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Rosy Bindi e la democrazia parlamentare

15 Ottobre 2009

Ieri a Ballarò ho ascoltato la Rosy Bindi, vice presidente della Camera (non ho seguito poi tutta la trasmissione). Sosteneva a buon diritto che in Italia abbiamo una democrazia parlamentare, grazie alla quale è il parlamento a detenere la sovranità popolare.
Il suo riferimento implicito andava all’art. 67 della Costituzione, che recita:

67. â— Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Sul piano formale, dunque, la Bindi ha ragione, o perlomeno ne ha in buona dose.
La mia curiosità però è quella di sapere se la Rosy Bindi condivide il cammino che, su questo punto, si è fatto in questi ultimi anni, ossia dacché è nata la seconda Repubblica, oppure voglia ritornare all’integrità della Costituzione così come voluta dai padri fondatori.
Se così fosse, non sono d’accordo con lei.

Per non allargare il campo, limitiamoci solo all’art. 67.
Esso è poco conosciuto dagli italiani e, ancora di più, è poco analizzato.
Fu redatto in un’Italia ancora corrotta dalla lunga permanenza del fascismo. I costituenti si preoccuparono di assicurare al parlamentare una indipendenza da qualsiasi tentativo di pressione e corruttivo. Tanto è vero che l’articolo che segue, il n. 68, gli assicurava e, seppure in maniera ridotta, gli assicura tuttora una particolare immunità.
Nella sua applicazione, tuttavia, l’articolo non ha quasi mai assicurato l’indipendenza del parlamentare, assoggettandolo in primis ai desiderata del proprio partito. Si legga questa nota giuridica qui:

“Il problema del vincolo di mandato si propone in tutta la sua complessità in relazione ai rapporti che si instaurano tra membro del Parlamento e partito politico di appartenenza (v. 49). La linea politica adottata dal partito, infatti, si sovrappone il più delle volte agli orientamenti personali del parlamentare, così che questi viene ritenuto un mero portavoce del partito in seno al Parlamento: i casi di «ribellione » alle direttive del partito sono puniti con severe sanzioni disciplinari, che possono giungere fino all’espulsione dal partito.
Talvolta, in passato, i partiti subordinavano l’inclusione di un candidato nella propria lista alla preventiva consegna di una domanda di dimissioni con data in bianco, diretta alla Presidenza della Camera, per cautelarsi contro eventuali dissensi del parlamentare eletto nelle loro liste (dimissioni rilasciate in bianco). Altra tecnica adottata era quella della deposizione anticipata del mandato: i partiti esigevano che il parlamentare si obbligasse ad abbandonare la carica in qualunque momento, su semplice loro richiesta (es.: la rotazione prevista dal partito radicale a metà mandato).
La questione dei rapporti fra parlamentare e partito di appartenenza si è riproposta nel nostro paese in occasione della fuoriuscita dei parlamentari della Lega Nord dalla coalizione di governo (Polo delle libertà) nella quale si erano presentati alle elezioni del 27 marzo 1994 (il famoso «ribaltone »). In quell’occasione fu affermato che il meccanismo elettorale maggioritario, allora vigente, spingendo l’elettore a votare anche il candidato di un partito diverso dal proprio, ma pur sempre appartenente alla stessa coalizione, imporrebbe agli eletti che volessero uscire da quella coalizione di ripresentarsi davanti agli elettori per ottenere un nuovo mandato.”

Tutti hanno potuto vedere in questi anni e soprattutto nel corso dell’ultimo governo Prodi (che contava su di una maggioranza risicata), le pressioni e le forzature affinché i parlamentari votassero secondo le indicazioni di partito. Abbiamo perfino assistito a dichiarazioni del tipo: Dissento, ma mi rimetto alla disciplina di partito.

E’ un articolo dunque che gli stessi partiti hanno spesso disatteso, e in questi casi nessuno lo ha mai invocato. Sono sicuro che nelle sedi di partito, nel momento che si diramavano le istruzioni di voto, nessuno si sia mai sognato di ricordare l’esistenza di questo articolo.

Invece l’articolo 67 viene spesso invocato dai politici per produrre il suo effetto deteriore, quello che dà come risultato i governi balneari e i ribaltoni.

Dunque: nato per tutelare l’indipendenza del parlamentare (effetto positivo), non è quasi mai stato utilizzato in questo senso.
Lo si è utilizzato, invece, per ribaltare i risultati elettorali. Ossia il parlamento si è appropriato della sovranità popolare per mutarla a suo piacimento.
La democrazia parlamentare, così come si è realizzata in Italia, ha posto in effetti, più di una volta, il parlamento in contrasto con la volontà popolare, e, soprattutto nel corso della prima Repubblica, non ha saputo fare altro che produrre governi tutti (se non ricordo male) di durata inferiore a quella del mandato quinquennale. Molti sono durati poco più di un anno, e all’incirca questa deve forse essere la media della durata.

E’ a questo tipo di democrazia parlamentare che vuole ritornare la Bindi? Mi auguro di no, ma ricordando la tesi di Oscar Luigi Scalfaro (fra l’altro uno dei padri fondatori) il quale, in occasione della caduta del primo governo Berlusconi, la richiamò e se ne avvalse per insediare un governo tutto opposto a quello uscito dalle urne (rifiutando di accogliere le richieste dei vincitori di quelle elezioni di tornare al voto), non riesco a levarmi dalla testa che è proprio a quel tipo di democrazia parlamentare che intende ritornare la Rosy Bindi, fra l’altro ex democristiana e forse ancora nostalgica delle trame della prima Repubblica.

A quella democrazia parlamentare non si può e non si deve tornare. Una esigenza vitale dell’Italia è quella di vedere assicurata la governabilità per tutta la durata del mandato.
Tutti si deve lavorare in questa direzione.
E per la verità, come faceva notare alla stessa Bindi il ministro della giustizia Alfano, passi in tal senso sono stati già compiuti, trovando d’accordo i maggiori partiti.
Il dibattito per avviare l’Italia verso il bipolarismo e per assicurare maggiori poteri all’esecutivo non è di oggi. Quando si è introdotto il maggioritario, si è coniata pure l’espressione di seconda Repubblica, per distinguerla dalla prima. Ossia si è riconosciuto che qualcosa era mutato rispetto alla Costituzione che aveva retto la prima Repubblica.
La legge 270 del 2005 ha marcato ancora di più tale distinzione, prevedendo la possibilità dei partiti di unirsi in una coalizione e di indicare sulla scheda l’unico capo di essa. Chi va a votare oggi, perciò, sa che sceglie una coalizione e un primo ministro. Il distinguo che anche la Bindi ha fatto che l’indicazione di quell’unico capo non vuol dire che sia questi a dover ricoprire la carica di presidente del consiglio, è gesuitico (contrastando fra l’altro con le dichiarazioni in tal senso che ogni volta i partiti rivolgono al corpo elettorale), e mostra tutta la miscela di azzeccagarbugli che ancora scorre nelle vene di alcuni politici.
No, Rosy Bindi, la prima Repubblica ce la vogliamo, ce la dobbiamo e ce la stiamo mettendo alle spalle.

P.S. A dimostrazione dei tentativi di difendere la prima Repubblica, e di eludere il rispetto della volontà popolare, si legga l’insidioso articolo del 20 ottobre 2009, pubblicato su “Il Fatto quotidiano”. Qui. La battaglia per mettere al centro della politica le scelte degli elettori è, come si vede, non facile. Per i politici intrallazzoni è molto più comodo avere una Costituzione, come è l’attuale, che consente loro di fare la corte all’elettore, e poi, una volta ricevutone il voto, fargli maramao e voltargli le spalle.

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