la sovranità risiede nel popolo e in esso sempre rimane. Vi possono essere degli organi delegati che per elezione popolare esercitano la sovranità in nome del popolo; ma la sovranità è del popolo e resta del popolo. Dire pertanto che la sovranità emana o promana dal popolo dà â— a suo avviso â— la sensazione, che può essere domani interpretazione giuridica, che il popolo, con l’atto con cui ha eletto coloro che eserciteranno la sovranità in suo nome, si spoglia di questa sovranità , investendone i suoi delegati. Ciò gli sembra antidemocratico e â— sia concesso dirlo a lui monarchico â— soprattutto antirepubblicano; poiché proprio il far risiedere la sovranità nel popolo, dovrebbe costituire la distinzione fondamentale fra repubblica e monarchia.â€
“Lucifero. […] C’è un altro punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione ed è la questione della sovranità .
Tengo a dichiarare che non è che non conosca certe moderne teorie, quali quella del Jellinek e C., secondo le quali la sovranità è dello Stato; ma io dico che uno Stato democratico deve ristabilire il principio che la sovranità è dei cittadini e quindi del popolo. Ed allora è necessario dirlo chiaramente nella Costituzione.
Due volte ho già proposto in sede di Sottocommissione e di Commissione che l’articolo primo fosse modificato, laddove si dice che la sovranità emana dal popolo.
Anche l’onorevole Conti una sera disse che gli sapeva di profumo questa emanazione di sovranità . A me sa anche di qualche altra cosa. Io temo questa sovranità che emana. Emanare ha un senso di moto; poi l’emanazione non torna più indietro, e sappiamo dove si va a finire con queste sovranità delegate.
Signori miei, io non l’ho voluta, voi l’avete voluta, ed ormai c’è questa Repubblica. La caratteristica fondamentale che distingue la Repubblica dalla Monarchia è che mentre nella Monarchia la sovranità risiede nel Sovrano, nella Repubblica la sovranità risiede nel popolo. Visto che si sta facendo la Repubblica, facciamola repubblicana!
Io riproporrò l’emendamento; ma diciamolo chiaramente che la sovranità risiede nel popolo.â€
Laconi.
[…]
Per questo noi abbiamo sostenuto, durante il corso del dibattito nelle Sottocommissioni e nella Commissione dei settantacinque, un tipo di organizzazione e di ordinamento dello Stato che avesse i caratteri di una assoluta democrazia, e che fosse contemporaneamente uno strumento efficace della volontà popolare; abbiamo cioè sostenuto, da un lato, che ogni organo e ogni potere deve avere il suo fondamento, la sua origine nel popolo o deve essere controllato dal popolo o da quegli organi che nel popolo trovano la loro radice.
D’altro lato, abbiamo sostenuto sempre forme di regime che siano capaci di venire incontro con decisione alle esigenze che sorgono dalle masse.
Noi abbiamo sostenuto un tipo di regime democratico non per quel piccolo calcolo politico che l’onorevole Calamandrei, mi duole ancora dirgli, ha voluto attribuirci, non perché contiamo sopra una maggioranza e solo in vista di questa maggioranza siamo fedeli assertori delle idee democratiche, ma perché noi siamo invece mossi dalla fede e dalla fiducia che abbiamo nelle istituzioni democratiche; per questo abbiamo sostenuto, in ogni momento e ad ogni passo, il regime democratico più avanzato, il più lucido, quello che traducesse in un modo più semplice e schietto la volontà popolare.
Uno sforzo considerevole in questo senso è stato fatto e trapela dalle pagine di questo progetto. È innegabile che la Costituzione della Regione, come organo di decentramento amministrativo dello Stato, consente di avvicinare tutta la macchina dello Stato al popolo e di sottoporla ad un suo più diretto ed immediato controllo. È indubbio che l’abolizione dei prefetti, e degli organi burocratici che governano oggi la vita delle nostre province, è un passo avanti, è un radicale passo avanti in questo senso. È anche indubbio che il potere legislativo, integralmente rimesso ad istanze di pressoché diretta origine popolare, è un altro passo avanti che noi facciamo verso la democrazia. Il riconoscimento, l’ammissione nel corpo della nostra Costituzione della iniziativa popolare e del referendum sono altri passi che noi facciamo su questa strada. Il fatto che il Capo dello Stato sia eletto dall’Assemblea Nazionale e il fatto che il Governo debba riscuotere la fiducia espressa del Parlamento, e cioè dell’istanza democratica più alta del Paese, sono elementi indubbiamente positivi e così anche il fatto che nella Carta costituzionale sia stato introdotto il principio che al Governo della Magistratura partecipa una rappresentanza del Parlamento, ed è ancora più positivo il fatto che l’Alta Corte sia anch’essa designata dal Parlamento.
Ma se tutto ciò tende ad aprire la strada al popolo, tende a consentire l’immissione della volontà popolare nelle strutture, nei congegni del nuovo ordinamento democratico e tende ad estendere il controllo dell’organo rappresentativo su tutti i settori, su tutti i gangli dell’apparato, è indubbio che nel progetto è rimasta traccia anche di un’altra tendenza, di una vecchia tendenza che si ricollega ad una dottrina di nobili ed antiche origini: la tendenza a limitare, a correggere, a bilanciare l’azione popolare, tendenza che suona sfiducia nel popolo e nei suoi organi rappresentativi, la tendenza a limitare l’azione delle istanze democratiche, a frenarla, a disperderla nel tempo, ad impedire cioè che la democrazia diventi qualche cosa di efficiente, qualche cosa di decisivo nella vita del Paese, a togliere cioè allo Stato democratico la capacità di tradurre in atto la volontà popolare.â€
“De Vita. […] Per quanto riguarda l’ultimo comma dell’articolo 1: «La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi », mi limito ad osservare che molto opportunamente si distingue lo Stato dalla sovranità . Invero, altra è la ragion d’essere dello Stato ed altro il titolo per cui la sovranità si esercita nello Stato. Devo però rilevare che la parola «emana » â— e questo rilievo ebbi a farlo in sede di prima Sottocommissione e in sede di Commissione plenaria, insieme all’onorevole Lucifero â— che la parola «emana », usata nella formulazione del comma, limita il concetto della sovranità popolare, come ebbe a dire anche qualche collega. Alcune moderne costituzioni repubblicane usano la parola «emana »; per esempio l’Austria, la Spagna, la Cecoslovacchia. Altre usano invece il termine «appartiene al popolo »: la Lettonia, la Lituania, la Turchia, l’U.R.S.S. Soltanto nella costituzione dell’Estonia e della Finlandia è usata la parola «risiede »: la sovranità risiede nel popolo.
Questa espressione a me pare la migliore, perché significa che la sovranità permane nel popolo, mentre invece la locuzione «la sovranità emana dal popolo » sta a significare che la sovranità è bensì generata dal popolo, ma una volta generata si distacca da esso.â€
Si noti qui il significato che si è voluto dare al verbo appartiene, ossia la sovranità popolare non può distaccarsi dal popolo.
“Vinciguerra
[…]
Ho sentito fare una discussione alquanto bizantina in ordine all’ultimo comma dell’articolo 1. Si dice nel progetto: «La sovranità emana dal popolo »; si è però osservato che la sovranità «risiede » nel popolo, oppure «appartiene » al popolo. Si può anche pensare diversamente, con ogni rispetto e ammirazione per i rilievi degli onorevoli colleghi. Una cosa invece essenziale, che è sfuggita, e che davvero può avere delle ripercussioni sulla vita dello Stato che andiamo a costruire, è l’ultima parte del comma ove si dice:… «ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi ». Qui sta l’insidia, forse non voluta, perché io suppongo che i «Settantacinque » abbiano lavorato sempre in perfetta buona fede. Si dice cioè: «Tu, popolo, sei sovrano, con tutti i verbi che ti credi di scegliere, però bada che questa sovranità verrà esercitata come dico io (Commenti): l’Etat c’est moi; cioè l’organizzazione la faccio io, e la tua sovranità deve passare attraverso le forme che io ti preparo ».
Io non dico che si sia voluto proprio questo, ma il rilievo è necessario, tanto più che le Costituzioni già emanate, non esclusa quella del 1849, tanto cara al cuore dei repubblicani, si limitano a dire che la radice della sovranità sta essenzialmente nel popolo. Nessuno di noi può dire che la sovranità deve obbligatoriamente esercitarsi attraverso questi stampi che noi le prepariamo, mentre abbiamo poi, d’altra parte, riconosciuto il diritto di referendum al popolo, il che sta a indicare che noi ancora una volta riconosciamo che la sovranità risiede, senza possibilità di alienazioni, nel popolo. E allora, in sede di discussione dei singoli articoli â— sempre col rispetto dei termini prescritti dall’onorevole Presidente â— mi riservo di proporre un emendamento.â€
L’espressione «ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi » è stata infatti cambiata, come si vedrà più avanti, proprio per non dare spazio ad equivoci, ossia che la sovranità possa essere esercitata in difformità dalla volontà del popolo.
“Targetti. […]
Un accenno all’ultima parte dell’articolo 1 °: «La sovranità emana dal popolo ».
Alcuni colleghi non sono entusiasti in questo caso del verbo «emana ». C’è chi propone «promana »; altri «risiede ». È questione di forma.
Credo, piuttosto, dover richiamare l’attenzione sull’espressione «ed è esercitata, nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi ».
Io non esiterei a togliere questa specificazione. Probabilmente essa è dovuta al ricordo dello strapotere della volontà statale sotto il nefasto regime fascista, e la soppressione di questa aggiunta potrebbe dare il sospetto, non di fascismo, venendo da parte nostra, ma di totalitarismo, di dittatura. Spettri, questi, che si evocano tanto di frequente! Quindi mi astengo dal proporne l’abolizione.
Ma, secondo me, occorre, se non altro dire: «La sovranità promana â— o deriva â— dal popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi ».
Altrimenti non si sa con precisione da chi questa sovranità viene esercitata, mentre dovrebbe risultar chiaro che viene esercitata dal popolo o direttamente o attraverso i suoi delegati, i suoi rappresentanti o, insomma, attraverso quegli organi e con quelle modalità e con quei mezzi che le leggi e la Costituzione dovranno determinare.
È la modifica anticipata più sopra da Vinciguerra. Essa dimostra quindi che si è voluto dare alla frase il significato che il Parlamento non può andare contro la volontà espressa dagli elettori. Essa è stata accolta per evitare qualsiasi interpretazione contraria.
“Condorelli. Non è un aspetto della sovranità ; il potere è il potere, e la sovranità è un attributo che si dà allo Stato e quindi anche ai poteri dello Stato.
Badate, da questo punto di vista credo di passarvi avanti.
Noi abbiamo premesso che il problema di cui ora ci interessiamo è un problema essenzialmente tecnico. Se avete voluto, come anche noi vogliamo, affermare il principio dello Stato democratico, voi dovete dire che esso è fondato sulla sovranità popolare e che il potere, e cioè la concretezza della sovranità , spetta al popolo.â€
[…]
 Questo che segue è l’intervento di Fanfani, la cui proposta è diventata l’art. 1 della nostra Costituzione.
“Presidente Terracini. Segue l’emendamento degli onorevoli Fanfani, Grassi, Moro, Tosato, Bulloni, Ponti, Clerici, di cui do lettura:
«L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ».
L’onorevole Fanfani ha facoltà di svolgerlo.
Fanfani. L’articolo 1 del progetto è stato sottoposto a parecchie critiche, rivelate, del resto, dai vari emendamenti finora proposti. Sul primo comma i colleghi hanno rilevato l’ambiguità , nel momento storico attuale, della parola «democratica », donde i tentativi fatti per conto dei liberali dall’onorevole Crispo, per conto del fronte liberale dell’Uomo Qualunque dagli onorevoli Coppa e Rodinò, per conto dei vari partiti di sinistra dagli onorevoli Basso, Gullo e Togliatti, di accrescere la qualifica «democratica » o in senso parlamentare con qualche aggiunta specificata o, diciamo così, in senso lato laburista, con la qualifica di Repubblica democratica dei lavoratori.
In definitiva si rimprovera alla semplice dizione dell’articolo 1 del progetto di Costituzione di fermarsi ad un’accezione generica e primitiva della democrazia, e si tenta di accrescerla con gli aggiornamenti di recenti conquiste democratiche. Al secondo comma dell’articolo 1 si rimprovera il senso puramente esplicativo che sembra renderlo un po’ fuori posto in quel luogo. Ciò è tanto vero che il demo-cristiano Clerici, in un emendamento poi ritirato, e il liberale Crispo lo posponevano alla materia trattata nel terzo comma, relativo alla sovranità .
Infine, al terzo comma, si rimprovera di essere posposto alla materia del secondo, come risulta dai ricordati emendamenti degli onorevoli Clerici e Crispo.
Sempre al terzo comma, si muove qualche appunto a proposito della dizione, specie in materia di determinazione dei rapporti fra popolo e sovranità .
In conclusione, i colleghi che hanno presentato gli emendamenti e anche gli altri colleghi che in circostanze diverse hanno toccato la materia di questo articolo del progetto, sostengono che l’articolo 1 non è omogeneo, non è proprio, non è sufficientemente sintetico. Tale sarebbe potuto divenire ove il primo comma avesse esaurito in una breve definizione della Repubblica l’enunciato di tutti i caratteri acquisiti dallo Stato dopo le rivoluzioni susseguitesi dal 1789 in poi, aggiungendo anche quei caratteri che nelle più recenti rivoluzioni e nelle aspirazioni attuali dei popoli una Repubblica veramente democratica deve acquistare.
In più si chiedeva e si chiede che la sintetica definizione della Repubblica, contenuta nelle proposte per il primo comma, fosse seguita immediatamente dalla precisazione del detentore della sovranità .
Per raggiungere la perfezione occorrerebbe trovare una formula capace di immettere la sostanza del secondo comma già nel primo comma del primo articolo del progetto.
Queste considerazioni hanno spinto il collega Tosato e me ad una duplice operazione: contrarre i primi due comma in un unico comma e avvicinare, rendendo omogeneo tutto l’articolo, la materia del primo a quella dell’attuale terzo comma.
Così è nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, testo che dice: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ».
In questa formulazione l’espressione democratica vuole indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di eguaglianza, senza dei quali non v’è democrazia. Ma in questa stessa espressione la dizione «fondata sul lavoro » vuol indicare il nuovo carattere che lo Stato italiano, quale noi lo abbiamo immaginato, dovrebbe assumere.
Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d’ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune. L’espressione «fondata sul lavoro » segna quindi l’impegno, il tema di tutta la nostra Costituzione, come si può facilmente provare rifacendosi anche all’attuale formulazione della materia degli articoli 6 e 7 e più ancora degli articoli 30-44, cioè di quegli articoli che costituiscono il Titolo terzo della parte prima del nostro progetto.
Ottenuta quindi una sintetica definizione della Repubblica fondata sulla libertà e sulla giustizia, si apre la strada al concetto della sovranità , concetto svolto nel secondo comma: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ». La sostanza del progetto è salva, si è sostituito alla forma «emana » la forma «appartiene », forma sufficiente ad indicare ad un tempo la fonte, il fondamento e il delegante della sovranità , cioè il popolo.
Nella seconda parte dell’emendamento al comma, si afferma che il popolo esercita la sovranità nella forma e nei limiti della Costituzione, sembrando superfluo aggiungere, come nel progetto, «e delle leggi », dal momento che il riferimento alla Costituzione lascia bene intendere in qual modo l’ulteriore manifestazione di sovranità potrebbe prodursi nel nostro ordinamento costituzionale.
Non sarebbe completa l’espressione dell’emendamento sostitutivo, ove non si avvertisse che la contrazione da noi operata del secondo comma dell’articolo primo del progetto nella semplice espressione «fondata sul lavoro », poteva lasciare scontenti quanti avevano votato â— ed io sono tra quelli â— nella Commissione dei Settantacinque anche la dizione del progetto circa la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale dello Stato.
Uno Stato si definisce nei suoi caratteri costitutivi e nella sua missione storica. La definizione della nostra Repubblica avviene nel primo comma dell’articolo primo, e se nello stesso articolo fosse compiuto un tentativo di definizione della missione storica della Repubblica, questa definizione in due o tre parole riuscirebbe monca e per ragioni di spazio e di collocazione forse si troverebbe fuori posto e perderebbe forza. Occorre quindi che la definizione della missione storica della nostra Repubblica abbia uno sviluppo adeguato e non si concluda sommariamente in poche parole dell’articolo primo. È per questo motivo che abbiamo pensato di far seguire a quell’articolo primo, così come è da noi suggerito, la materia contenuta negli articoli 6 e 7 del progetto, trasportandola, con opportuni emendamenti rafforzativi e sveltitori, negli articoli due e tre.
In questa maniera riteniamo di poter rafforzare l’indicazione della novità e della missione storica della nostra Repubblica, quale risulta evidentissimamente dal dettato attuale, e ci sembra, ancora più, da quello da noi proposto, degli articoli 6 e 7.
Non leggo questi testi, perché a suo tempo saranno letti e commentati. Basti per il momento averli ricordati, a chiarimento della mia asserzione che, nel complesso, il nuovo testo non indebolirà , ma rafforzerà , l’affermazione sociale e solidaristica dell’attuale articolo 1.
Coll’articolo da noi proposto conserviamo la novità della Repubblica fondata sul lavoro, evitando una dizione, come quella proposta dall’onorevole Basso, la quale, per precedenti storici, per formulazioni teoriche, che non si possono sopprimere, può apparire, a parte della popolazione italiana, classistica e, perciò, può allontanare qualche consenso, che certamente non è superfluo, alla nostra Repubblica, in mezzo alle popolazioni italiane.
E per questo, pur sapendo quale sacrificio possa costare ai nostri colleghi dei partiti, che si ispirano alle definizioni e precisazioni marxiste, possiamo ad essi domandare se, in questa alternativa o di ottenere una immediata precisazione dottrinaria del loro pensiero o rinunziare ad essa ed acquisire nuovi consensi alla forma di questa Repubblica democratica fondata sul lavoro, che noi vogliamo realizzare, non ritengano di rimandare, come essi dicono, ad altra epoca un’ulteriore precisazione in questa materia.
Per questo raccomandiamo l’approvazione del nostro emendamento, rinviando ulteriori precisazioni in sede di dichiarazioni di voto, allorché saranno presentati emendamenti concorrenti a questo. (Applausi al centro).â€
Lucifero. Avrei potuto anche rinunciare alla parola e risparmiarmi l’incubo della clessidra del Presidente, che per me non si vuoterà certamente. Ormai non siamo più abituati a vederla che su certe immagini infernali; tanto più volevo rinunciare alla parola in quanto io già accennai a questo emendamento, e trovai un riscontro nelle affermazioni dell’onorevole Togliatti, che in un primo momento a questo mio emendamento non si era dimostrato favorevole, e tanto più poi che nelle successive formule che sono state già presentate, vi è stato un passo verso il concetto che io sostengo trasformando quell’«emana » (che secondo l’onorevole Conti sapeva di profumo) nel termine «appartiene », che è più esatto.
Può sembrare la questione sottile, ma è una questione concettuale; e diventa una questione sostanziale quando si pensa alla esperienza dalla quale siamo usciti, cioè quando si pensa che ad un certo punto ci siamo trovati di fronte a gente che si è sentita delegare dei poteri popolari, li ha assunti e non li ha restituiti più se non attraverso quella tragedia che abbiamo tutti vissuto. Quindi credo che la Costituzione democratica debba chiaramente sancire il concetto che la sovranità , cioè il potere, non solo appartiene al popolo, ma nel popolo costantemente risiede. Ed allora bisogna impedire qualunque interpretazione che un giorno possa far pensare a sovranità trasferite o comunque delegate. Ecco perché al termine «appartiene », come pure al termine «emana », preferisco il termine «risiede ».
Gli organi attraverso i quali la sovranità e i poteri si esercitano nella vita di un popolo, sono organi i quali agiscono in nome del popolo, ma che non hanno la sovranità , perché questa deve restare al popolo. Ecco perché è preferibile il termine «risiede » in confronto a quello di «appartiene ».
Quell’«emana », originario, dà il senso di una sovranità che si può trasferire agli organi i quali la esercitano; quell’«appartiene » dà un senso di proprietà ; mentre il termine «risiede » consolida il possesso; non la proprietà . Il popolo, cioè, rimane possessore di questa che è la suprema potestà democratica.
Può sembrare una sottigliezza, ma sottigliezza non è. La verità è un’altra. Esistono fra gli uomini due categorie di persone di fronte ai problemi costituzionali: quelli che credono nelle Costituzioni e quelli che non credono nelle Costituzioni. Per quelli che non credono nelle Costituzioni, cioè che pensano che il giorno che avessero la maggioranza farebbero quello che vogliono, un’affermazione di principio può sembrare una sfumatura, e non ha importanza; ma per coloro che, come me, credono profondamente nelle Costituzioni e nelle leggi, ogni parola ha il suo peso e la sua importanza per il legislatore di domani.
Noi ci dobbiamo preoccupare del documento che facciamo, guardando verso l’avvenire, cioè dando norme sicure ai legislatori di domani, in modo che la volontà di oggi non possa essere violata per improprietà di linguaggio, voluta o non voluta che sia. (Applausi a destra).
 “Carboni. Non ho bisogno di spiegare le ragioni dell’emendamento presentato da me e dai miei amici, perché il concetto in esso affermato sembra ormai condiviso dall’Assemblea, in quanto che parecchi altri emendamenti presentati da varie parti dell’Assemblea coincidono nella proposta di sostituire le parole «appartiene al popolo » alle parole «emana dal popolo ». Alcuni emendamenti esprimono lo stesso concetto con parole diverse, come ad esempio quello che dice: «La sovranità è del popolo ».
Non ho bisogno di attardarmi ad esporre le ragioni del nostro emendamento, perché esse sono già state spiegate da oratori che mi hanno preceduto.
Voglio fare soltanto una breve osservazione in merito a quanto diceva poco fa l’onorevole Lucifero, il quale, mentre aderisce al nostro concetto informatore, che è quello di fissare nella nuova Costituzione il principio della sovranità popolare, come reazione alle degenerazioni assolutistiche che si ebbero nel periodo fascista, preferisce la dizione «risiede nel popolo ». E l’onorevole Lucifero spiegava questa sua preferenza, trasferendo, adattando alla materia costituzionale un principio, direi, di diritto privato, cioè facendo la differenza tra il diritto di proprietà e il diritto di possesso.
Dice l’onorevole Lucifero: interessa fissare nella Costituzione il possesso, anziché la proprietà , perché il possesso è qualche cosa di più vivace, è qualche cosa di più importante della proprietà .
A noi sembra, invece, che interessi scolpire esattamente il principio dell’appartenenza della sovranità al popolo, di cui il possesso nel popolo è l’aspetto esteriore (Interruzione dell’onorevole Lucifero), e consequenziale. La formula «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita, ecc. » contiene in sé anche il concetto che essa risiede nel popolo. Quando avremo fissato nella Costituzione il principio dell’appartenenza, avremo stabilito non solo che la sovranità è del popolo, ma anche â— implicitamente ma necessariamente â— che nel popolo essa risiede. Perciò sollecitiamo dall’Assemblea l’approvazione della nostra proposta.â€
Come si è visto, si è dato al verbo appartiene il significato che auspicava sopra Lucifero.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io rispetterò la regola della clessidra: parlerò meno di dieci minuti, per quanto debba pronunciarmi su molti emendamenti, perché credo che ormai sia l’ora della concretezza e occorra abbandonare le considerazioni generali.
Di tutte le proposte fatte ve n’è una che ha un valore pregiudiziale, ed è quella di trasferire la materia degli articoli 6 e 7 immediatamente dopo l’articolo 1, cosicché diventino articoli 2 e 3. La Commissione non ha nulla da opporre a questa proposta che tende a fissare subito, nei suoi lineamenti costitutivi ed essenziali, il volto della Repubblica.
Veniamo ora ai vari emendamenti. L’onorevole Cortese, in sostanza, nel suo emendamento propone due cose nuove. La prima si riferisce alla sostituzione dell’espressione che era usata nel progetto di «la sovranità emana dal popolo » con l’espressione «appartiene al popolo ». La seconda proposta riguarda l’aggiunta: «Nessuna parte del popolo, nessun individuo può esercitare da solo la sovranità ». Questi sono i due punti nuovi della proposta Cortese.
Sul primo punto io risponderò insieme agli altri colleghi che domandano di sostituire la parola «emana ». Devo dichiarare che la Commissione si era trovata pressoché unanime nello scegliere questa espressione «emana dal popolo », e ciò non per criteri di natura politica, ma perché riteneva che la formula adottata fosse sufficiente ad indicare l’esigenza da me, da noi insistentemente reclamata di affermare il principio della sovranità popolare, senza di cui non vi può essere ordinamento democratico. Ogni silenzio al riguardo sarebbe apparso un regresso di fronte alle stesse Costituzioni ottocentesche. La Commissione pensava che l’esigenza fosse pienamente rispettata dalla dizione che la sovranità «emana » dal popolo. D’altra parte sembrava che tale dizione potesse armonizzare con la concezione giuridica per cui lo Stato è sovrano, in quanto la sua sovranità emana dal popolo. Non abbiate nessuna paura che io insista sopra posizioni e finezze teoriche. Quando è stato espresso da qualche parte il dubbio che fosse più opportuno adottare un’espressione più larga perché «emana » poteva lasciar supporre che della sovranità potesse venir investito un gruppo od un uomo, che la captasse e staccasse dal popolo, allora, anche se il dubbio appariva non ben fondato, la Commissione non si è opposta ad adottare un’altra espressione. Vi sono molti verbi; potete scegliere voi! Non credo che vorrete fare una discussione letteraria o dar ragione ai critici che ci accusano di bizantineggiare. Di verbi potrei fare un elenco: appartiene, risiede, spetta, è, e così via. Sono meno dinamici di «emana », ma hanno il vantaggio, se tale vi sembra, d’indicare che la sovranità resta nel popolo. Sceglietene uno. Negli emendamenti proposti ne sfilano specialmente due: «appartiene » e «spetta ». Lasciamo stare le analogie e le questioni di appartenenza, di proprietà , di possesso, che sono state fatte. Alla Commissione non dispiace nessuno dei due verbi. Poiché «appartiene » ha avuto una adesione più larga, negli emendamenti, ed è termine usato in altre Costituzioni, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo.
La seconda proposta dell’onorevole Cortese è di aggiungere che «nessuna parte del popolo e nessun individuo può esercitare i diritti di sovranità che spettano al popolo tutto insieme ». Egli stesso ha confessato che questa proposizione può apparire pleonastica. Essa è implicita nello stesso concetto di democrazia, che comprende per una necessità logica, tutto il popolo e non una parte di esso, od un uomo solo; con che, come è elementare, vi sarebbero altre forme classiche di governo. È vero che la Costituzione francese ha nel suo articolo 3 una frase analoga a quella proposta dall’onorevole Cortese; ma tale articolo entra in altri dettagli: come si esercita la sovranità , per mezzo di referendum o di rappresentanti; come può essere modificata e così via; è un articolo piuttosto lungo. La Commissione ha ritenuto opportuno dare nel suo primo articolo un’espressione più semplice e drastica, non specificando particolari che risultano da tutto l’insieme della Costituzione. Ecco perché non saremmo favorevoli ad accogliere l’emendamento Cortese nella sua seconda parte.
Non credo proprio a questo punto, lette le precauzioni al riguardo che i costituenti hanno inteso assumere, che ancora oggi qualcuno possa sostenere che il Parlamento è libero di rispettare o non rispettare la sovranità popolare. Chi ha sostenuto fino ad oggi questa tesi, ha sostenuto una canagliata espropriando i cittadini, ai quali hanno sempre rivolto la loro attenzione i padri costituenti affinché la sovranità non fosse loro sottratta come era avvenuto ai tempi del fascismo.
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Commento by D'Asdia Norma — 22 Novembre 2010 @ 10:50
Caro Di Monaco, leggerla è sempre un piacere. Io oggi comincio a non raccapezzarmi più. Tutti questi giri di boa di Fini,  Casini, Buttiglione, Rutelli, ecc…  senza dimenticare Berlusconi, mi  danno la nausea.  Berlusconi pur di regnare è pronto a tutti i compromessi e questo gli farà perdere molti consensi.  In fondo benchè sia non certo raffinato, manierato, ed inoltre attualmente  molto diminuito fisicamente il solo  leader politico coerente nella destra è,  checchè se ne dica,   Bossi. Â
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 22 Novembre 2010 @ 13:36
Bossi ha come obiettivo quello di portare a casa il federalismo,e , grazie a Berlusconi, c’è quasi riuscito.
Berlusconi ne ha un altro molto più ambizioso e difficile: modernizzare lo Stato, riformare la Costituzione e eleggere direttamente il premier.
Ha tutti contro. E forse non ce la farà .
Come ho scritto più volte, se non ce la farà Berlusconi torneremo ai riti della prima Repubblica che ha sempre considerato il popolo un gregge di pecore.
Grazie per l’attenzione.
Commento by Mario Di Monaco — 22 Novembre 2010 @ 14:06
Il testo della Costituzione e gli atti dei lavori dell’assemblea costituente non lasciano dubbi sul fatto che la sovranità appartiene al popolo e continua ad appartenergli anche quando delega il suo esercizio ai parlamentari, i quali sono pertanto tenuti a rispettarne sempre la volontà .
L’attuale legge elettorale ha il merito di consentire ai cittadini di esprimersi sul programma e su colui che deve guidare il governo incaricato di applicarlo.
Qualsiasi tentativo di raggirarne la volontà , anche attraverso acrobazie interpretative della Costituzione,  viola la sovranità popolare.
I nostri padri costituenti hanno concepito le regole del nostro ordinamento sul presupposto dell’esistenza di partiti capaci di interpretare e di rappresentare la volontà popolare e di evitare  contrapposizioni.
Il sistema ha funzionato fino a quando i partiti sono riusciti, per merito dei loro rappresentanti e per supina acquiescenza dei cittadini, ad imporre la loro supremazia.
Oggi che i partiti tradizionali soffrono di una crisi irreversibile ed i cittadini hanno preso piena consapevolezza delle proprie prerogative, il paese è collassato e si deve ricorrere ad acrobazie interpretative per cercare di tirare avanti.
Escludendo la possibilità di un ritorno ad un regime fondato sulla partitocrazia, non resta altro che imboccare la via inevitabile delle riforme costituzionali per la realizzazione di un più  idoneo ed efficace metodo di rappresentanza democratica.
Commento by Simone — 25 Novembre 2010 @ 00:32
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.Un unico comma non divisibile.
Seguito l’interessante dibattito in sede costituente cerchiamo di capire però che costituzione è venuta fuori da quella sede. Se realmente la formulazione dei “limiti†è una cialtroneria oppure ha trovato ampio spazio proprio all’interno della Costituzione.
La Camera dei deputati restava in carica per 5 anni. Era la Camera “bassaâ€, possiamo dire, poiché per partecipare al voto bisognava essere maggiorenni e per essere eletti bisognava avere compiuto solo qualche anno in più. La Camera era quindi il luogo dove il popolo sovrano inviava i propri rappresentanti.
Poi cominciano i limiti.
Il Senato veniva rinnovato ogni 6 anni. Primo limite: la sovranità popolare manifestata alla Camera in un preciso momento politico trovava un forte limite, all’interno di un sistema di bicameralismo perfetto, cioè avrebbe dovuto trovare conferma all’interno di un’altra Camera che possiamo chiamare “altaâ€, il Senato appunto. Ma lo stesso Senato però non rappresentava l’intero popolo sovrano con diritto di voto ma una sua parte, una parte più “matura e saggia†possiamo dire, perché i votanti dovevano avere compiuto 25 anni di età e gli eletti almeno 40.
Praticamente la Camera “bassa†â€“ espressione più autentica della sovranità popolare – sembra “sorvegliataâ€, passatemi il termine, da un’altra Camera, “altaâ€, con gli stessi poteri ma di fatto non altrettanto rappresentante della sovranità popolare. Come se non bastasse nel caso in cui il Senato non trovasse una propria chiara maggioranza viene conferito il potere ad una manciata di Senatori a vita. A questo punto la sovranità popolare viene proprio accantonata. I Senatori a vita vengono nominati dal Presidente della Repubblica (non eletto direttamente dal popolo come sappiamo) tra illustri personaggi proprio perché con la loro illuminata saggezza avrebbero dovuto dare un contributo importante “al bene del paeseâ€, svincolati da qualsiasi rapporto di rappresentanza del popolo in quanto non eletti e non sottoposti al giudizio del popolo sovrano. Fanno parte dei Senatori a vita anche tutti gli ex-Presidenti della Repubblica proprio per la loro “saggezzaâ€. Insomma nel caso in cui il Senato si trovasse in una situazione di parità non sarà il popolo sovrano a decidere ma la sua classe dirigente (se così possiamo dire), cioè un manipolo di personaggi probabilmente proveniente dalla classe colta e non sottoposta al giudizio del popolo. Esisteva, infatti, la viva convinzione che i deputati e i senatori dovessero essere in qualche modo la parte migliore della società , proprio come si sentivano coloro che in quel momento sedevano nelle aule parlamentari. Eravamo negli anni ’40 quando ancora lo scontro sociale era molto forte.
Successivamente (nel 1963) la legislatura di Camera e Senato viene unificata per garantire maggiore governabilità , anche se in questi giorni qualcuno sembra rimpiange tale scelta.
Tuttavia i limiti alla sovranità popolare manifestata con le elezioni sono incardinati nell’architettura costituzione attraverso la quale la maggioranza uscita dalle urne non potrebbe occupare tutte le istituzioni a meno che non venga riconfermata per almeno 10 anni, più o meno. Questo però è un altro argomento.
L’affermazione, tanto cara, che la sovranità appartiene al popolo non deve essere scambiata con “la sovranità appartiene al popolo votante†o addirittura con “la sovranità appartiene a quella parte del popolo che ha vinto le elezioniâ€. Non è così. La sovranità appartiene anche al quel popolo che ha votato diversamente dalla maggioranza e non solo ma appartiene anche a quelle minoranze che trovano nella Costituzione una forte e chiara difesa. Insomma la sovranità appartiene al tutto il popolo e per tutti esistono forme e limiti dettate dalla Costituzione.
Ritengo che sarebbe interessante anche misurare la sovranità del popolo con i limiti imposti da una legge ordinaria come la legge elettorale. Una legge elettorale con sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza al 55% dei seggi, senza possibilità di esprimere alcuna preferenza sui propri rappresentanti. Praticamente riesce ad avere una maggioranza schiacciante anche chi non è stato votato da più del 70% degli aventi diritto al voto. Alla faccia della sovranità popolare!
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 25 Novembre 2010 @ 01:41
Il tuo ragionamento tra camera alta e camera bassa, tra camera popolare e camera di illuminati, non ha alcun riscontro nei lavori costituenti. Figuarati se Terracini, Togliatti ed altri potevano accettare una tale distinzione.
I padri fondatori hanno sempre messo al primo punto la preoccupazione che una volta manifestata la volontà popolare, essa potesse essere saccheggiata da altri, come infatti è successo con i ribaltoni. Se hai letto tutto, ci sono le testimonianze.
Su questo non ci piove. Il fatto è assodato da una lettura dei lavori, di cui ho dato un semplice saggio. Addirittura proprio per questa tutela l’espressione “ed è esercitata nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi” è stata modificata nell’attuale:
“che la esercita nei limiti della costituzione”. L’ho provato nell’articolo.
Per quanto riguarda i cittadini, il tuo discorso è fuorviante. La sovranità popolare appartiene ai cittadini che abbiano raggiunto una certa età , con la quale si giudica raggiunta la capacità di intendere e di volere. Altrimenti dovremmo far votare anche i neonati.
Essi formano, dunque, il corpo elettorale, una parte del quale può anche decidere di non esercitare il diritto di voto. Liberissima. Signifca che accetta implicitamente il responso delle urne, anche suo malgrado.
Quindi se va a votare il 40% degli elettori (come succede in Usa e in altre società evolute) il risultato che si ottine vale per tutti.
La legge elettorale. La legge elettorale regola le modalità del voto e il suo risultato. Io credo necessario il premio di maggioranza. Perché ci differenzia proprio dalla prima repubblica in cui programmi e governi venivano ridiscussi e riformulati dopo il voto.
Le maggioranze devono essere solide. Anche al senato si dovrà poi fare in modo che si abbia un risultato forte come alla camera. Altrimenti avremo i governi balneari della prima repubblica.
Ora non è il momento di cambiare la legge elettorale.  Sarebbe una legge, fra l’altro, che ci porterebbe indietro alla prima repubblica, se ho capito bene l’intenzione di far risorgere i piccoli partiti (che poi freneranno l’azione di governo e ne disporranno). Sono per il bipolarismo, per cui puoi capire quanto detesti il ritorno al passato.
Ora i problemi sono altri, e se non ci fosse stato il tradimento di Fini qualcosa di più si sarebbe potuto fare.
Ora si deve soloandare alle lezioni, visto che il governo non avrà una maggioranza solida, ma (nella migliore delle ipotesi) risicata
Poco fa ho scritto un articolo in cui ripeto questa esigenza ove l’opposzione continuasse a chiedere le dimissioni del premier.
L’alternativa sarebbe un governicchio non in grado di fare alcunché. Peggio dell’attuale.
Commento by Simone — 25 Novembre 2010 @ 09:51
La durata di 6 anni per il Senato invece che di 5 anni, come per la Camera, a mio avviso, prova che si trattava di una Camera “di garanzia”, se così possiamo chiamarla. 5 anni la Camera, 6 anni il Senato, 7 anni il Presidente della Repubblica e 9 anni la Corte Costituzionale, massimo organo di “controllo” costituzionale. La diversa durata delle singole cariche pongono le istituzioni al riparo dallo strapotere della maggioranza uscita dalle urne affinchè non possa controllarle tutte. Come se non bastasse le istituzioni di garanzia hanno un sistema di nomina “misto” nel quale le maggioranze indicate dagli elettori hanno solo un’influenza relativa.
L’affermazione che “la sovranità popolare appartiene ai cittadini che abbiano raggiunto una certa età , con la quale si giudica raggiunta la capacità di intendere e di volere” è quasi incommentabile. “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” rimane e persiste nel popolo e le forme e i limiti della Costituzione sono anche quelli che indicano l’età per essere elettori e per essere eletti.
Un’ultima considerazione sul fatto che si possa parlare di Costituzione per poi cadere nei pobremi politici, che non sono istituzionali ma solo politici, dell’attuale maggioranza: non possiamo interpretare la Costituzione al solo scopo che l’attuale maggioranza ne tragga beneficio.
Parafrasando un noto scrittore potrei affermare che la Costituzione e lo Stato non appartengono al suo Presidente o alla sua maggioranza ma alla storia Repubblicana del suo popolo.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 25 Novembre 2010 @ 11:24
Quello che scrivi è assolutamente ininfluente a giusticare i ribaltoni. Stai andando fuori tema.
La linea che devi tenere è questa: una volta che si è avuto un risultato elettorale che premia una maggioranza e un governo, oltre che un leader, si possono trovare in parlamento altre maggioranze (diverse, quindi?). Se la tua risposta è sì, non interpreti la volontà dei costituenti che, come ho provato (ma non mi fare ripetere le stesse cose, rileggi casomai l’articolo) hanno voluto evitare che altri organi dello Stato si appropriarssero della sovranità popolare.
Se la tua risposta è no, siamo d’accordo.
Quando si parla di limiti si intende, ad esempio, che (poiché non è possibile materilamente) le leggi non si possono fare convocando in piazza 60 milioni di italiani, ma si delega un organo, il parlamento, a fare le leggi, e così via. Tutto qui. Ma non si possono fare ribaltoni che mandino al governo chi ha perso le elezioni.
Commento by Simone — 25 Novembre 2010 @ 16:09
Se dopo le dimissioni di Berlusconi si presenta davanti Napolitano una nuova maggioranza il Presidente della Repubblica non può ignorarla altrimenti farebbe una scelta politica e non istituzionale: non è una sua prerogativa, anzi la Costituzione non permette al Presidente della Repubblica di fare scelte politiche.
E’ abbastanza evidente che passando dal sistema elettorale proporzionale a quello maggoritario il cambio di maggioranza è certamente più stridente ma questo non significa che la Costituzione è cambiata dai tempi della cosidetta Prima Repubblica. Infatti fino a quanto il sistema elettorale è proporzionale le maggioranze variabili sono spesso previste dai singoli ordinamenti. Ne è un esempio l’istituzione della “sfiducia costruttiva”, oggi presente in Germania, Spagna e Belgio. La “sfiducia costruttiva” non è altro che un ribaltone istituzionalizzato che non fa nessuno scandalo.
Se questa Costituzione non è più adeguata al nostro Paese andrà modificata ma certamente fino ad allora rimane sempre la stessa. Ricordo comunque che il popolo sovrano ha bocciato e respinto la “proposta” di legge di cambiamento della Costituzione con un referendum.
Se il Presidente della Repubblica ignorasse una nuova maggioranza si aprirebbe un scontro istituzionale sulle attribuzioni delle sue competenze davanti alla Corte Costituzionale. Mi immagino allora che situazione di stallo si verrebbe a creare.
Gli autori di un eventuale ribaltone ne risponderebbero davanti agli elettori alla fine della legislatura.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 25 Novembre 2010 @ 19:33
Parliamo della nostra Costituzione. Gli atti che ho consultato riguardano la nostra Costituzione. Delle altre non mi interessa. I ribaltoni sono negati dai padri costituenti. Tutto il resto è arzigogolio. Tu Simone sei restato legato ai riti della prima repubblica che sull’art. 1 ha fatto scempio. Non per questo la prima repubblica non ha lasciato un bel ricordo di sé.
Il popolo ha diritto di bocciare qualsiasi proposta di nuova Costituzione. La Costituzione ha previsto le modalità per arrivare alle modifiche.
Ma questo non ha niente a che vedere sul significato dell’art. 1 uscito dai lavori costituenti.
Tu, Simone, non vuoi capire i testi che ti ho messo sotto gli occhi. Non ci sono scappatoie interpretative. Mi dispiace. Sono sicuro che Napolitano non farà alcun ribaltone, se Pdl e Lega Nord  si dichiareranno indisponibili a fare parte della nuova maggioranza.
Commento by Simone — 25 Novembre 2010 @ 19:43
Abbi rispetto per chi non la pensa come te, cioè tu non sei la verità assoluta. La pensano come me gran parte dei costituzionalisti. Se ti sei aperto questo blob per parlarti addosso, fai pure e buona fortuna.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 25 Novembre 2010 @ 20:57
Non mi parlo addosso. Mi confronto. Ma quando non vuoi capire i documenti non ci posso fare più niente. Ci sono anche costituzionalisti, oggi, che difendono la Costituzione materiale. Ne tieni conto tu? No. E allora fatti dire che quelli che sostengono i ribaltoni ci imbrogliano, perché i padri costituenti non lo tollerarono.
Se non abbiamo più niente da dirci ti saluto, e ognuno difenda le proprie idee. Il bello della democrazia.