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Consulta. Una cannonata contro la costituzione

16 Gennaio 2013

Siamo proprio all’impazzimento del nostro stato di diritto.
Con la sentenza depositata ieri dalla Consulta, la n. 1 del 2013 (porterà iella?), si è raggiunto il massimo dell’incoerenza e della sfrontatezza.
Pur di esaudire i desideri del capo dello Stato, che voleva la distruzione dei nastri “scottanti†in cui sono registrate le sue telefonate con l’indagato Nicola Mancino, la consulta si è resa irriconoscibile e proterva.

Questo è uno dei passaggi che dimostra la giravolta e l’impazzimento:

“Sulla base delle considerazioni sinora esposte, si deve affermare altresì che, al fine di determinare l’ampiezza della tutela della riservatezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica, non assume alcuna rilevanza la distinzione tra reati funzionali ed extrafunzionali, giacché l’interesse costituzionalmente protetto non è la salvaguardia della persona del titolare della carica, ma l’efficace svolgimento delle funzioni di equilibrio e raccordo tipiche del ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, fondato sulla separazione e sull’integrazione dei poteri dello Statoâ€.

E a conclusione:

“non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08″   e che “non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell’art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettateâ€.

Nel 2004, la stessa consulta si era espressa così al punto 6:

“6.– Nemmeno può condividersi, sul piano sostanziale, la tesi secondo cui anche gli atti extrafunzionali, o almeno tutte le dichiarazioni non afferenti esclusivamente alla sfera privata, del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da irresponsabilità, a garanzia della completa indipendenza dell’alto ufficio da interferenze di altri poteri, o in forza della impossibilità di distinguere, in relazione alle esternazioni, il munus dalla persona fisica.
E’ appena il caso di precisare che non viene qui in considerazione il diverso e discusso problema degli eventuali limiti alla procedibilità di giudizi (in particolare penali) nei confronti della persona fisica del Capo dello Stato durante il mandato, limiti che, se anche sussistessero, non varrebbero, appunto, se non fino alla cessazione della carica. Qui si discute invece dei limiti della responsabilità, che come tali valgono allo stesso modo sia durante il mandato presidenziale, sia, per gli atti compiuti durante il mandato, dopo la sua scadenza.
A questo riguardo, quale che sia la definizione più o meno ampia che si accolga delle funzioni del Presidente, quale che sia il rapporto che si debba ritenere esistente fra l’irresponsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione e la responsabilità ministeriale di cui all’art. 89, e, ancora, quale che sia la ricostruzione che si adotti in relazione ai limiti della cosiddetta facoltà di esternazione non formale del Capo dello Stato, una cosa è fuori discussione: l’art. 90 della Costituzione sancisce la irresponsabilità del Presidente – salve le ipotesi estreme dell’alto tradimento e dell’attentato alla Costituzione – solo per gli “atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioniâ€.
É dunque necessario tenere ferma la distinzione fra atti e dichiarazioni inerenti all’esercizio delle funzioni, e atti e dichiarazioni che, per non essere esplicazione di tali funzioni, restano addebitabili, ove forieri di responsabilità, alla persona fisica del titolare della carica, che conserva la sua soggettività e la sua sfera di rapporti giuridici, senza confondersi con l’organo che pro tempore impersona.
Si può riconoscere che operare la distinzione, nell’ambito delle “esternazioniâ€, fra quelle riconducibili all’esercizio delle funzioni presidenziali e quelle ad esse estranee può risultare, in fatto, più difficile di quanto non sia distinguere nel campo dei comportamenti o degli atti materiali, o anche di quanto non sia distinguere fra opinioni “funzionali†ed “extrafunzionali†espresse dai membri di un’assemblea rappresentativa, che si differenzia dagli individui che ne fanno parte, laddove nel caso del Presidente l’organo è impersonato dallo stesso individuo: ma l’eventuale maggiore difficoltà della distinzione non toglie che essa sia necessaria.
Quando dunque la Corte di cassazione, nelle pronunce impugnate, stabilisce i principi di diritto secondo cui l’immunità del Presidente della Repubblica riguarda solo gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni presidenziali e le dichiarazioni strumentali o accessorie rispetto a tale esercizio, coglie correttamente la portata dell’art. 90 della Costituzione e non reca lesione alle prerogative del Presidente.
Anche la possibilità che nell’ambito dell’esercizio delle funzioni possano rientrare, in determinate ipotesi, attività o dichiarazioni intese a difendere l’istituzione presidenziale non può mai tradursi automaticamente in una estensione della immunità a dichiarazioni extrafunzionali per la sola circostanza che esse siano volte a difendere la persona fisica del titolare della carica e, come tali, possano indirettamente influire sul suo prestigio o sulla sua “legittimazione†politica.â€

E a conclusione:

a) dichiara che spetta all’autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all’art. 90 della Costituzione;

Come si possono conciliare queste due sentenze è davvero impresa titanica.
Non vi pare una vergogna? La sentenza di ieri non dà l’impressione di una subalternità al capo dello Stato da far inorridire, richiamando la peggiore consuetudine delle dittature?

Ad onore del collegio del 2004, rispettoso, come vedremo, della volontà dei padri costituenti, è bene scrivere qui i nomi dei suoi membri: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente; Valerio ONIDA, Redattore. Inoltre: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA.

A disdoro invece del collegio che ha partorito l’orribile sentenza n. 1 del 2013, è opportuno far conoscere ai cittadini i nomi dei suoi componenti: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI.

Faccio notare che il presidente Alfonso Quaranta (che credo vada in pensione fra qualche giorno; e affinché lo si ricordi ci ha lasciato questo popo’ di capolavoro) è l’unico giudice che era presente anche nel collegio del 2004.

La domanda è: Come ha potuto Alfonso Quaranta esprimersi in modo così opposto  alla sentenza del 2004? Che cosa può mai essere accaduto?
A me, una tale incoerenza suscita molta inquietudine. Come molta inquietudine mi suscitarono le telefonate tra Loris D’Ambrosio e Nicola Mancino che chiamano in causa Napolitano.

Ma ora veniamo alla volontà dei padri costituenti, i quali esclusero chiaramente e di proposito l’immunità totale del presidente della repubblica. Qui il lettore potrà trovare materia più che sufficiente a dimostrarlo. Basta comunque, per intanto, questo passaggio molto esplicito:

“Tosato (Tosato Egidio: Gruppo Democratico Cristiano. ndr). Prego l’onorevole Sicignano di non insistere nel suo emendamento, perché la formula «violazione della Costituzione » è una formula ormai comune, rispetto alla quale non vedo nessuna ragione di modificazioni. In una Costituzione non si possono fare tutte le precisazioni che si vorrebbero.
Desidero rispondere a una domanda dell’onorevole Bozzi. Perché il progetto di Costituzione non parla della responsabilità del Presidente per atti che non si connettono all’esercizio delle sue funzioni? L’onorevole Bozzi sa perfettamente che abbiamo discusso la questione in sede di Commissione, e ne abbiamo discusso ampiamente. Siamo giunti alla conclusione che non era opportuno stabilire a questo proposito una norma precisa. Si tratta dei reati compiuti dal Presidente fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
È evidente che per questi reati egli è responsabile. Questo almeno il punto di vista della Commissione.  Ma noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia stabilire l’improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato, sia assimilare a questo proposito il Presidente ai membri delle Camere, attribuendogli le medesime immunità.â€

Come si legge, addirittura i padri costituenti non intesero affatto dare al capo dello Stato tutele ulteriori rispetto a quelle riservate ai parlamentari.

Un passaggio che conferma questa volontà è dato dall’intervento di Gustavo Fabbri, del gruppo misto:

“Ritiene che al Presidente della Repubblica non si possano accordare le immunità concesse ai Deputati, senza alterare l’essenza di queste, che sono guarentigie inerenti ad una funzione sostanzialmente diversa da quella di carattere eminentemente rappresentativo del Capo dello Stato.â€

La sentenza n. 1/2013 è, dunque, a mio avviso, una specie di cannonata sparata contro le mura della nostra costituzione.
A questo punto siamo arrivati!


Imperdibile il commento di Marco Travaglio: “La Corte incostituzionale”, qui.

Fabio Granata: Fini non è stato cacciato dal Pdl ma se n’è andato”, qui.
La notizia è su twitter: @MediasetTgcom24


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Bart