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Quella cena e quelle esternazioni del giudice Mesiano

22 Ottobre 2009

Sono un pignolo, e non demordo. Tutta, poi, quella precipitazione del Csm a promuovere e a difendere presso il capo dello Stato il giudice Raimondo Mesiano che ha sparato nella sentenza sul Lodo Mondadori quella cifra da capogiro che la Fininvest di Berlusconi dovrà pagare alla Cir di De Benedetti, mi ha fortemente insospettitto. Qui gatta ci cova, mi sono detto.

Perché non è pensabile che tutta questa solerzia sia stata sollecitata dalle parole di Berlusconi: Su quel giudice ne vedrete delle belle.
Se poi “le belle” sono risultate le immagini del pedinamento offerteci da Canale 5, mi pare che la sparata di Berlusconi sia finita nel comico. Quale minacce o intimidazioni può mai temere il giudice Mesiano che possano stare a paragone di quelle che continuamente riceve proprio Berlusconi, che ricopre una carica istituzionale assai più importante di quella di Mesiano, la quarta per importanza, tradottesi drammaticamente in questi giorni perfino in minacce di morte?

E poi: Berlusconi è stato sorpreso e fotografato nella sua vita privata: avrebbero dovuto levarsi, da ogni parte politica, voci di indignazione e di condanna. E invece si sa come quelle foto hanno costituito per mesi l’essenza del dibattito politico nel nostro Paese.

La mia conclusione è che, come i calzini turchesi di Mesiano, anche il Csm sta dimostrando la sua avversità politica al presidente del Consiglio, ciò che non dovrebbe fare. Tutta questa fretta e sollecitudine non possono che ingenerare un tale sospetto. Non vi nascondo che sarei curioso di sapere il colore dei calzini indossati dal vicepresidente del Csm Nicola Mancino nell’incontro con il capo dello Stato. Voglio sperare che non fossero di colore turchese. E, se non i calzini, avrà avuto qualche altro capo di abbigliamento di quel colore?

Ma il punto che voglio toccare è in realtà un altro: la notizia che lessi su Il Giornale qualche giorno fa, e che costituì l’oggetto di un mio intervento (qui), non mi pare che sia stata più ripresa dal quotidiano di Feltri.
Ciò mi induce a pensare che sia stata una bufala, perché se fosse, al contrario, vera, essa spiegherebbe molto bene la frettolosità con cui il Csm (calzini turchesi o meno) ha promosso e difeso davanti al capo dello Stato il giudice Mesiano.

Ho trovato in rete un articolo giuridico del magistrato Wladimiro De Nunzio (che fu anche membro del Csm), intitolato: “Libertà di manifestazione del pensiero e deontologia professionale del magistrato”, da cui estraggo alcuni passaggi:

1 – “La Corte Costituzionale [4: Corte Cost. sent. n 100 del 1981], ha, al riguardo, da tempo puntualizzato che i limiti possono essere funzionali solo al bilanciamento degli interessi di status costituzionale del magistrato (e cioè imparzialità e indipendenza di cui agli 101 secondo comma e 104 primo comma della Costituzione) con il diritto alla libera espressione del pensiero, nella ricerca di un giusto equilibrio, al fine di garantire esigenze egualmente tutelate dall’ordinamento costituzionale. “L’equilibrato bilanciamento degli interessi tutelati – precisa ancora la Corte C. – non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni, ma ne vieta soltanto l’esercizio anomalo e cioè l’abuso che viene ad esistenza ove risultino lesi i valori di imparzialità e indipendenza.†Valori che vanno tutelati non solo con specifico riferimento al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche “come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della indipendenza e imparzialità nell’adempimento del proprio compito.â€

2 – “Nel solco della Corte Cost. si è posta la Cassazione [6: Cass. s.u. n 276 del 17.1.986, n 6179 del 3.6.93, n 10999 del 6.11.93, n. 10618/98] col ribadire che il principio di libertà di manifestazione del pensiero incontra anche per i magistrati i limiti posti dall’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere altresì coordinato con gli interessi di rango pubblicistico e costituzionale.”

3 – “Per concludere, non si può non convenire che, seppur nel ristretto ambito segnato dalla costante giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, alcuni limiti al diritto di manifestazione del pensiero del magistrato sono, non solo ammissibili, ma talora necessari.”

4 – “In una recente [14: Disegno di legge n 1247/S recante norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei a compiti di ufficio] ricognizione ministeriale dell’attuale quadro deontologico vengono elencati come doveri del magistrato (oltre l’indipendenza che viene posta come presupposto) quelli di: imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e credibilità della funzione.”

5 – “Ma è valore riconosciuto anche all’interno della categoria professionale dei magistrati, come dimostra l’adozione del codice etico [16: Codice etico adottato dall’A.N.M. il 23.12.93 in adempimento del dettato del dlgs 546 del 23.12.93] e lo specifico riferimento nell’art 6 al dovere di riservatezza. Va considerato che tale codice etico delinea modelli di comportamento comunemente accettati nella cultura dominante dei magistrati. Esso ha, quindi, un valore di ampio riconoscimento dei principi enunciati. E, seppur destinato ad operare ad un livello prodromico rispetto alla soglia di rilevanza [17: GIORDANO La magistratura n 2 1994, 27] dei comportamenti suscettibili di valutazione disciplinare, “esso può anche fornire utili integrazioni alle norme disciplinari, da un punto di vista ermeneutico e da un punto di vista di effettività.â€
Puntualmente queste prevedibili linee di tendenza hanno trovato immediato spazio sia nella giurisprudenza disciplinare di merito che in quella di legittimità. Nelle decisioni si rinviene sempre più il riferimento alle regole di condotta dettate dal codice deontologico. In particolare [18: Cass s.u. sent. ud 9.7.98 n 11732] la Corte di Cassazione ha puntualizzato che il giudice disciplinare è chiamato ad una attività ermeneutica che deve sistematicamente tener conto, oltre che delle norme del diritto statale, delle fonti cosiddette paranormative dello stesso CSM, delle precedenti sentenze della Sezione disciplinare e della Corte di Cassazione, anche delle fonti del diritto interno all’ordinamento della magistratura e di livello infralegislativo, come il citato codice etico.”

6 – “La posizione dell’A.N.M. è nel senso che è pienamente condivisibile l’esigenza di riservatezza dei magistrati in ordine ai procedimenti da loro trattati, ‘con l’eccezione, [25: Risposta del Presidente dell’A.N.M. al Ministro di G. e G. del 22.11.96] prevista dal codice etico, della necessità di chiarimenti utili a correggere notizie erronee, specie per tutelare l’onorabilità di soggetti impropriamente danneggiati dalle stesse’.”

7 – “Altro profilo rilevante del riserbo è quello che investe la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a procedimenti in corso. Il tema, per molti anni dibattuto e controverso, ha prodotto un comune sentire su quelli che sono in questo settore i limiti ammissibili alla manifestazione del pensiero.
Il C.S.M. sostiene [28: Risoluzione del C.S.M. del 18.4..90] che “ nelle valutazioni, anche critiche, su procedimenti tuttora in corso sono indispensabili particolari cautele ed attenzioni, ferma comunque la necessità che le dichiarazioni rispettino la verità storica e non siano gratuitamente offensive.â€

8 – “Del resto, in linea di principio, non è stato mai posto in dubbio [34: Parere del C.S.M. cit. sul disegno di legge governativo sulla respon. discip. dei magistrati] che il magistrato può liberamente parlare in pubblico di ogni problema politico direttamente o indirettamente riguardante la giustizia, nel senso più ampio del termine.
Ciò, peraltro, non toglie che il problema dei limiti alle esternazioni e quello della rilevanza disciplinare o meno degli stessi si pongano anche in questo vastissimo settore.”

Quanto riportato sopra offre un quadro abbastanza esaustivo sui doveri alla riservatezza che disciplinano la vita di un magistrato in qualunque luogo venga a trovarsi, ed in modo particolare in luogo pubblico, come è certamente un ristorante, e in modo ancor più speciale se egli si trovi ad esprimere in pubblico giudizi politici sulla persona oggetto di un procedimento di cui egli sia giudice.

Dunque: mi parrebbe scontato che qualcuno (credo tocchi al Csm) indagasse sulle affermazioni contenute nell’articolo de Il Giornale, per arrivare a una delle due conclusioni:

a) – Il Giornale ha riportato una notizia falsa, e quindi lo si faccia sapere per sgombrare il campo da dubbi circa l’imparzialità del giudice sul Lodo Mondadori, e per recuperare, almeno su questo punto, il prestigio della magistratura, messo in discussione dall’articolo.

b) – Il Giornale ha riportato una notizia che, dopo le opportune verifiche, anche presso lo stesso giudice interessato, risulta vera, e allora, invece di correre dal capo dello Stato (indossando i calzini turchesi o meno), si intervenga sul giudice che ha violato uno dei più importanti doveri di riservatezza, e ci si rimangi la frettolosa promozione laudativa assegnatagli.

Altrimenti, il cittadino è legittimato da questi silenzi a dubitare dell’autonomia e della imparzialità della giustizia. Chi altri, infatti, può acclarare la verità? E chi, più della giustizia, ha interesse a difendere la propria credibilità?


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Bart