Consulta. Una cannonata contro la costituzione16 Gennaio 2013 Siamo proprio all’impazzimento del nostro stato di diritto. Questo è uno dei passaggi che dimostra la giravolta e l’impazzimento: “Sulla base delle considerazioni sinora esposte, si deve affermare altresì che, al fine di determinare l’ampiezza della tutela della riservatezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica, non assume alcuna rilevanza la distinzione tra reati funzionali ed extrafunzionali, giacché l’interesse costituzionalmente protetto non è la salvaguardia della persona del titolare della carica, ma l’efficace svolgimento delle funzioni di equilibrio e raccordo tipiche del ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, fondato sulla separazione e sull’integrazione dei poteri dello Statoâ€. E a conclusione: “non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08″  e che “non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell’art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettateâ€. Nel 2004, la stessa consulta si era espressa così al punto 6: “6.– Nemmeno può condividersi, sul piano sostanziale, la tesi secondo cui anche gli atti extrafunzionali, o almeno tutte le dichiarazioni non afferenti esclusivamente alla sfera privata, del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da irresponsabilità , a garanzia della completa indipendenza dell’alto ufficio da interferenze di altri poteri, o in forza della impossibilità di distinguere, in relazione alle esternazioni, il munus dalla persona fisica. E a conclusione: a) dichiara che spetta all’autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all’art. 90 della Costituzione; Come si possono conciliare queste due sentenze è davvero impresa titanica. Ad onore del collegio del 2004, rispettoso, come vedremo, della volontà dei padri costituenti, è bene scrivere qui i nomi dei suoi membri: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente; Valerio ONIDA, Redattore. Inoltre: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA. A disdoro invece del collegio che ha partorito l’orribile sentenza n. 1 del 2013, è opportuno far conoscere ai cittadini i nomi dei suoi componenti: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI. Faccio notare che il presidente Alfonso Quaranta (che credo vada in pensione fra qualche giorno; e affinché lo si ricordi ci ha lasciato questo popo’ di capolavoro) è l’unico giudice che era presente anche nel collegio del 2004. La domanda è: Come ha potuto Alfonso Quaranta esprimersi in modo così opposto  alla sentenza del 2004? Che cosa può mai essere accaduto? Ma ora veniamo alla volontà dei padri costituenti, i quali esclusero chiaramente e di proposito l’immunità totale del presidente della repubblica. Qui il lettore potrà trovare materia più che sufficiente a dimostrarlo. Basta comunque, per intanto, questo passaggio molto esplicito: “Tosato (Tosato Egidio: Gruppo Democratico Cristiano. ndr). Prego l’onorevole Sicignano di non insistere nel suo emendamento, perché la formula «violazione della Costituzione » è una formula ormai comune, rispetto alla quale non vedo nessuna ragione di modificazioni. In una Costituzione non si possono fare tutte le precisazioni che si vorrebbero. Come si legge, addirittura i padri costituenti non intesero affatto dare al capo dello Stato tutele ulteriori rispetto a quelle riservate ai parlamentari. Un passaggio che conferma questa volontà è dato dall’intervento di Gustavo Fabbri, del gruppo misto: “Ritiene che al Presidente della Repubblica non si possano accordare le immunità concesse ai Deputati, senza alterare l’essenza di queste, che sono guarentigie inerenti ad una funzione sostanzialmente diversa da quella di carattere eminentemente rappresentativo del Capo dello Stato.†La sentenza n. 1/2013 è, dunque, a mio avviso, una specie di cannonata sparata contro le mura della nostra costituzione. Imperdibile il commento di Marco Travaglio: “La Corte incostituzionale”, qui. Fabio Granata: Fini non è stato cacciato dal Pdl ma se n’è andato”, qui. Letto 1352 volte.  Nessun commentoNo comments yet. RSS feed for comments on this post. Sorry, the comment form is closed at this time. | ![]() | ||||||||||