Sentenza Ruby. Vediamola da vicino
22 Novembre 2013
La sentenza è composta di 331 pagine molte delle quali ripetitive. Si ha la sensazione di trovarsi di fronte ai pettegolezzi di una specie di nuova Novella 2000. Litigi e rivalità da pollaio Però: chiacchiere tante e fatti, ossia prove, nisba.
Vediamo un po’. La lettura richiede un po’ di pazienza.
Intanto, questa è la sintesi: 1 – Ruby qualche volta dice alle amiche di aver fatto sesso con Berlusconi. Ai giudici nega sempre. Naturalmente i giudici prendono per buone le intercettazioni con le amiche. 2 – La dimostrazione che Berlusconi conoscesse la minore età di Ruby è riposta unicamente nel fatto che chi telefonò alla questura, l’agente della sicurezza Ettore Estorelli, un ex poliziotto non certo un magistrato o un avvocato, utilizzò il termine “affido” che si adopera quando si tratta di minorenni. Lascio al lettore il giudizio su come la nostra magistratrura – violando i dettami della costituzione – arriva a condannare un cittadino.
Ma procediamo con ordine.
– capo b) art. 81 cpv., 600 bis comma IJA c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima, minore degli anni diciotto, nella sua abitazione privata di Arcore, in un arco di tempo individuato, allo stato, tra il 14.02.2010 e. il 02.05.2010 e segnatamente:
•14 (domenica) – 20 (sabato) – 21 (domenica) – 27 (sabato) – 28 (domenica) febbraio 201O;
• 09 (martedì) marzo 201O;
•04 (domenica – Pasqua) – 05 (lunedì dell’Angelo) – 24 (sabato) – 25 (domenica – Festa della Liberazione) – 26 (lunedì) aprile 2010;
• 01 (sabato – Festa del lavoro) – 02 (domenica} maggio 2010;
in cambio del pagamento di somme di denaro che venivano consegnate, in contante, dallo stesso indagato, oppure da SPINELLI Giuseppe, suo fiduciario, nonché di altra utilità economica {gioielli ed altro}.
(Prestazioni un po’ eccessive per un anziano, non vi pare?)
– L’assistente Cafaro chiedeva, inoltre, se doveva redigere il verbale di elezione di domicilio e la dott.ssa Fiorillo dava disposizioni di soprassedere, tenuto conto del fatto che avrebbe dovuto – probabilmente – richiedere l’archiviazione per mancanza di querela.
(non c’è querela)
– A tale proposito, la giovane ribatteva che “Silvio” l’avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione, in quanto avrebbe dichiarato di essere la nipote di Mubarak, aggiungendo “ma chi ci crede che una ragazza marocchina è nipote di un egiziano”, così chiarendo – da subito – di non avere alcun rapporto di parentela con il Presidente egiziano.
In quel momento la minore precisava che “Silvio” era il Presidente del Consiglio Berlusconi e che l’aveva conosciuto tramite Mora Dario.
(frase ambigua, ma anche poco credibile)
– Aggiungeva che il Presidente non sapeva della sua minore età e che le aveva fatto delle avances da lei rifiutate. Si era fatta accompagnare a casa, adducendo la scusa che non si sentiva bene. Il caposcorta le aveva consegnato una busta all’interno della quale aveva rinvenuto circa 15.000 euro in contanti.
Secondo il racconto della giovane, proprio per questo l’imputato era rimasto colpito dal suo atteggiamento e ne era nato un rapporto di amicizia.
(Ruby nega il rapporto sessuale)
– Come riferito da Landolfi, la dott.ssa Fiorillo non era però d’accordo di affidare la ragazza alla Minetti, perché non si sapeva esattamente chi fosse
(non vi pare assurdo che la Fiorello non fosse in grado di appurare che la Minetti, come era scritto sulla carta d’identità era consigliere regionale della Lombardia?)
– Ottenuta l’identificazione della minore, il Commissario Capo dott.ssa Jafrate G. come da accordi intercorsi col Capo di Gabinetto della locale Questura ed il P.M di turno dei minori, disponeva agli operanti di affidare la minore alla signora Nicole Minetti come si evince da regolare verbale di affidamento minore …
(procedura che appare all’insegna della regolarità)
– Il teste rappresentava alla dott.ssa Iafrate che la procedura alternativa poteva essere accettata dal pubblico ministero, soltanto nel caso in cui fosse adeguata a tutelare l’interesse del minore.
La funzionaria telefonava allora alla dott.ssa Fiorillo, alla presenza di Colletti, il quale è stato così in grado di riferire il contenuto della conversazione, per ciò che aveva potuto cogliere sentendo parlare un solo interlocutore.
A tale proposito, il testimone ha dichiarato che la funzionaria esponeva al pubblico ministero la vicenda della minore, rappresentandole che vi era la possibilità di affidare la minore ad un consigliere regionale anziché collocarla in comunità; Colletti non è stato in grado di ricordare se la dott.ssa Iafrate fece menzione dell’intervento della Presidenza del Consiglio, né se fece il nome di Mubarak.
Ad ogni modo ha precisato che non furono avvisate le rappresentanze consolari egiziane, in quanto comunque la dott.ssa Iafrate si era convinta che non si trattava della nipote di Mubarak.
Conclusa la conversazione con la dott.ssa Fiorillo, la funzionaria gli comunicava che il pubblico ministero non era contrario ad affidare El Mahroug Karima alla Minetti, a condizione che la minore fosse identificata con certezza; il pubblico ministero aveva suggerito a tal fine di acquisire la copia di un documento.
A quel punto l’indicazione era di identificare compiutamente la minore con l’ausilio di un documento per cui si disinteressarono della questione della parentela con il Presidente egiziano.
L’ispettore provvedeva, quindi, a telefonare personalmente all’ufficio di polizia più vicino all’abitazione della ragazza per reperire, presso i genitori, la copia di un documento. Rimaneva d’accordo con i colleghi siciliani che avrebbero inviato sul posto una macchina di servizio e predisponeva, a tal fine, anche la relativa richiesta scritta, sottoscritta dalla dott.ssa Iafrate, che veniva inviata via telefax al Commissariato di Taormina alle ore 2.20.
Precisamente, l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano chiedeva al personale del Commissariato di Taormina di “acquisire elementi utili alla corretta identificazione e affidamento della minore” e di “assumere anche oralmente la conferma del rapporto di parentela tra la minore e le persone dimoranti nel nucleo abitativo” in Letojanni via Contrada San Filippo n. 14 presso la famiglia El Mahroug M’Hamed, “alfine di accertare la presenza di documenti di identificazione della figlia minore Karima di anni 17′.
Nella richiesta di accertamenti si legge testualmente che “nel caso gli accertamenti fornissero sufficienti rasserenazioni su quanto già dichiarato dalla minore quest’ultima sarà ricollocata presso il suo domicilio milanese (Milano, via Vil/oresi 19) e formalmente affidata alla sig.ra Minetti Nicole”.
Il testimone ha precisato che la dott.ssa Fiorillo non fu messa al corrente del fatto che la minore sarebbe stata affidata formalmente a Minetti Nicole, ma di fatto ricollocata presso il suo domicilio di Milano via Villoresi n. 19 assieme alla De Conceicao Santos Oliveira Michelle.
Né il testimone ha saputo spiegare l’incongruenza di verificare su internet l’idoneità della Minetti a prendere in affidamento la minore quando la stessa sarebbe, invece, tornata ad abitare in via Villoresi assieme ad un’altra persona, ossia la coinquilina De Conceicao, sulla quale non veniva, per converso, svolto alcun accertamento.
L’Isp. Colletti si è limitato ad affermare che si sarebbe comunque instaurato con la Minetti un vincolo giuridico di responsabilità.
Il teste veniva a conoscenza quella notte che i genitori erano in possesso della denuncia di scomparsa della ragazza, ma non del suo documento.
A quel punto, secondo la sua valutazione, l’identità della ragazza era positivamente acquisita, tenuto conto del fatto che la direttrice della comunità di Messina da cui la minore era fuggita aveva assicurato che avrebbe provveduto a trasmettere a distanza di alcune ore la copia del documento della stessa in suo possesso.
(non mi pare ci siano elementi di rilievo, salvo che il Pm credeva che “la minore sarebbe stata affidata formalmente a Minetti Nicole, ma di fatto ricollocata presso il suo domicilio di Milano via Villoresi n. 19 assieme alla De Conceicao Santos Oliveira Michelle” Da notare questa affermazione: “Ad ogni modo ha precisato che non furono avvisate le rappresentanze consolari egiziane, in quanto comunque la dott.ssa Iafrate si era convinta che non si trattava della nipote di Mubarak.)
– La testimone ha dichiarato di avere ricevuto, attorno alle ore 23.00, una telefonata dal dott. Ostuni, Capo di Gabinetto della Questura di Milano, il quale la informava che sarebbe stata accompagnata in Questura una minore che la Presidenza del Consiglio aveva segnalato come nipote di Mubarak.
Il dott. Ostuni la invitava a verificare se, effettivamente, era stata accompagnata e ad accelerare i tempi delle procedure solitamente attivate.
La testimone prendeva tempo, consultandosi con l’isp. Colletti, vista la particolarità della situazione 56 ed accertava che non risultava la presenza di una minorenne egiziana, bensì di una marocchina di nome El Mahroug Karima.
Nella successiva telefonata con il dott. Ostuni, la funzionaria gli comunicava, quindi, la presenza di una minorenne marocchina, rappresentandogli – fin da quel momento – che la stessa non poteva essere la nipote di Mubarak.
(Se dunque fosse vero che Ruby è stata presentata come la nipote di Mubarak, appare in più di un’occasione che ciò non è mai stato considerato attendibile, e di conseguenza non ha mai potuto influire sulle operazioni di routine. Appare risibile e inconferente l’insistenza con cui la Boccassini chiede al capo di gabinetto Ostuni del perché non abbia informato Berlusconi di questo suo convincimento, ossia che Ruby non fosse la nipote di Mubarak, e alla rossa procuratrice non è bastata la risposta di Ostuni che comunque non ne fosse del tutto sicuro, pur essendo Ruby evidentemente marocchina e non egiziana)
– A questo punto il pubblico ministero ha dato lettura alla testimone delle annotazioni di servizio redatte dal personale del Commissariato siciliano in cui veniva indicato, come concordemente riferito in udienza dai testi, che gli stessi accedevano all’abitazione della famiglia di origine della minore soltanto attorno alle ore 4.00.
A dire della testimone, Landolfi aveva comunque già saputo prima delle 2.00 che la responsabile della comunità di Messina era in possesso di copia del documento della minore e che l’avrebbe inviato via fax. Gli accertamenti richiesti al commissariato di Taormina erano pertanto un di più “che secondo me non potevamo non fare, e che facciamo sempre ”
La dott.ssa Iafrate ha dichiarato di avere tenuto al corrente la dott.ssa Fiorillo dei controlli esperiti in merito all’identificazione della minore e alla qualifica di Minetti Nicole, all’esito dei quali il pubblico ministero aveva acconsentito ad affidare la ragazza alla Minetti.
(non mi paiono necessari ulteriori commenti. La Iafrate afferma che la Fiorillo era d’accordo nell’affidamento alla Minetti. La Fiorillo afferma il contrario: “Contrariamente a quanto affermato dalla dott.ssa Iafrate, il pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori in servizio quella notte ha dichiarato di non avere mai disposto di affidare El Mahroug Karima al consigliere regionale Minetti”. E allora? Si assume la testimonianza più sfavorevole a Berlusconi, ovviamente. Anzi si permette di dire che “Secondo la valutazione della dott.ssa Fiorillo, la funzionaria ascoltava poco quanto le veniva detto, perché insisteva per procedere all’affidamento della minore alla Minetti.” Fatevi dunque quattro risate)
– Il dott. Morelli invitava quindi la Iafrate ad accelerare la procedura, così come disposto anche dal dott. Ostuni.
Di fronte alla contestazione del pubblico ministero che gli ha rappresentato come non ci fosse più, una volta esclusa la parentela con Mubarak, l’esigenza di accelerare, il teste ha dichiarato che, a quel punto, l’esigenza era di togliersi la presenza fisica della minore dagli uffici della Questura perché è sempre preferibile affidare un soggetto minorenne piuttosto che fargli trascorrere la notte tra i fermati.
(niente da eccepire: un’affermazione di buon senso)
– Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dall’On. Valentini il quale ha raccontato di essere stato presente in macchina con il Presidente del Consiglio mentre, andando all’aeroporto, questi aveva ricevuto e fatto alcune telefonate. Capì che c’era bisogno di contattare la Questura di Milano e di chiedere informazioni.
Secondo il racconto del teste, fu una iniziativa sua, e non del Presidente del Consiglio, quella di chiedere ad Estorelli se conosceva qualcuno della Questura di Milano da contattare.
L’imputato gli disse che c’era una ragazza egiziana senza documenti “vedi se ti puoi informare”.
L’On. Valentini ha dichiarato che erano già sulla pista di decollo quando Estorelli chiamò Ostuni e glielo passò. Il teste ha ricordato di avere detto ad Ostuni: “guardi, ci risulta che presso di voi, alla Questura di Milano, sarebbe stata fermata una ragazza egiziana senza documenti, a noi nota”145 poi l’imputato gli fece segno di passargli il telefono e parlò personalmente con il Capo di Gabinetto.
Il teste ha riferito che Berlusconi disse ad Ostuni che era stata fermata una ragazza egiziana a lui nota, offrendosi di inviare il consigliere regionale Minetti Nicole “per aiutare a disbrigare l’identifìcazione”, ”perché poi a noi risulta che questa ragazza potrebbe essere parente del presidente MubaraK”
(Da questa testimonianza risulta che Berlusconi era convinto che Ruby fosse egiziana. Da qui l’equivoco della parentela con Mubarak. Dall’intera sentenza non si evidenzia una prova certa che Berlusconi sapesse della minore età di Ruby, appresa, a dire dello stesso Berlusconi, solo in occasione di questa vicenda. Sempre su questo punto si legge: “Quanto ai pretesi racconti della minore sulla sua parentela con Mubarak, si deve osservare che la stessa El Mahroug Karima ha fornito diverse e contrastanti versioni:
– inizialmente, la ragazza dichiarava che fu l’imputato a proporle di farsi passare per la nipote di Mubarak e di fornirle anche i documenti comprovanti la sua nuova identità, allorquando si offrì di pagarle l’affitto di un appartamento a Milano Due, come aveva fatto per Nicole Minetti, Barbara Faggioli e Maristel, e la stessa dovette confessargli la sua minore età;
– analogamente, il 27 maggio 2010, mentre si recavano al commissariato Monforte – Vittoria, la ragazza confidava all’assistente Cafaro che “Silvio” l’avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione, in quanto avrebbe dichiarato di essere la nipote di Mubarak;
– soltanto il 3 novembre 2010, rispondendo per iscritto ai quesiti posti dai difensori dell’imputato, riferiva di avere raccontato a Berlusconi, quando l’aveva conosciuto, “di avere 24 anni, di essere di nazionalità egiziana (e non marocchina), di essere originaria di una famiglia di alto livello sociale, in particolare di essere figlia di una nota cantante egiziana e nipote del presidente Mubarak, che pure non avrebbe avuto buoni rapporti” con la madre;
– ribadiva poi tale ultima versione anche davanti al Tribunale di Milano, nell’ambito del procedimento penale a carico di Mora Dario + altri, all’udienza del 17.5.2013. Dunque perché non accettare, come si dovrebbe, la versione dell’imputato in mancanza di prova contraria certa?)
– Ed eccoci alla prove:
Orbene, nel caso che ci occupa, deve evidenziarsi che l’imputato ha assunto l’iniziativa di telefonare in piena notte presso l’abitazione del Capo di Gabinetto del Questore di Milano, per chiedergli di affidare El Mahroug Karima, soggetto minorenne, al consigliere regionale Minetti Nicole che lo stesso Berlusconi aveva gia’ contattato ed inviato appositamente in Questura per prendere in consegna la ragazza.
L’orario notturno è circostanza oggettiva che, già di per sé, è indicativa della particolarità e dell’urgenza della richiesta avanzata personalmente dal Presidente del Consiglio in carica, il quale non dava alcuna alternativa al dott. Ostuni, come è stato peraltro bene inteso da quest’ultimo, per il complesso delle considerazioni già sopra svolte.
Il fatto che Berlusconi abbia segnalato una presunta parentela di El Mahroug Karima con il Presidente Mubarak, lungi dal fare ritenere che l’imputato abbia così esercitato sul dott. Ostuni un’opera di suggestione o di persuasione blanda, è – al contrario – indice sintomatico della forte coazione psicologica patita dal Capo di Gabinetto, in quanto si trattava di una circostanza macroscopicamente non veritiera di cui Berlusconi era perfettamente consapevole. –Si noti ora il paragrafo che subito segue e che è in palese contrasto –
Inoltre, lo stesso dott. Ostuni, pur informato pressoché immediatamente dell’assenza di un qualsiasi rapporto di parentela con il Presidente egiziano, ribadiva insistentemente alla dott.ssa Iafrate di consegnare comunque la minore a Minetti Nicole, riaffermando le disposizioni date dal Presidente del Consiglio, al quale aveva già assicurato che avrebbe provveduto a rilasciare la ragazza. Lo stesso non comunicava neppure all’imputato quanto appreso dalla Iafrate circa l’assenza di parentela con il Presidente Mubarak., in quanto era perfettamente conscio del fatto che si trattava di una .frottola del tutto insignificante rispetto al risultato avuto di mira da Berlusconi, che non era affatto di evitare un incidente diplomatico, bensì quello di fare uscire al più presto la ragazza dagli uffici della Questura.
– A tale proposito, il titolare del ristorante, Samarati Massimo, ha confermato di avere conosciuto in un bar, attorno al mese di ottobre – novembre 2009, la El Mahroug, la quale si offri di fare la cameriera presso il suo locale, dicendogli di essere appena arrivata dalla Sicilia, di avere 22 anni (ma ne dimostrava 24 o 25) e di essere d’origine marocchina.
– Anche Passaro Antonio – avvocato iscritto all’albo che si occupa di animazione e di spettacolo232 – ha dichiarato di avere conosciuto la ragazza nello stesso periodo, attorno al mese di novembre 2009, in un locale notturno, così confermando la presenza della minore nel capoluogo lombardo a far tempo quantomeno dall’autunno dell’anno 2009. La ragazza gli disse di essere arrivata quel giorno a Milano e di avere 26 anni, di essere nata ad Alessandria d’Egitto, ma di essere per metà di origine brasiliana.
– Dall’istruttoria è emerso altresì che El Mahroug Karima fu ospitata per qualche giorno, attorno al mese di febbraio 2010, da Gandini Stefano perché la ragazza si trovava in difficoltà.
Dai contatti telefonici emerge che il teste aveva mantenuto rapporti con la ragazza fino al 3.4.2010.
Il teste ha precisato di esibirsi come ballerino cubista e showman.
Il teste, il quale negli anni 2009-2010 svolgeva piccoli lavori di pubbliche relazioni, ha dichiarato che quando la conobbe in discoteca, nel gennaio – febbraio 201O, la giovane lavorava come “ragazza immagine”.
El Mahroug Karima gli disse di avere 24 anni e che il padre egiziano le aveva creato dei problemi in quanto egli era musulmano e lei cristiana.
– E via con altri casi.
(Ciò comprova che ci si poteva sbagliare sull’età di Ruby. Sarebbe interessante sapere se la procura abbia incriminato costoro per sfruttamento minorile. Ancora su questo punto: – La teste (Fadil Imane) apprese anche dalla Faggioli che “già c’è stato un casino di una ragazza tunisina che è stata fermata dalla Polizia a maggio, poi da quando è stata fermata dalla Polizia non è più venuta a nessuna festa perché si è scoperto che era minorenne”; le fece il nome di Ruby, precisandole che sembrava più grande della sua età)
– Qui invece torniamo a nuova Novella 2000:
Nell’occasione ribadiva di avere incontrato per la prima volta Berlusconi il 14.2.2010. Ecco, di seguito, l’inziale racconto di El Mahroug Karima sullo svolgimento di tale serata.
Quel giorno fu chiamata da Fede Emilio che l’invitò a prepararsi per andare ad una cena; si recò ad Arcore a bordo di una limousine con autista che passò a prenderla presso la sua abitazione; soltanto una volta giunta a Villa San Martino apprese che si trattava della residenza del Presidente Berlusconi; la serata iniziò con una cena tricolore a cui presero parte altre ragazze; il musicista Apicella, incaricato dell’intrattenimento, le regalò due CD; dopo cena Berlusconi le propose di scendere al bunga bunga, dicendole “che il termine l’ha preso in prestito dal suo amico GHEDDHAFI e sta a designare una sorta di harem femminile che si esibisce al piano inferiore della Villa” e “nel quale le ragazze si spogliano e devono fargli provare “piaceri corporei'”‘; in quella prima occasione la ragazza disse all’imputato di avere 24 anni; venne poi condotta nell’ufficio di Berlusconi che le lasciò “intendere che la mia vita sarebbe cambiata completamente se io avessi accettato di partecipare al BUNGA BUNGA assieme alle altre ragazze. Anche se non ha mai esplicitamente parlato di rapporti sessuali non era per me difficile intuire che mi proponeva di fare sesso con lui”; non accettò la proposta e chiese di essere riaccompagnata a casa; l’imputato le diede una busta contenente la somma di denaro contante di euro 46.000 in banconote da 500 euro; la invitò a chiamarlo papi, ma la ragazza decise di chiamarlo Silvio.
– Seguono ripetute dichiarazioni di Ruby di non aver mai fatto sesso con Berlusconi. Avverto il lettore che la sentenza ha descrizioni a luci rosse da far inorridire il cinema o il romanzo porno.
– Qui gli acuti giudici si permettono di non credere alla vittima ma di dare valore alle intercettazioni anche indirette, con questo postulato ridicolo, in quanto mancante di certezza e serietà:
Ciò posto, è indubbio che le risultanze dell’attività di intercettazione telefonica costituiscono, nel caso di specie, una solida conferma dell’ipotesi accusatoria.
Deve, a tale riguardo, evidenziarsi che, alla stregua di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’attività tecnica di intercettazione, rappresentando in tempo reale l’accadimento di singoli fatti storici, costituisce senz’altro uno dei modi di raccolta della prova di natura oggettiva e, per ciò stesso, di maggiore affidabilità.
I dati che ne scaturiscono fotografano, infatti, una realtà che può essere artefatta in via astratta in sole due ipotesi: 1) quando siano contraddittori o inintellegibili le conversazioni intercettate, 2) ovvero quando gli interlocutori siano chiaramente consapevoli di essere soggetti a tale attività di acquisizione della prova e se ne servano in modo strumentale per falsare intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico.
Al di fuori di tali ipotesi – che non ricorrono nel presente processo, come è dato evincere in modo inequivocabile dal tenore spontaneo delle conversazioni intercettate, avuto riguardo ai termini utilizzati – considerata la mole di captazioni disposte ed il tempo nel quale esse sono state effettuate, proprio in concomitanza o comunque a ridosso della partecipazione delle. interlocutrici alle serate presso la residenza di Berlusconi, si deve ritenere che la situazione rappresentata da tale mezzo di prova sia esattamente rispondente alla realtà dei fatti.
A tali conclusioni deve pervenirsi anche laddove il dato indiziante desumibile dall’intercettazione sia utilizzato in pregiudizio di soggetti “terzi”, che quindi non hanno partecipato al dialogo, laddove ci si intenda riferire al coinvolgimento di tali persone in diversi episodi.
In altri termini, anche quando due o più soggetti si riferiscono ad un terzo, riferendo fatti che lo coinvolgano, il valore probatorio di tale atto è da ritenersi comunque elevatissimo, salvo la comprovata circostanza o la ragionevole probabilità che, nella consapevolezza dell’attività di captazione cui sono soggetti, gli interlocutori abbiano inteso precostituire false prove a carico del terzo estraneo alla conversazione ovvero abbiano intenso “millantare” credito o influenza nei confronti del terzo.
Alla stregua di tali considerazioni, va sottolineato che non è emerso alcun elemento da cui evincere che gli interlocutori, i cui dialoghi sono stati di volta in volta oggetto di registrazione, abbiano inteso creare false prove, essendo evidente che nel corso di tali conversazioni hanno riferito fatti nei quali erano direttamente ed in primo luogo coinvolti essi stessi.
Una delle prove che i giudici ritengono determinanti è il fatto che Ruby uscisse da quelle serate con un mucchio di soldi, i quali non potevano che costituire il corrispettivo di prestazioni sessuali. Siamo di nuovo alla “prova logica” di lugubre ed espositiana memoria:
“Le circostanze di natura oggettiva appena esposte sono indicative, non solo della attendibilità del racconto effettuato dalla minore nell’estate del 2010, ma anche del meccanismo retributivo delle giovani donne a fronte di prestazioni sessuali con monili e gioielli – anche di un certo valore – con autovetture, con la disponibilità di appartamenti in via Olgettina n. 65 e con utilità quali contratti di lavoro in Mediaset, così come desumibile dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche”. Però: mai nessuno che abbia visto la minorenne Ruby a letto con Berlusconi. Altre, eppure, sono state viste – ad esempio la stessa Minetti – ma Ruby no. Non se lo sono chiesto i giudici tanto scrupolosi nell’occhieggiare dietro la serratura? A Loro è bastata la testimonianza di Albanese la quale dice:
“Albanese quando fu sentita a sommarie informazioni testimoniali il 7 luglio 2010 e, in particolare, di avere detto il vero, senza alcuna sollecitazione in tal senso, nella parte in cui riferì all’ufficiale di polizia giudiziaria che El Mahroug le confidò di essere molto amica del Presidente del Consiglio e di avere fatto sesso con lui”
Il ragioniere Giuseppe Spinelli così testimonia:
“Con particolare riferimento a El Mahroug Karima, il teste ha dichiarato di averle consegnato, su disposizioni dell’imputato, alcune somme di denaro nel mese di maggio 2010: in particolare, le aveva dato la prima volta 3.000 euro e la settimana dopo altri 2.000 euro. Rivide la ragazza nel mese di giugno e decise, di sua iniziativa, di darle altri 3.000 euro perché la giovane gli fece pena. Questa si ripresentò altre due volte, senza preavviso: la prima volta il teste, assente dall’ufficio, disse per telefono al suo collega Scapini, che l’avvisò della visita della ragazza, di non darle nulla; quando la rivide una seconda volta a settembre le ribadì di non essere autorizzato a darle nulla e le regalò di tasca sua 300 euro circa. Ricevette ancora qualche telefonata, ma non la rivide più e non le diede più nulla.”
– Seguono poi alcune testimonianze dirette o intercettate, nessuna delle quali afferma di aver visto Ruby fare sesso con Berlusconi. In esse viene messo in risalto soprattutto il ruolo di Nicole Minetti.
Per il resto, rilasciano proprie impressioni e raccontano proprie esperienze. Confidenze intercettate con papà o mamma, o amiche. Fregnacce, insomma. Scene di cabaret con annesso bordello, da alcune ammesso e da altre smentito. Sulla minorenne Ruby si va avanti per ipotesi e congetture, come ci ha insegnato il giudice Esposito nel caso Mediaset. Ormai è questo il macabro sistema che ha messo radici in magistratura.
– Ancora sulle prove a carico di Berlusconi:
“In particolare, la El Mahroug, durante il periodo di convivenza presso l’abitazione di Pasquino Caterina a Milano in via Settala n. 59, da gennaio a maggio 2010, rivelò alla coinquilina di avere conosciuto il Presidente del Consiglio, di essere stata sua ospite ad Arcore in più di un’occasione e di essere stata sostenuta economicamente dallo stesso.
Pasquino Caterina ha dichiarato che, una volta, la giovane la chiamò al telefono mentre la stessa si trovava ad Arcore, dicendole “adesso ballo, poi mi spoglio e poi faccio sesso”, anche se le precisò, subito dopo, che stava scherzando.”
La nuova Novella 2000, ossia questa mostruosa sentenza, continua alimentando le prove con il pettegolezzo, con sms, con intercettazioni nessuna delle quali può costituire la prova costituzionalmente idonea a condannare un imputato. Basta avere la pazienza di leggere questo inutile e delirante papiro a luci rosse per rendersene conto.
È significativa la conclusione:
“Di fronte al contenuto chiaro, netto ed inequivoco delle intercettazioni telefoniche, è evidente che El Mahroug Karima ha mentito.”
E ancora:
“Le serate oggetto del capo B d’imputazione avevano invece una chiara connotazione prostitutiva per le ragioni che seguono:
– la stessa El Mahroug ha descritto il contenuto delle serate in modo sovrapponibile al racconto delle testimoni Tumini Melania, Makdoum Maria, Fadil Imane, Battilana Ambra, Danese Chiara e Teatino Natascia;
– le serate si svolgevano sempre nello stesso modo, con il medesimo menù, musica, balletti e interazioni sessuali;
– le volte in cui è andata ad Arcore, la minore ha sempre ricevuto dei soldi, in somme variabili tra 2.000 e 3.000 euro in una busta 388;
– la qualità delle partecipanti alle serate della El Mahroug (tutte ragazze giovani, alcune delle quali prostitute professioniste) e la sproporzione tra gli ospiti di sesso femminile e maschile rendono evidente che gli incontri fossero finalizzati a soddisfare il piacere sessuale dell’imputato;
– la giovane era rimasta a dormire ad Arcore quattro o cinque volte con Minetti Nicole, Polanco Mary Esther, Faggioli Barbara ed un’altra ragazza di cui non ha saputo ricordare il nome ed una volta da sola, chiaramente per ottenere un maggior compenso a fronte del compimento di atti sessuali per le ragioni già svolte.”
In ogni caso, i giudici, sapendo della debolezza delle prove raccolte, si premurano di precisare:
“A tale proposito, va chiarito che è del tutto irrilevante definire gli esatti contorni degli atti sessuali compiuti .dall’imputato con la El Mahroug, non occorrendo per la sussistenza del reato in esame un rapporto sessuale completo, essendo invece sufficiente qualsiasi commercio del proprio corpo a carattere retributivo che sia oggettivamente tale da stimolare l’istinto sessuale del cliente, come sopra chiarito.
Invero, lo spogliarsi, il ballare nude, scoprire con fare ammiccante il seno ed il fondoschiena, mostrare le proprie nudità all’imputato a distanza ravvicinata erano tutti comportamenti oggettivamente idonei a stimolare l’istinto sessuale di Berlusconi. Tra l’altro, il compimento di tali atti comportava spesso un contatto fisico con l’imputato, a più riprese nell’arco della serata, quali strusciamenti, toccamenti di seno e di parti intime, palpeggiamenti di glutei, cosce e fianchi.
Risulta provato, d’altra parte, che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava il via al c.d. bunga bunga, in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell’imputato, ossia per “fargli provare piaceri corporei”, come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci.
A tale preludio faceva poi seguito la notte ad Arcore con il Presidente del Consiglio, in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa tra le sue ospiti femminili. Certo è che, tra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni.
Risulta provato, inoltre, che il compimento di atti sessuali da parte della minorenne fosse caratterizzato dall’elemento retributivo: la stessa, infatti, percepiva somme variabili di circa 3.000 euro per volta, così come dalla stessa riferito e confermato dal rinvenimento in suo possesso di ingente quantitativi di denaro da parte delle forze dell’ordine, oltre a gioielli, come dimostrato dai beni trovati nel corso della perquisizione del 14.1.2011. Lo stesso imputato ha ammesso di avere corrisposto 57.000 euro circa a El Mahroug Karima, asserendo che tale somma fosse destinata .a consentirle l’apertura di un centro estetico.
In modo del tutto analogo, anche le altre ospiti femminili venivano ricompensate con denaro, con gioielli, con autovetture, con il pagamento del canone di affitto delle abitazioni in via Olgettina e con contratti di lavoro a Mediaset ed altre utilità.
A fronte della consistenza dei dialoghi captati dal contenuto esaustivo, delle testimonianze oltremodo attendibili rese da alcune partecipanti (Tumini Melania, Makdoum Maria, Fadil Imane, Teatino Natascia, Battilana Ambra, Danese Chiara), dei riscontri oggettivi scaturiti dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria dopo l’esecuzione delle perquisizioni del 14.1.2011 – tutti elementi sopra illustrati che devono essere letti nel loro insieme, come è doveroso -, la negazione da parte di El Mahroug Karima di avere attivamente partecipato al sistema prostitutivo di Arcore, lungi dall’inficiare il pregnante quadro accusatorio delineato, rafforza ancora di più il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, posto che la stessa ha mentito perché è stata pagata dall’imputato per farlo.
Proprio la cronologia degli accadimenti oggetto del presente processo ed il chiaro contenuto dei dialoghi captati convergono nel fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell’imputato della minore età di El Mahroug Karima nella forma del dolo diretto.
Si deve a tale proposito ricordare che la giovane ha dichiarato di avere rivelato a Berlusconi di avere diciassette anni la seconda volta che era andata ad Arcore. La stessa ha descritto un contesto credibile e convincente dell’occasione in cui confessò di essere minore d’età: l’imputato le aveva, infatti, proposto di pagarle l’affitto di un appartamento in via Olgettina, intestandole il relativo contratto, ma proprio la minore età della ragazza e l’assenza di documenti di identità erano certamente degli ostacoli insormontabili, tanto che la El Mahroug dovette rappresentarglieli.
Ma vi è di più.
La prova della consapevolezza in capo all’imputato della minore età della giovane si trae logicamente dal comportamento dallo stesso tenuto, a seguito del controllo di El Mahroug Karima effettuato dal Commissariato Monforte – Vittoria in Corso Buenos Aires.
Infatti, se davvero non fosse stato al corrente della minore età della ragazza all’epoca della loro frequentazione, come dallo stesso affermato, egli non avrebbe avuto alcun motivo di intervenire, telefonando al Capo di Gabinetto Dott. Pietro Ostuni per evitare il foto segnalamento ed il collocamento della giovane in comunità protetta.
Deve, a tale proposito, osservarsi che egli temeva – giustamente – che la minorenne potesse svelare alle forze dell’ordine, come in effetti accaduto (basta ricordare il racconto del bunga bunga fatto dalla ragazza all’operante Cafaro Ermes), il contenuto prostitutivo delle serate ad Arcore.
Ciò avrebbe potuto astrattamente costituire un eventuale danno per la sua immagine di uomo pubblico, ma ritiene il Tribunale che non sia stato di certo tale timore l’unico motivo a spingere l’imputato a telefonare al Capo di Gabinetto.
Non erano, infatti, le cene con connotazioni sessuali che si svolgevano presso la residenza di Arcore a preoccupare l’imputato, atteso che di ciò erano già a conoscenza alcuni soggetti estranei alla cerchia dei diretti interessati, quali ad esempio gli appartenenti alle forze dell’ordine che si occupavano del servizio di sicurezza di Fede Emilio (si ricorda la deposizione del Brigadiere capo Sorrentino Luigi), ben prima del controllo del 27 maggio 2010 nei confronti di El Mahroug Karima.
Ciò che poteva danneggiare Berlusconi, in quanto fatto illecito avente rilevanza penale, era la possibilità che le cene con connotazioni sessuali fossero associate ad un soggetto minorenne, già sospettato per di più di svolgere l’attività di prostituzione, tanto da indurre la dott.ssa Fiorillo a disporne il collocamento in comunità protetta.
A questo proposito l’imputato ha invece sostenuto di avere scoperto la minore età della ragazza soltanto dopo che uscì dalla Questura e di avere cessato ogni frequentazione perché la stessa gli aveva mentito, raccontandogli falsamente di avere 24 anni e di essere la nipote di Mubarak.
Di fronte a una tale summa di sciocchezze (la stessa Ruby ha più di una volta detto il contrario, ossia che Berlusconi ignorasse la sua minore età) come ci si può difendere?
Con un nuovo processo di Norimberga.
Per concludere, ecco un’altra sciccheria. Sapete come i giudici provano che Berlusconi sapesse della minore età di Ruby? Perché chi telefonò (Ettore Estorelli, addetto al sicurezza di Berlusconi, non certo un avvocato o un magistrato abituato ad adoperare i vocaboli giusti) usò il termine “affido” nel parlare di Ruby al capo di Gabinetto Ostuni, per cui, dicono gli acuti Sherlock Holmes, questo termine si usa solo quando si tratta di minorenne.
Ma che la minore età di Ruby fosse emersa subito all’inizio del colloquio in Questura non è passato per la testa dei nostri luminari? Ma non basta. Ad un certo punti i giudici dicono che Ruby ha dichiarato che comunicò a Berlusconi la sua minore età la seconda volta che si incontrarono. Inoltre: “Secondo i magistrati, la stessa Ruby “ha descritto un contesto credibile e convincente dell’occasione in cui confessò di essere minore d’età: l’imputato le aveva proposto di pagarle l’affitto di un appartamento di via Olgettina, intestandole il relativo contratto, ma proprio la minore età della ragazza e l’assenza di documenti di identità erano certamente ostacoli insormontabili, tanto che la El Mahroug dovette rappresentarglieli”. Così succede che quando Ruby dichiara questa cosa a svantaggio di Berlusconi diventa credibile, mentre non dice il vero quando sostiene di non aver mai fatto sesso con Berlusconi. Ricordo che anche in questo caso i giudici affermano che invece ha fatto sesso con l’ex presidente del consiglio poiché se ne tornava a casa con quando 2 mila quando 3 mila euro in busta omaggio. Eppure, con una certa faccia tosta, gli stessi giudici ammettono che anche tutte le altre partecipanti alle feste di Arcore venivano lautamente remunerate per la sola loro presenza e qualche loro esibizione di bunga bunga: Anche le altre ragazze “venivano ricompensate con denaro, gioielli, con autovetture, con il pagamento del canone di affitto delle abitazioni in via Olgettina e con contratti di lavoro a Mediaset e altre utilità”
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Commento by Giacomo P — 22 Novembre 2013 @ 11:51
Lunga e faticosa arrampicata sugli specchi.
Come stanno i tuoi polpastrelli?
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 22 Novembre 2013 @ 12:13
Contestami i punti. Bisogna abituarci a usare il cervello e a leggere direttamente le sentenze. Altrimenti si è robotizzati.
Ricordo che non hai mai saputo contestarmi un punto in modo specifico, ma solo con i soliti slogan (ti rammento che è il metodo dei provocatori), e questo è il modo per offendere uno Stato democratico e farsi asfaltare da qualsiasi gioiosa macchina da guerra.
Contento te…
Commento by Giacomo P — 22 Novembre 2013 @ 13:57
No Di Monaco,
a conterstare le “innocenti serate di burlesque” ci sono persone specializzate a farlo. Gente che passa giornate intere nelle aule di giustizia e che emette sentenze in base a fatti e riscontri precisi.
Tu ovviamente puoi contestarle come ti pare ma, ripeto, i tuoi commenti sanno molto di arrampicata sugli specchi.
Ma ti pare normale che un primo ministro accolga nella sua casa (tutti i fine settimana e per tre mesi) una persona straniera e non si premuri di sapere chi e’?
L’arte dell’azzeccacarbugli te la lascio volentieri. Pero’ mi diverto a leggerti.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 22 Novembre 2013 @ 15:52
I riscontri precisi li arguisci tu, senza premurarti di leggere la sentenza, dove sono costruiti sul nulla. Grave mancanza di autonomia, la tua, con disponibilità a dipendere da chi magari, avvalendosi dell’abito, ti rifila ciò che vuole.
A mio conforto è che stamani ho trovato articoli di giornalisti più bravi di me che rilevano gli stessi difetti nella sentenza: “Le formule usate nelle stesse motivazioni provano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l’assenza di prove nelle mani dei giudici. Che non a caso usano formule come “il tribunale ritiene…” e “risulta provato” (ma senza testimonianze in tal senso, registrazioni audio o video. E la prova della consapevolezza della minore età della ragazza da parte del Cav starebbe secondo le toghe “nella telefonata che fece alla questura di Milano”. Mentre altri si limitano a copiaincollare senza fare commenti, visto che i commenti li metterebbero in imbarazzo.
In questo modo, senza utilizzare la nostra capacità di giudizio,si autorizza chiunque a prenderci per i fondelli.
Tu mi sembri uno di quelli disposti a berla assoggettandoti all’abito paludato di chi si arroga il diritto di stare sopra di te e dunque di essere aldisopra del tuo giudizio.
Leggi le sentenze e non ti nascondere dietro la fasulla giustificazione che non sei in grado di capirle. Le stupidaggini che i giudici scrivono sono leggibili anche dagli analfabeti. Non mancare di volontà e di coraggio. La sentenza Ruby è piena di idiozie.
Sta di fatto che ancora una volta ti nascondi e non hai il coraggio di replicare ad una sola delle mie contestazioni alla sentenza. Segno che sei un credulone, senza capacità autonoma di giudizio.
La tua delega ad altri non ti fa onore e non ti rende un interlocutore, ma solo un provocatore senza idee proprie.
Commento by Giuseppe — 22 Novembre 2013 @ 17:49
Caro Di Monaco, serve ancora commentare e ribattere? Ricordiamoci di ciò che diceva il grande Piero Calamandrei: “Se ti accusano di avere rubato la Torre di Pisa, scappa all’estero”. E lui di codici ne sapeva parecchio!
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 22 Novembre 2013 @ 21:18
Grazie, Giuseppe. Causa il recente infarto, dovrei astenermi dal dilungarmi con chi non vuol capire, e forse assai presto eviterò di commentare le sciocchezze, anche se apparirò maleducato e antipatico. Chi vorrà discutere con me, dovrà abituarsi a controbattere punto per punto le mie argomentazioni, solo in questo caso mi sentirò di mettere a rischio la mia salute.
Commento by zarina — 22 Novembre 2013 @ 21:55
Credo di averlo già scritto in un precedente commento ma voglio comunque rinnovarti i complimenti per la pazienza. Però, penso che tanta pazienza val la pena di spenderla verso chi, pur con diverso punto di vista, si mostra disponibile a fornire elementi per un confronto civile e non verso chi , privo di idee proprie, si diverte a provocare, magari senza neppure leggere l’articolo.
E’ evidente che questa sentenza, come del resto la precedente di esposiana memoria, è una vera arrampicata sugli specchi, e non a caso hanno le medesime origini meneghine.
Abbi cura della tua salute.
Commento by Giacomo_P — 23 Novembre 2013 @ 10:15
Di Monaco,
a parte i tuo latrati quoditiani rimane un fatto fondamentale: tu, spesso con argomentazioni ridicole e fantasiose, stai difendendo un criminale.
Io non ho bisogno di controbbaterti nulla per due motivi:
1) io so per certo che Berlusconi e’ un criminale. Lo so da tanto tempo e non mi servono le sentenze dei tribunali o gli articoli di giornale a ribadire cio’ che so e che e’ stto gli occhi di tutti.
2) con te non ci puo’ essere confronto perche’ sei “tarato”. Tu sei come un islamico (o anche un cattolico) oltranzista. Hai solo le tue ragioni e non vuoi sentirne altre e sei molto, ma molto, in malafede.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 23 Novembre 2013 @ 16:39
@Giacomo
Vergognati!
Commento by enzo — 23 Novembre 2013 @ 23:25
Maestro, non dovrebbe prendersela. Anche Lei non va certo per il sottile, anche se con molto più acume e sollazzo. Sappiamo tutti quello che Ruby e le sue colleghe andavano a fare ad Arcore, basta anche guardare chi ce le accompagnava. Non c’era bisogno di un processo farsa per dircelo. Il problema è se un Presidente del Consiglio sia il caso che lo faccia. Tutto qui.
Commento by enzo — 23 Novembre 2013 @ 23:27
… comunque si riguardi, la salute viene prima di tutto, proprio tutto . Auguri!
Commento by GiacomoP — 24 Novembre 2013 @ 02:00
Questa e’ davvero bella.
Tu stai difendendo un criminale (pur non essendo il suo avvocato) e sarei a dovermi vergognare.
Siete alla frutta tu e quello spregevole individuo che pare essere l’unica ragione della tua esistenza.
P.S. E’ inutile che mi blocchi. E’ tempo perso. :mrgreen:
Commento by zarina — 24 Novembre 2013 @ 09:49
Il sig. Giacomo, con il suo modo di replicare, forse non se ne rende conto, ma si dimostra solo arrogante e offensivo. Sono reazioni che generalmente esprimono assenza di argomenti a sostegno delle proprie tesi, con il risultato di essere per nulla convincenti. Di Monaco, come peraltro lui gli riconosce, perlomeno argomenta le sue legittime opinioni, che possono non essere condivise, ma senza offendere nessuno.
Riguardo al Presidente Berlusconi, ad esempio, il sig. Giacomo, dopo quattro interventi, si limita ad affermare che sa “per certo” e “da tanto tempo” che è un criminale e che non gli servono quindi le sentenze dei tribunali. Però è come pretendere di credergli sulla parola. Non fornisce elementi, fatti, argomenti o altro a supporto di tale affermazione. Ciò potrebbe significare o che non ne ha o che è stato talmente vicino al Presidente da avere prove testimoniali in prima persona, magari per essere stato un suo stretto collaboratore, aver fatto affari con lui, oppure esserne stato un compagno di merende o partecipato ai bunga bunga. Ci dovrebbe illuminare, perlomeno anche chi non ha avuto la fortuna di frequentare Berlusconi così da vicino potrebbe farsi un’opinione più corretta sul personaggio. Atrimenti quella sua affermazione lascia il tempo che trova e dimostra di non aver bisogno di controbattere per la semplice ragione di non avere argomenti ma solo pregiudizi frutto della solita propaganda di regime scientemente diffusa .
E dalla reazione non si direbbe che si diverta a leggere le opinioni diverse dalla sua pubblicate su questo blog, è del tuttto evidente, invece, che gli provochino un certo rosicamento, forse dovuto al fatto che un’altra possibile verità va a confliggere con i suoi pregiudizi.
Ma se questo blog gli provoca così fastidio, forse farebbe bene a lasciarlo perdere e tornare a respirare aria in altri ambienti pià adatti a lui, in fondo il web è tanto grande, lasciasse un piccolo spazio anche ad altri, che diamine!
P.S.: sig. Giacomo, un suo quinto intervento di insulti potrà solo confermare quanto sopra rilevato e non avrà controreplica: non ho la pazienza di Di Monaco.
Commento by GiacomoP — 24 Novembre 2013 @ 10:39
Zarina,
ovviamente io offendo mentre Di Monaco no.
Si vede che tu sei tarato/a peggio di lui. Ma lo si intuiva gia’ dal tono e dal contenuto dei tuoi interventi.
Comunque e’ meglio che ne resti fuori.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 24 Novembre 2013 @ 18:25
Giacomo, questo che ti faccio è un avvertimento ufficiale.
Poiché non argomenti mai ad una mia tesi, sono arrivato alla conclusione, vera o errata che sia, che sei un provocatore, con cui è assolutamente inutile perdere tempo. Perciò ti invito a non prendere parte ai commenti su questo blog (che mi appartiene, non essendo gratuito), a meno che essi non rispondano ad un corretto confronto tra tesi differenti. Ossia: se io dico una cosa, tu non puoi rispondermi, ad esempio, che sono “tarato” o che, un altro esempio, sono un difensore di Berlusconi a prescindere.
Se ciò avverrà, in un primo tempo bloccherò il tuo ingresso ai commenti, ma siccome puoi raggirare il blocco in mille modi (come di solito sanno fare quelli che nel web sono chiamati “troll”), in seconda battuta presenterò denuncia alla polizia postale.
In sintesi:
– se continuerai a provocare così come hai fatto finora, rifiutando un corretto confronto sulle idee, ti diffido dall’usare lo spazio commenti.
– se ignorerai la diffida, sporgerò denuncia alle autorità preposte.
Sappi che circa anni fa ho provveduto in tal senso contro un commentatore troll anonimo. Dopo i primi interventi della polizia, ricevetti una sua e-mail in privato in cui mi si chiedeva di ritirare la denuncia poiché trattavasi di avvocato e ciò gli avrebbe pregiudicato la professione. Si rivelò con nome e cognome e, dopo le opportune verifiche, mi recai presso la polizia postale e ritirai la denuncia.
Ti avverto giacchè, se ancora non lo hai capito, non accetto i troll e i provocatori. Comincio perfino a sospettare (solo sospetti, ovviamente) che tu possa essere anche un hacker, visto la minaccia che hai osato fare a zarina con quel “Comunque e’ meglio che ne resti fuori.”
Avendoti avvertito in tempo (ho raccolto tutti i tuoi interventi), non farò per te alcuna marcia indietro e arriverò fino in fondo.