La discussione dell’art. 90 (responsabilità del capo dello Stato) all’Assemblea Costituente

La lettura che segue è piuttosto lunga poiché riporta tutto quanto i nostri padri costituenti si sono detti per arrivare all’attuale art. 90 della Costituzione, quello che stabilisce quali atti sono coperti dalla irresponsabilità del presidente della Repubblica. Ho messo in grassetto le parti che interessano la discussione di questi giorni a proposito delle telefonate intercorse tra Napolitano e Mancino. Come è noto, Napolitano ha fatto ricorso alla Consulta per affermare che le sue prerogative sono assai più ampie rispetto a quelle garantite alla sua carica dalla Costituzione. Vedrete nelle parti che ho messo in grassetto che non è così. Anzi i costituenti hanno inteso limitare la irresponsabilità ai soli casi che attengono all’ “esercizio delle sue funzioni”, considerando per il resto il capo dello Stato un cittadino come gli altri.Nella discussione questo concetto emerge nettamente e in questo ha trovato applicazione nella nota sentenza della Consulta del 2004, quando il presidente Cossiga è stato chiamato a risarcire un danno recato a due cittadini ricorrenti.
Questi sono i punti che voglio specificatamente sottolineare, consigliando tuttavia il lettore paziente a leggere l’intero testo, molto istruttivo, e che dovrebbero leggere anche tutti i paraninfi che si sono schierati a favore di Napolitano.

1 ° punto:

“Tosato, Relatore, fa presente che non si è inclusa nell’articolo alcuna disposizione riguardante la responsabilità penale per i reati comuni del Presidente della Repubblica, per ragioni di opportunità e convenienza.”

2 ° punto:

“Mortati informa che il Comitato ha omesso intenzionalmente ogni regolamentazione della responsabilità ordinaria del Presidente. Si tratta quindi di una lacuna volontaria della Carta costituzionale.”

3 ° punto:

“Il Presidente Terracini si rende conto delle ragioni politiche che possono aver consigliato a seguire questo criterio, ma personalmente è contrario a lasciare questa lacuna nella Costituzione, in quanto ritiene che il Presidente della Repubblica, come ogni altro cittadino, debba essere sottoposto, sebbene con certe cautele, alla legge. Né crede che il fatto che venga evitato il procedimento giudiziario possa essere sufficiente a salvaguardare il prestigio della carica, quando sulla persona del Presidente grava un’accusa o un sospetto di colpevolezza.”

Pongo all’attenzione del lettore che addirittura il presidente Terraccini avrebbe voluto che fosse esplicitato che “personalmente è contrario a lasciare questa lacuna nella Costituzione, in quanto ritiene che il Presidente della Repubblica, come ogni altro cittadino, debba essere sottoposto, sebbene con certe cautele, alla legge. Né crede che il fatto che venga evitato il procedimento giudiziario possa essere sufficiente a salvaguardare il prestigio della carica, quando sulla persona del Presidente grava un’accusa o un sospetto di colpevolezza.”
Che richiama il caso attuale che coinvolge Napolitano, sebbene la procura di Palermo non abbia ravvisato reati nel suo comportamento. Quando Terracini scrive: “Né crede che il fatto che venga evitato il procedimento giudiziario possa essere sufficiente a salvaguardare il prestigio della carica, quando sulla persona del Presidente grava un’accusa o un sospetto di colpevolezza.” è evidente che fa riferimento ad una responsabilità politica, come sarebbe quella di Napolitano ove il contenuto delle intercettazione fosse “scottante”, ossia contenesse – secondo le dichiarazioni del defunto D’Ambrosio – un tentativo di intervento sui processi che coinvolgevano e coinvolgono l’imputato Nicola Mancino.

3 ° punto:

“Lussu ricorda che in seno al Comitato egli è stato uno di quelli che hanno maggiormente sostenuto l’opportunità politica di tacere su questo argomento, per quanto si possa essere tutti d’accordo che il Presidente della Repubblica, qualora commetta un reato, debba essere chiamato a risponderne come qualsiasi altro cittadino.”

4 ° punto:

Invano Bozzi cerca di proteggere il capo dello Stato dai reati comuni (infatti l’Assemblea costituente respingerà significativamente la sua proposta), ma il suo intervento ha un punto che desidero mettere in grassetto, poiché anch’esso, come altri, ha una precisa attualità con il caso Napolitano:

“Bozzi conviene con l’onorevole Lussu; ma fa osservare che, oltre all’ipotesi di reati dolosi, bisogna considerare anche quella dei reati colposi e dei reati perseguibili a querela di parte. È necessario, pertanto, circondare di garanzie la figura del Presidente della Repubblica anche in questi casi, mentre la questione non sorge per i reati che investono la sua figura morale, per i quali sarà travolto dall’opinione pubblica.

5 ° punto:

“Fuschini concorda con coloro che sostengono che la Costituzione debba mantenere il silenzio sull’argomento.”

6 ° punto:

Fabbri, premesso che i reati di lieve entità potrebbero essere coperti dalla prescrizione durante il periodo di durata in carica del Presidente, mentre quelli di una certa entità, per i quali l’azione non si prescriverebbe, potrebbero essere perseguiti quando il Capo dello Stato avesse cessato dalle sue funzioni, propone la seguente formula:
«Durante l’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a procedure penali, tranne che per violazione della Costituzione, nel qual caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, sarà giudicato dalla Corte costituzionale.
«La deliberazione di accusa dell’Assemblea Nazionale implica decadenza dalla carica ».
Così nell’ipotesi, per esempio, di omicidio colposo â— a meno che non sia di tale natura da intaccare la personalità morale del Presidente â— il Procuratore della Repubblica potrebbe tenere in sospeso il procedimento fino alla cessazione dalle funzioni presidenziali.
Ritiene che al Presidente della Repubblica non si possano accordare le immunità concesse ai Deputati, senza alterare l’essenza di queste, che sono guarentigie inerenti ad una funzione sostanzialmente diversa da quella di carattere eminentemente rappresentativo del Capo dello Stato.

Il  Presidente Terracini  dichiara di preferire una lacuna ad una disposizione che conferisca un privilegio troppo grande al Presidente della Repubblica, il quale è sempre un cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il più alto ufficio politico. Non ammetterebbe, infatti che per sette anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giustizia del suo paese.

7 ° punto

Anche la proposta di Mortati viene significativamente respinta:

Mortati  propone di sopprimere l’inciso: «per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ». In conseguenza il primo comma dell’articolo 17 risulterebbe così concepito:

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione ».

8 ° punto:

Il Presidente Terracini è contrario alla formula dell’onorevole Fabbri, in quanto crede che dia l’impressione che il Presidente della Repubblica sia immune da ogni azione penale. Qualora la Sezione accogliesse il concetto dell’onorevole Fabbri, consiglierebbe di tradurlo in una formula più comprensibile, in cui si precisasse che il Presidente della Repubblica risponderà degli atti non attinenti alle sue funzioni una volta cessato dalla carica.
Comunque, rilevato che il dissenso dei colleghi verte sull’opportunità di ritenere il Capo dello Stato responsabile anche per i reati comuni, ovvero di sospendere la relativa procedura per tutto il periodo della sua durata in carica, pone ai voti la proposta dell’onorevole Fabbri:
«Durante l’esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a procedure penali, tranne che per violazione della Costituzione, nel qual caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, sarà giudicato dalla Corte costituzionale.
La deliberazione di accusa dell’Assemblea Nazionale implica decadenza dalla carica ».

Personalmente dichiara che voterà contro, perché ritiene che il Presidente della Repubblica in un regime democratico vada considerato come un cittadino fra i cittadini, e come ogni altro debba osservare le leggi e rispondere alla giustizia del proprio Paese.
(Con 5 voti favorevoli e 5 contrari, non è approvata).

9 ° punto:

Questo punto è significativo perché in un primo momento l’Assemblea approva il testo che sembrerebbe dare al capo dello Stato l’irresponsabilità su tutti i suoi atti, tranne la violazione della Costituzione.
Ma sappiamo che l’espressione qui tolta (“per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”) fu ripristinata nel testo conclusivo (“non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”). Ciò è la prova che i Costituenti hanno voluto sancire l’irresponsabilità del capo dello Stato solo per i casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

“Pone ai voti il testo del primo comma dell’articolo 17, con la soppressione dell’inciso: «per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ». Tale testo risulta, quindi, così formulato:
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione ».
(È approvato).

10 ° punto:

E’ interessante questa annotazione che troviamo nel dibattito fatta da Luigi Einaudi. L’assemblea aveva appena approvato il testo che segue sulla messa in stato d’accusa del capo dello Stato, e Einaudi fa registrare la sua riserva:
Il testo appena approvato:
“«In questo caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sarà giudicato dalla Corte costituzionale ».

La riserva di Einaudi:
Einaudi, in quanto non ha fiducia nell’efficienza della Corte costituzionale, formula le sue riserve su tale disposizione.
(È approvato).

11 ° punto:

Tosato sul punto delle responsabilità del capo dello Stato è estremamente chiaro e consente di dire che i Costituenti si sono espressi solo sulla responsabilità del capo dello Stato limitatamente all’attentato alla Costituzione e all’alto tradimento, poiché (l’intervento di Tosato è esplicito e dovrebbe chiudere la bocca ai paraninfi di Napolitano) per il resto è un cittadino come gli altri.

“Tosato. Prego l’onorevole Sicignano di non insistere nel suo emendamento, perché la formula «violazione della Costituzione » è una formula ormai comune, rispetto alla quale non vedo nessuna ragione di modificazioni. In una Costituzione non si possono fare tutte le precisazioni che si vorrebbero.
Desidero rispondere a una domanda dell’onorevole Bozzi. Perché il progetto di Costituzione non parla della responsabilità del Presidente per atti che non si connettono all’esercizio delle sue funzioni? L’onorevole Bozzi sa perfettamente che abbiamo discusso la questione in sede di Commissione, e ne abbiamo discusso ampiamente. Siamo giunti alla conclusione che non era opportuno stabilire a questo proposito una norma precisa. Si tratta dei reati compiuti dal Presidente fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
È evidente che per questi reati egli è responsabile. Questo almeno il punto di vista della Commissione.  
Ma noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia stabilire l’improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato, sia assimilare a questo proposito il Presidente ai membri delle Camere, attribuendogli le medesime immunità.

12 ° punto:

Bozzi cerca di far inserire una irresponsabilità anche per gli atti compiuti dal capo dello Stato fuori dalle sue funzioni istituzionali, ma come si è visto dal testo finale, non vi è riuscito. Anche questo fatto avvalora la tesi che il capo dello Stato gode della sola irresponsabilità per gli compiuti nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

“L’onorevole Bozzi si è riservato di presentare una formulazione concreta per la questione se il Presidente della Repubblica sia perseguibile o no per reati commessi fuori dell’esercizio delle sue funzioni. Presenti le sue proposte, e le esamineremo.”

Come il lettore potrà constatare ce n’è abbastanza per ridicolizzare i paraninfi del capo dello Stato.

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Attuale art. 90 della Costituzione:

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

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Sua discussione in senso alla Assemblea Costituente (aveva in quell’occasione il n. 85)

Da qui: http://www.nascitacostituzione.it/03p2/02t2/090/index.htm

[Il 4 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo.]

Il  Presidente Terracini  apre la discussione sull’articolo 17:

«Responsabilità. â— Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per violazione della Costituzione.

«In questo caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, sarà giudicato dalla Corte costituzionale ».

Bozzi  risolleva una questione già discussa in seno al Comitato di redazione, osservando che con questo articolo si ammette la irresponsabilità del Presidente soltanto per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, di modo che non sarebbe coperto da alcuna garanzia se, per esempio, commettesse un reato, laddove invece i membri delle due Camere sono esenti da perquisizioni domiciliari e non possono essere arrestati, senza l’autorizzazione a procedere della Camera di cui fanno parte. Se non si stabilisce qualche cosa del genere anche per il Presidente della Repubblica, egli avrà un trattamento di immunità inferiore a quello dei membri del Parlamento.

Tosato,  Relatore, fa presente che non si è inclusa nell’articolo alcuna disposizione riguardante la responsabilità penale per i reati comuni del Presidente della Repubblica, per ragioni di opportunità e convenienza.

Il  Presidente Terracini  rileva che tra le due ipotesi non v’è una perfetta analogia, in quanto per i membri delle due Camere l’autorizzazione a procedere viene concessa dalla Camera di cui l’accusato fa parte, mentre per il Presidente della Repubblica occorre determinare l’organo competente a concederla.

Perassi  cita il seguente articolo della Costituzione cecoslovacca, in cui il reato, compiuto a titolo privato dal Presidente, gode di un trattamento speciale: «Il Presidente della Repubblica non ha alcuna responsabilità politica per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. La sua responsabilità non è impegnata se non in quanto egli si renda colpevole di alto tradimento o di violazione volontaria della Costituzione e delle leggi penali, ed è giudicato dal Senato costituito in Corte di giustizia ».

Tosato,  Relatore, dà notizia della formula che ha sottoposto al Comitato e che questo non ha approvato: «Il Presidente non può essere sottoposto a procedimento penale, senza previa autorizzazione dell’Assemblea Nazionale ».

Bozzi  preferirebbe stabilire che, durante l’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica va esente da procedimento penale. Ritiene opportuna questa forma di esenzione processuale, ad evitare che il Presidente della Repubblica possa essere costretto a sedere sul banco degli accusati, sia pure in seguito ad autorizzazione dell’Assemblea Nazionale.

Mortati  informa che il Comitato ha omesso intenzionalmente ogni regolamentazione della responsabilità ordinaria del Presidente. Si tratta quindi di una lacuna volontaria della Carta costituzionale.

Il  Presidente Terracini  si rende conto delle ragioni politiche che possono aver consigliato a seguire questo criterio, ma personalmente è contrario a lasciare questa lacuna nella Costituzione, in quanto ritiene che il Presidente della Repubblica, come ogni altro cittadino, debba essere sottoposto, sebbene con certe cautele, alla legge. Né crede che il fatto che venga evitato il procedimento giudiziario possa essere sufficiente a salvaguardare il prestigio della carica, quando sulla persona del Presidente grava un’accusa o un sospetto di colpevolezza. Consiglia, pertanto, una disposizione del seguente tenore:

«Le norme previste nei confronti dei membri delle Assemblee legislative… ecc., sono applicabili al Presidente della Repubblica, sostituendo l’Assemblea Nazionale alle singole Assemblee ».

Lussu  ricorda che in seno al Comitato egli è stato uno di quelli che hanno maggiormente sostenuto l’opportunità politica di tacere su questo argomento, per quanto si possa essere tutti d’accordo che il Presidente della Repubblica, qualora commetta un reato, debba essere chiamato a risponderne come qualsiasi altro cittadino.

Bozzi  conviene con l’onorevole Lussu; ma fa osservare che, oltre all’ipotesi di reati dolosi, bisogna considerare anche quella dei reati colposi e dei reati perseguibili a querela di parte. È necessario, pertanto, circondare di garanzie la figura del Presidente della Repubblica anche in questi casi, mentre la questione non sorge per i reati che investono la sua figura morale, per i quali sarà travolto dall’opinione pubblica.

Fuschini  concorda con coloro che sostengono che la Costituzione debba mantenere il silenzio sull’argomento.

Fabbri, premesso che i reati di lieve entità potrebbero essere coperti dalla prescrizione durante il periodo di durata in carica del Presidente, mentre quelli di una certa entità, per i quali l’azione non si prescriverebbe, potrebbero essere perseguiti quando il Capo dello Stato avesse cessato dalle sue funzioni, propone la seguente formula:

«Durante l’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a procedure penali, tranne che per violazione della Costituzione, nel qual caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, sarà giudicato dalla Corte costituzionale.

«La deliberazione di accusa dell’Assemblea Nazionale implica decadenza dalla carica ».

Così nell’ipotesi, per esempio, di omicidio colposo â— a meno che non sia di tale natura da intaccare la personalità morale del Presidente â— il Procuratore della Repubblica potrebbe tenere in sospeso il procedimento fino alla cessazione dalle funzioni presidenziali.

Ritiene che al Presidente della Repubblica non si possano accordare le immunità concesse ai Deputati, senza alterare l’essenza di queste, che sono guarentigie inerenti ad una funzione sostanzialmente diversa da quella di carattere eminentemente rappresentativo del Capo dello Stato.

Il  Presidente Terracini  dichiara di preferire una lacuna ad una disposizione che conferisca un privilegio troppo grande al Presidente della Repubblica, il quale è sempre un cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il più alto ufficio politico. Non ammetterebbe, infatti che per sette anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giustizia del suo paese.

Nobile  propone la seguente dizione:

«Il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto, durante il tempo che è in carica, a giudizio penale senza l’autorizzazione dell’Assemblea Nazionale ».

Fabbri  ripete che non gli sembra che possa giovare nei confronti del Capo dello Stato il principio che vale per ogni parlamentare. Occorrerebbe che l’Assemblea Nazionale pronunciasse contemporaneamente un giudizio di revoca â— il che è da escludere, dato che non può essere revocato un mandato a termine â— in quanto è inammissibile che un Capo dello Stato resti tale, pur essendo posto nella condizione di imputato.

Lussu  ricorda la dizione dell’articolo 59 della Costituzione francese: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nei casi di alto tradimento. Egli può essere messo in istato di accusa dall’Assemblea Nazionale e rinviato all’alta Corte di giustizia, nelle condizioni previste dall’articolo 43 ».

Questa disposizione, tratta da una Costituzione ricca di esperienza, dovrebbe, a suo avviso, consigliare di accogliere la formula proposta dal Comitato.

Fabbri  obietta che la Costituzione francese, con l’espressione «non è responsabile che nei casi di alto tradimento », copre il Presidente dalla responsabilità per reati comuni.

Nobile  osserva che l’eventuale procedimento penale nei confronti del Presidente della Repubblica, potrebbe essere considerato come uno di quegli impedimenti che comportano la sua sostituzione.

Fabbri  insiste sul concetto che alla messa in stato d’accusa debba seguire la decadenza dall’ufficio, in quanto è inammissibile â— data la speciale figura dall’imputato â— che il Presidente dalla Repubblica continui ad esercitare le sue funzioni, o ne venga semplicemente sospeso, mentre è pendente contro di lui un procedimento penale.

Mortati  propone di sopprimere l’inciso: «per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ». In conseguenza il primo comma dell’articolo 17 risulterebbe così concepito:

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione ».

Fabbri  preferisce la sua formula, che per i reati comuni implica soltanto una sospensione della procedura e l’archiviazione dagli atti fino a quando il Capo dallo Stato non decada dalla sua carica. Fa notare che, in sostanza, la sua formulazione è quella che conferisce minori privilegi al Capo dello Stato.

Nobile, aderendo ad uno dei concetti espressi dall’onorevole Fabbri, modifica la sua proposta originaria come segue:

«Il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a giudizio per reati comuni, senza autorizzazione dell’Assemblea Nazionale.

«Egli non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per violazione della Costituzione.

«In ambedue i casi, su accusa dell’Assemblea Nazionale, decadrà dalla carica e sarà giudicato dalla Corte costituzionale ».

Il  Presidente Terracini, riepilogando, avverte che la Sezione si trova di fronte a quattro diversi testi: quello del progetto del Comitato, in cui non si parla di responsabilità penali per reati comuni, ma si stabiliscono soltanto le responsabilità in cui il Presidente della Repubblica può incorrere politicamente nell’esercizio delle sue funzioni; quello dell’onorevole Nobile, a tenore del quale, il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a giudizio per reati comuni senza la previa autorizzazione dell’Assemblea Nazionale; quello dell’onorevole Fabbri, per una sospensione del procedimento penale; e quello dall’onorevole Mortati, con cui si sopprime l’inciso: «per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ».

Perassi  nota che, secondo la proposta dell’onorevole Nobile, la messa in stato di accusa produce la decadenza dalla carica. Non vede perché, una volta decaduto dalla carica, il Presidente della Repubblica debba essere sottratto al giudice comune e giudicato dalla Corte costituzionale.

Fuschini  replica che è il reato (violazione della Costituzione) che implica la giurisdizione speciale.

Il  Presidente Terracini  obietta che in questo caso, se mai, non è la natura del reato, ma quella del reo che determina il ricorso alla giurisdizione speciale, perché, se così non fosse, tutti i cittadini colpevoli di violazione della Costituzione dovrebbero essere chiamati a comparire di fronte alla Corte costituzionale. Aggiunge che quanto ha osservato l’onorevole Perassi vale anche per la proposta Fabbri.

Fabbri  spiega che, secondo il suo testo, la decadenza consegue unicamente alla violazione della Costituzione. Insiste, quindi, sulla sua formula, rilevando che non è concepibile la qualità di imputato, nei confronti del Capo dallo Stato, se non dopo decaduto dalla carica e nello stesso tempo non è giusto farlo decadere, se il suo reato non è tale da impressionare l’opinione pubblica. D’altro canto, non trova nemmeno logico che debba comparire per i reati comuni al cospetto della Corte costituzionale, anziché dinanzi al giudice ordinario.

Il  Presidente Terracini  è contrario alla formula dell’onorevole Fabbri, in quanto crede che dia l’impressione che il Presidente della Repubblica sia immune da ogni azione penale. Qualora la Sezione accogliesse il concetto dell’onorevole Fabbri, consiglierebbe di tradurlo in una formula più comprensibile, in cui si precisasse che il Presidente della Repubblica risponderà degli atti non attinenti alle sue funzioni una volta cessato dalla carica.

Comunque, rilevato che il dissenso dei colleghi verte sull’opportunità di ritenere il Capo dello Stato responsabile anche per i reati comuni, ovvero di sospendere la relativa procedura per tutto il periodo della sua durata in carica, pone ai voti la proposta dell’onorevole Fabbri:

«Durante l’esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a procedure penali, tranne che per violazione della Costituzione, nel qual caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, sarà giudicato dalla Corte costituzionale.

La deliberazione di accusa dell’Assemblea Nazionale implica decadenza dalla carica ».

Personalmente dichiara che voterà contro, perché ritiene che il Presidente della Repubblica in un regime democratico vada considerato come un cittadino fra i cittadini, e come ogni altro debba osservare le leggi e rispondere alla giustizia del proprio Paese.

(Con 5 voti favorevoli e 5 contrari, non è approvata).

Pone in votazione la prima parte dell’articolo proposto dall’onorevole Nobile:

«Il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a giudizio per reati comuni senza autorizzazione dell’Assemblea Nazionale.

Egli non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle suo funzioni, tranne che per violazione della Costituzione ».

(Non è approvata).

Pone ai voti il testo del primo comma dell’articolo 17, con la soppressione dell’inciso: «per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ». Tale testo risulta, quindi, così formulato:

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione ».

(È approvato).

Bozzi  domanda che cosa si intenda per «Costituzione »; se la Carta costituzionale soltanto o tutto il complesso delle leggi costituzionali.

Tosato,  Relatore, risponde che si allude a tutte le disposizioni aventi valore costituzionale, anche se non contenute nella Costituzione.

Mortati, a proposito del capoverso, prospetta l’opportunità di stabilire che la decisione di porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica debba esser presa con una maggioranza qualificata dell’Assemblea Nazionale, anziché a maggioranza semplice. Ciò costituirebbe una maggiore garanzia nei confronti di un’Assemblea desiderosa di sbarazzarsi del Presidente della Repubblica.

Il  Presidente Terracini  nota che una certa garanzia è già data dal fatto che si tratta di una deliberazione dell’Assemblea Nazionale e non di una Camera sola.

Mortati  fa rilevare che per l’elezione del Presidente della Repubblica è richiesta una maggioranza qualificata; la stessa procedura dovrebbe quindi seguirsi per deliberarne la decadenza.

Bozzi  si associa.

Tosato,  Relatore, propone l’espressione: «dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Fabbri  insiste sul concetto che non si può ammettere che un Presidente della Repubblica resti in carica, nonostante che sia stato posto in stato d’accusa dalla maggioranza dell’Assemblea Nazionale. Ritiene che la deliberazione dell’Assemblea debba corrispondere ad un atto di revoca.

Bozzi  fa rilevare che l’espressione «violazione della Costituzione » è piuttosto vaga, in quanto la violazione potrebbe riferirsi ad una norma secondaria, anche di carattere procedurale, della Carta costituzionale. In questo caso la disposizione diverrebbe di una gravità eccessiva.

Il  Presidente Terracini  risponde che anche la violazione di una norma procedurale è una grave mancanza quando è intenzionale.

Pone ai voti il secondo comma dell’articolo 17, così modificato:

«In questo caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sarà giudicato dalla Corte costituzionale ».

Einaudi, in quanto non ha fiducia nell’efficienza della Corte costituzionale, formula le sue riserve su tale disposizione.

(È approvato).

[Il 10 marzo 1947 l’Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all’articolo in esame, mentre si rimanda alle  appendici  per il testo completo della discussione.]

 

Orlando Vittorio Emanuele. […] Si dichiara, dunque, che non è responsabile, tranne che per atto di alto tradimento o per violazione della Costituzione; in tale caso, può essere messo in stato di accusa dall’Assemblea Nazionale.

Non vedo che sia prevista espressamente la inviolabilità; o se si intenda compresa nella irresponsabilità. Si prevede l’ipotesi di un’azione penale, però solo in quanto dipendente da alto tradimento; ma restano i reati comuni. Senza offesa verso chi è rivestito di così alta autorità, si può supporre che un Presidente di Repubblica voglia guidare di persona l’automobile, e che metta sotto qualcuno. Questo non è un reato costituzionale: come sarà regolato? Potrebbe essere emesso contro di lui un mandato di cattura? Un giudice istruttore potrebbe disporre della persona del Capo dello Stato? Potrebbe darsi che un bello spirito â— e ce ne sono â— citi, in un giudizio civile, il Presidente della Repubblica, affermando di esser creditore, poniamo, di una cifra X, e gli deferisca l’interrogatorio, il giuramento. Vedete allora il Capo dello Stato andarsene al Palazzo di giustizia ed aspettare nell’anticamera d’un giudice, per essere ricevuto e sottoposto ad un esame, che può non essere rispettoso? Queste sono questioni che si pongono.

[L’11 settembre 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento », Titolo II «Il Capo dello Stato », Titolo III «Il Governo ».

Vengono qui riportate solo le parti relative all’articolo in esame, mentre si rimanda alle  appendici  per il testo completo della discussione.]

Clerici. […] In America si arriva persino a questa enormità, per noi, naturalmente: che gli elettori di primo grado, quelli che sono eletti in un primo tempo per nominare il Presidente della Confederazione, non possono essere parlamentari dei due rami del Parlamento americano, tanto è assoluta la separazione tra potere legislativo e potere esecutivo.

Allora, si pone la questione; è possibile in Italia adottare il sistema americano, che è un sistema che è la negazione della collaborazione tra Governo e Assemblee, della responsabilità ministeriale, che è il sistema di due parallele che non s’incontrano mai, del Governo col suo Presidente e i suoi Ministri da una parte e le Camere dall’altra? Ma noi vogliamo adottare invece un sistema dove il legame tra Ministri e Camere è intimo e continuo, secondo la grande tradizione occidentale europea. Ed allora potremo avere un Presidente della Repubblica che un giorno â— anche se molto in futuro; ma dobbiamo legiferare anche per un lontano avvenire â— potrebbe opporre al Parlamento la sua origine sovrana, derivata e consacrata dal consenso popolare; ed allora in uno di quei momenti di smarrimento, di entusiasmo, che hanno tutti i popoli, e specialmente i latini, potrebbe sorgere grave l’antagonismo del Presidente con la permanente autorità delle Camere, del Parlamento, e del Governo che del Parlamento è l’espressione e il mandatario. E allora ricordo a me stesso più che ai colleghi che hanno la bontà di ascoltarmi con tanta cortese attenzione, una disposizione del progetto di Costituzione, sulla quale noi siamo tutti d’accordo, quella dell’articolo 85:

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti, che ne assumono la responsabilità. Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per violazione della Costituzione ».

La disposizione è tale e quale quella contenuta nella Costituzione di Carlo Alberto; è tale e quale quella contenuta nella Costituzione spagnola del1806, inquella di Luigi Filippo e simili, in tutte quelle Carte cioè, che statuivano il principio formatosi nella prassi inglese e che fu espressa nel 1830 dal Thiers in Francia: «il re regna ma non governa ».

[Il 17 settembre 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento », Titolo II «Il Capo dello Stato », Titolo III «Il Governo ». â— Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all’articolo in esame, mentre si rimanda alle  appendici  per il testo completo della discussione.]

Presidente Conti. L’onorevole Fuschini ha presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

«L’Assemblea Costituente

afferma la necessità che il Parlamento sia costituito da due Camere, delle quali la prima rappresenti, attraverso il suffragio universale diretto e la rappresentanza proporzionale dei partiti, o correnti politiche, gli interessi generali della Nazione, e la seconda, mediante un suffragio organico a doppio grado, rappresenti gli interessi territoriali ed economici a base regionale;

riconosce l’opportunità che le Camere possano riunirsi in Assemblea Nazionale e deliberare esclusivamente sui seguenti casi:

a) nomina del Presidente della Repubblica e sua messa in istato di accusa;

b) conferimento di maggiori poteri al Governo in caso di guerra;

ritiene che alle Camere siano assegnati uguali poteri per svolgere i rispettivi compiti, restando peraltro stabilito che, in caso di contrasto fra le loro deliberazioni, esperiti appositi accorgimenti procedurali, abbia la prevalenza la decisione della prima Camera, fermo il ricorso al  referendum  popolare ».

[Il 23 settembre 1947 l’Assemblea Costituente inizia la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti sui seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento », Titolo II «Il Capo dello Stato », Titolo III «Il Governo ».

Vengono qui riportate solo le parti relative all’articolo in esame, mentre si rimanda alle  appendici  per il testo completo della discussione.]

 

Presidente Terracini. […] Poiché, chiusa la discussione generale, sono stati svolti gli ordini del giorno e l’onorevole Relatore ha esposto le sue considerazioni al riguardo, dobbiamo ora occuparci della loro votazione. Erano stati presentati dagli onorevoli Rubilli, Macrelli, Condorelli, Piccioni e Moro, Fuschini, Giolitti, Gullo Fausto e Corbi. Non mi resta ora che domandare a ciascuno dei presentatori se mantenga il proprio.

[…]

Presidente Terracini. L’onorevole Fuschini non è presente e il suo ordine del giorno si intende decaduto.

[…]

Fuschini. Onorevoli colleghi, consentitemi una dichiarazione che si riferisce al mio ordine del giorno, che è stato dichiarato decaduto in mia assenza per un impedimento che mi ha fatto giungere in ritardo alla seduta.

Io avrei dichiarato, se fossi stato presente, di essere disposto a ritirare il mio ordine del giorno associandomi per la prima parte a quello dell’onorevole Piccioni, perché l’unica differenza che v’è fra il mio ed il suo, relativamente a questa parte, è che il mio ordine del giorno prevede una rappresentanza, oltreché degli interessi di categoria, anche degli interessi territoriali.

Però amo dichiarare che la seconda parte del mio ordine del giorno, che si riferisce alla costituzione dell’Assemblea Nazionale in un organo separato e distinto dalle due Camere, ed alla prevalenza della prima Camera sulla seconda, io l’avrei ritirata, ma avrei anche dichiarato, come dichiaro in questo momento, di riservarmi di presentare su questi due argomenti degli emendamenti a tempo opportuno.

[Il 23 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l’Assemblea Costituente prosegue l’esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato ».

Vengono qui riportate solo le parti relative all’articolo in esame, mentre si rimanda al commento all’articolo 73 per il testo completo della discussione.]

 

Orlando Vittorio Emanuele. […] Si può bene supporre che una data legge apparisca al Capo dello Stato come rovinosa di interessi vitali dello Stato. Sapete che mezzo gli resterà? Guardate in quali fossi (stavo per dire abissi, ma è meglio non drammatizzar troppo ed uso la parola «fossi ») insabbiamo questo nostro disordinato ordinamento: un Capo dello Stato lo chiamate responsabile â— questo poi è un altro punto â— e lo inviate all’Alta Corte per alto tradimento, e sta bene, ma anche per violazione della Costituzione.

La violazione della Costituzione è una espressione molto elastica. Si potrà sempre affermare che con una data legge la Costituzione fu violata. Chissà quante volte lo si dirà.

L’interpretazione di un testo può sempre dar luogo a dubbi! Ora, voi dichiarate niente meno che il Capo dello Stato può essere tradotto in Alta Corte per violazione della Costituzione e poi gli affidate la promulgazione di una legge che può essere la violazione della Costituzione. Egli verrebbe così ad essere per lo meno lo strumento di un eventuale delitto gravissimo. È allora umanamente spiegabile che egli ricorra ad ogni mezzo per impedirlo. Prima bastava una semplice chiusura di sessione, ora dovrà servirsi dello scioglimento della Camera: rimedio incomparabilmente più grave e più pericoloso.

[…]

Presidente Terracini. L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. […] Per quanto riguarda l’altro rilievo fatto dal Presidente Orlando e anche dall’onorevole Preti, cioè l’avere stabilito nel progetto che il Presidente della Repubblica è responsabile non soltanto per alto tradimento, ma anche per violazione della Costituzione, siamo perfettamente d’accordo. Qual è la situazione del Presidente? Egli deve promulgare le leggi e quindi non può essere responsabile di un atto evidentemente obbligatorio. Tuttavia, se teniamo presente la posizione e la funzione, che abbiamo voluto attribuire al Presidente della Repubblica, di organo che non concorre a determinare positivamente e sostanzialmente le decisioni politiche del Governo, e d’altra parte non è nemmeno un organo puramente decorativo, con funzione simbolica, se teniamo presente che, secondo questa nostra Costituzione, il Presidente ha compito fondamentale, sebbene non esclusivo â— è prevista infatti la Corte Costituzionale â— di salvaguardare e di tutelare l’osservanza della Costituzione nello svolgimento dell’attività degli organi costituzionali, sembra sommamente opportuno che, proprio per questa sua altissima funzione, il Presidente, prima di pubblicare una legge, possa avere il potere di rinviarla alle Camere stesse, per un riesame.

[Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente prosegue l’esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato ».]

Presidente Terracini. […] Passiamo all’esame dell’articolo 85. Se ne dia lettura.

Riccio,  Segretario, legge:

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

«In tali casi può essere messo in stato di accusa dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri ».

Presidente Terracini. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è quello degli onorevoli Dominedò e Benvenuti, del seguente tenore:

«Al primo comma, alle parole: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato,  sostituire le parole: Gli atti del Presidente della Repubblica, esclusi quelli in via di prerogativa, non sono validi se non controfirmati ».

L’onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgerlo.

Benvenuti. Il concetto di dare un potere autonomo al Presidente deriva dalla necessità â— a mio avviso â— di metterlo in condizioni di affrontare un’azione di incostituzionalità per leggi e decreti e regolamenti che gli fossero proposti e che fossero in contrasto con l’ordinamento costituzionale dello Stato. Vorrei porre un quesito alla Commissione, nel senso cioè che fosse chiarito nell’articolo 85 cosa si intende con questa forma: «il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione ». Vorrei porre formalmente il quesito alla Commissione, affinché sia chiarito se per violazione della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica debba intendersi la violazione di quelle norme specifiche che riguardano le sue specifiche attribuzioni, ovvero anche, come io fermamente ritengo, il perfezionamento di atti legislativi di qualsiasi tipo, che nel loro contenuto sostanziale concretino una violazione delle libertà, costituzionali o dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Io mi schiero, ripeto, a favore di questa seconda soluzione. Ritengo cioè che il Presidente della Repubblica sia responsabile per violazione della Costituzione anche in relazione agli atti legislativi, alla cui elaborazione egli naturalmente non ha partecipato, ma ai quali egli conferisce efficacia colla promulgazione. Responsabilità da limitarsi rigorosamente al caso della incostituzionalità, direi anzi, di anticostituzionalità dei provvedimenti legislativi sottoposti alla sua firma.

Naturalmente, qui sorge un problema delicato: è il problema della situazione che si viene a creare qualora il Presidente della Repubblica, posto dinanzi ad atti, leggi, regolamenti, che violino sostanzialmente le libertà dei cittadini o l’ordinamento costituzionale dello Stato, si rifiuti di firmarli e di promulgarli, onde non incorrere in responsabilità per violazione della Costituzione. In questo caso vi è una soluzione semplice, che evita ogni arresto al meccanismo legislativo dello Stato. Quella cioè di munire il Presidente di azione di incostituzionalità da esercitarsi (all’atto stesso del rifiuto della firma) contro qualsiasi atto che il Presidente stesso, per non incorrere in responsabilità per violazione della Costituzione, non firma né promulga. Solo dopo che la Corte Suprema avrà confermato la costituzionalità, il Presidente firmerà e promulgherà.

Ecco, onorevoli colleghi, come risorge il problema della «prerogativa »: termine che riconosco improprio e che dovrebbe piuttosto definirsi potere autonomo del Presidente della Repubblica: tale potere, di agire per incostituzionalità, non potrebbe evidentemente mai venire esercitato qualora il Presidente dovesse munirsi della controfirma di quegli organi (nella fattispecie del Governo) i quali a lui sottopongono per l’approvazione proprio quegli atti che, costituzionalmente, egli non può firmare perché anticostituzionali.

Onorevoli colleghi, il giorno in cui il Presidente della Repubblica, nell’assumere la propria funzione, giura fedeltà alla Costituzione, potrà tale atto venire interpretato nel senso che egli, dopo il giuramento, diventi costituzionalmente obbligato a firmare e promulgare atti incostituzionali, atti violatori delle libertà dei cittadini? In questo senso risorge fatalmente la necessità di introdurre l’emendamento da me proposto che modificherei così: nel senso cioè che nessun atto del Presidente della Repubblica sarà valido se non controfirmato dal suo Governo «salvo le eccezioni stabilite dalla Costituzione ».

Presidente Terracini. Segue l’emendamento degli onorevoli Crispo, Cifaldi, e Morelli Renato, del seguente tenore:

«Al terzo comma, alle parole: può essere messo,  sostituire le seguenti: sarà messo;  e dopo le parole: stato di accusa,  aggiungere le seguenti: e giudicato ».

Nessuno dei firmatari è presente.

Badini Confalonieri. Chiedo di  parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. In assenza dell’onorevole Crispo e degli altri firmatari dell’emendamento, lo faccio mio.

Presidente Terracini. Ha facoltà di svolgerlo.

Badini Confalonieri. Si tratta di un emendamento esclusivamente formale.

È chiaro che se il Presidente della Repubblica commette un alto tradimento o una violazione della Costituzione, egli «deve » essere messo in istato di accusa, non «può » essere messo in istato di accusa.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, cioè l’aggiunta dell’espressione «e giudicato », dichiaro di ritirarlo.

Presidente Terracini. Segue l’emendamento dell’onorevole Fuschini:

«Al terzo comma, alle parole: dall’Assemblea Nazionale,  sostituire le parole: da ciascuna Camera ».

Ha facoltà di svolgerlo.

Fuschini. Al terzo comma si accenna al caso che il Presidente può essere messo in istato di accusa dall’Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ora, io ho sostituito alle parole «dall’Assemblea Nazionale », le altre «da ciascuna Camera », perché su questo punto dell’accusa a carico del Presidente, ogni Camera deve essere libera nella sua autonomia di mettere in istato di accusa il Presidente della Repubblica. Questo emendamento non ha bisogno di ulteriore illustrazione. Una volta che l’Assemblea Nazionale non esiste più, è necessario sostituire all’Assemblea Nazionale la potestà di ogni Camera separata, per poter stabilire il caso di tradimento, ecc. Effettivamente, quando noi abbiamo chiesto che il Presidente della Repubblica giuri fedeltà alla Costituzione, ciò è già abbastanza impegnativo perché egli adempia al suo primo dovere di fare rispettare la Costituzione.

Se il Presidente della Repubblica dovesse egli stesso garantire, con il proprio esame sulle leggi che gli vengono sottoposte per la firma, il rispetto della Costituzione, noi daremmo al Presidente della Repubblica una preoccupazione quotidiana, perché anche senza volerlo, anche quando egli avesse i mezzi adatti per fare questo esame minuto dal punto di vista giuridico, il Presidente sarebbe messo nella condizione di essere sempre titubante nelle sue decisioni, e nella stessa situazione si troverebbe il Ministro che controfirma i decreti del Presidente della Repubblica.

Ora bisogna avere un po’ di garbo in queste disposizioni, altrimenti, per volere tutelare il rispetto della Costituzione, rischiamo di porre gli organi più importanti, come il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro, in una condizione di perenne travaglio. Dal momento che noi abbiamo creato un organo apposito per garantire il rispetto della Costituzione, e dal momento che le Camere sono esse sole responsabili della formazione delle leggi, non è concepibile di rendere responsabile il Presidente della Repubblica, che è obbligato a promulgare le leggi anche se in queste vi è qualche disposizione che viola la Costituzione.

Vi è il rimedio della Corte Costituzionale, per cui non vi è alcuna necessità di chiamarne responsabile il Presidente della Repubblica.

Pertanto, limiterei la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica soltanto al caso di alto tradimento.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni che non so se possano essere accolte dall’Assemblea; comunque, esse rispecchiano il mio modo di vedere.

In sostanza, si tratta di sopprimere al secondo comma le parole: «e per violazione della Costituzione ».

Presidente Terracini. L’onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma coi seguenti:

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

«Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

L’onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

[L’intervento dell’onorevole Perassi è riportato a commento dell’articolo 89.]

Presidente Terracini. L’onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: Primo Ministro,  sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Ha facoltà di svolgerlo.

Costa. Rinuncio a svolgerlo.

Presidente Terracini. Sta bene. Invito l’onorevole Tosato a esprimere il parere della Commissione intorno agli emendamenti presentati.

Tosato. La Commissione accoglie anzitutto l’emendamento proposto dall’onorevole Perassi per evidenti ragioni di carattere pratico.

Per quanto riguarda poi, l’emendamento presentato or ora dall’onorevole Costa, io pregherei il collega Costa e l’Assemblea di volere per il momento soprassedere sulla questione della denominazione più opportuna da riservare al Presidente del Consiglio. La questione terminologica è collegata con quella più sostanziale della figura e delle attribuzioni del Presidente del Consiglio; sarà opportuno quindi esaminarla in sede di discussione del successivo articolo 86. La definizione che prevarrà in quella sede avrà valore anche per tutti gli altri articoli ove si fa menzione del Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda poi gli altri emendamenti, di carattere sostanziale, non ho bisogno di molte parole per pronunciarmi. Con l’emendamento presentato dall’onorevole Benvenuti si insiste nella proposta di escludere dalla necessità della controfirma dei Ministri responsabili taluni atti del Presidente della Repubblica.

Ricordo che, a questo proposito, già ieri sera l’onorevole Orlando ci ha illustrato le ragioni fondamentali in base alle quali non è possibile accogliere l’emendamento. Io non entro qui nella questione teorica e storica intorno all’origine, e al contenuto del concetto di prerogativa. Qui la prerogativa ha un significato del tutto particolare: qui significa atto del Presidente non controfirmato dal Ministro responsabile.

Ora, è evidente che noi non possiamo accogliere l’emendamento perché esso infirmerebbe un principio relativo ad un argomento che non consente posizioni eccezionali. L’irresponsabilità del Presidente non può patire eccezioni. Noi riteniamo essenziale al tipo di ordinamento che si sta creando con questa Costituzione, che nessun atto del Presidente sia valido se non è controfirmato dal Ministro competente, il quale ne assume la responsabilità. Altrimenti la figura del Capo dello Stato subisce una radicale trasformazione.

Per quanto riguarda poi l’emendamento presentato dall’onorevole Crispo e da altri colleghi, la Commissione propone la dizione «è messo in stato di accusa », anziché «sarà messo », come i presentatori dell’emendamento propongono.

Circa i due emendamenti presentati dall’onorevole Fuschini, il secondo dei quali coincide in parte, se non erro, con quello presentato dall’onorevole Benvenuti, la Commissione si pronuncia sfavorevolmente. L’onorevole Fuschini propone che la messa in stato di accusa del Presidente sia di competenza non dell’Assemblea Nazionale, ma delle due Camere.

La Commissione non è concorde per questa ragione: qui non si tratta di riaprire la discussione sull’Assemblea Nazionale; la Commissione ricorda soltanto questo elemento di fatto: il Presidente della Repubblica è eletto a Camere riunite; ora, sembra che se il Presidente è eletto dalle Camere riunite, anche l’accusa deve essere riservata alle Camere sempre riunite. Ciò tanto più per la considerazione che un atto di accusa del Presidente può portare effettivamente alla deposizione del Presidente stesso. Mi pare che sia tale la delicatezza, l’importanza e la gravità dell’atto di accusa del Presidente che, se organo competente ad eleggere il Presidente sono le due Camere riunite, siano egualmente competenti le stesse Camere riunite per l’atto di accusa.

Ad ogni modo, su questo deciderà, come sempre, del resto, l’Assemblea.

Per quanto riguarda l’altro emendamento presentato all’articolo 85, cioè relativamente alla proposta di escludere una responsabilità del Presidente della Repubblica per violazione della Costituzione, io debbo richiamare l’attenzione dell’Assemblea su un punto che ha una certa importanza. Noi ci siamo preoccupati di dare al Presidente della Repubblica una certa consistenza, sia pure limitata a quella di essere guardiano e custode della Costituzione. Era logico, quindi, che, partendo da questo concetto, si rendesse il Presidente responsabile per violazione della Costituzione. Se il Presidente è responsabile degli atti posti in essere in contrasto con la Costituzione, è chiaro che il Presidente avrà il potere e il dovere di opporsi agli atti incostituzionali del Governo, appunto per non essere coinvolto ed essere corresponsabile. Quindi, il fatto che il Presidente sia responsabile per violazione della Costituzione, rafforza in un certo senso la posizione del Presidente. Indubbiamente, la responsabilità del Presidente per violazione della Costituzione può dar luogo a gravi inconvenienti. Siamo perfettamente d’accordo. Ma, a che cosa di riferisce sostanzialmente il pensiero della Commissione proponendo di sancire la responsabilità del Presidente per violazione della Costituzione? Evidentemente a violazioni gravi, commesse con dolo o colpa grave. È chiaro che per una violazione della Costituzione puramente formale non si avrà mai la messa in accusa del Presidente. Ma una responsabilità del Presidente per violazioni sostanziali e gravi della Costituzione a noi sembra un elemento indispensabile per concretare quella figura di Presidente che noi abbiamo precisamente voluto creare.

Mi pare che non vi siano altri emendamenti.

Presidente Terracini. L’onorevole Benvenuti ha fatto pervenire la redazione definitiva del suo emendamento a questo articolo:

«Il Presidente della Repubblica non promulga le leggi e non firma atti di nessun genere che violino le libertà costituzionali o gli ordinamenti costituzionali della Repubblica. Ove tali leggi o atti siano proposti alla sua approvazione, egli propone azione di incostituzionalità nelle forme previste dalla Costituzione ».

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Vorrei proporre la soppressione dell’ultimo comma dell’articolo 85, che si riferisce alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento; e la ragione che mi muove a fare questa proposta è la seguente: che se si parla di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, e non si dice altro, rimane poi a sapere come mai si regolerà la rappresentanza dello Stato mentre pende il procedimento davanti all’Assemblea Nazionale.

Quindi, mi sembra che la miglior cosa sarebbe abolire il comma in questione, a meno che non si precisi nella Costituzione stessa chi regge lo Stato mentre pende il giudizio contro il Presidente della Repubblica.

Presidente Terracini. Prego l’onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

Tosato. La Commissione non può accettare l’emendamento dell’onorevole Benvenuti.

Per quanto riguarda la promulgazione delle leggi il Presidente si troverà in questa situazione: egli è obbligato a promulgare le leggi. Se avesse da fare osservazioni e rilievi rispetto alla costituzionalità di una legge per motivi di indole formale, ma soprattutto di indole sostanziale, è evidente che avrà il diritto e il dovere di usare del suo potere di rinviare la legge. Dopo di che è obbligato a promulgarla, e per un atto obbligatorio egli non può essere responsabile. Abbiamo stabilito infatti che il potere legislativo spetta alle due Camere. Se le Camere hanno deliberato, e nel caso di rinvio, confermato l’approvazione di una legge, il Presidente deve promulgarla e sarà esente da responsabilità, limitatamente s’intende alla costituzionalità sostanziale, non formale, della legge.

Per tutti gli altri atti che non attengono all’esercizio della funzione legislativa, è evidente che la responsabilità del Presidente della Repubblica sussiste, nei limiti, s’intende, in cui può essere accertata la sua responsabilità per violazioni della Costituzione, per tutti gli atti cioè, in cui il Capo dello Stato deve costituzionalmente intervenire.

Quanto all’emendamento dell’onorevole Nobile, mi permetto di ricordare che quando ieri abbiamo parlato dei casi di impedimento del Presidente si è fatto esplicito riferimento al caso della messa in istato d’accusa del Presidente.

Per queste ragioni la Commissione non può accogliere le proposte degli onorevoli Benvenuti e Nobile.

Presidente Terracini. Onorevole Benvenuti, ella mantiene il suo emendamento?

Benvenuti. A me sembra che si debba tener conto delle considerazioni del collega onorevole Fuschini, il quale ha messo in relazione il problema della responsabilità costituzionale del Capo dello Stato con la creazione della Corte costituzionale. Sennonché tutto il ragionamento dell’onorevole Fuschini, nel merito del quale non entro, ha come premessa che esista il sindacato di costituzionalità e l’organo relativo.

Poiché a tutt’oggi quest’organo non è entrato nella Costituzione, io, onorevole Presidente, proporrei che la decisione sul mio emendamento sia rinviata in quella sede per esaminare se fra i soggetti attivi dell’azione di incostituzionalità debba stare come io ritengo, il Presidente della Repubblica e in quali condizioni.

Quindi rinvierei a quella sede la discussione e la votazione di questa materia.

Presidente Terracini. Onorevole Benvenuti, lei chiede che il suo emendamento sia rinviato a dopo che sia decisa la questione della Corte costituzionale. Ma osservo che, comunque, la Corte costituzionale, se sarà costituita, avrebbe un compito che nulla ha a che fare con la violazione della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica, perché la Corte dovrebbe controllare se le leggi sono o no costituzionali, mentre, quando si parla di violazione della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica, ci si riferisce agli atti del Presidente indipendentemente dalla formazione delle leggi e quindi dal loro contenuto. Comunque la Commissione si è pronunciata circa la sua proposta.

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei far rilevare che l’Alta Corte costituzionale giudica anche dei Ministri. Quindi un certo riferimento vi può essere con quello che l’onorevole Benvenuti propone. Si tratta di vedere, se il Presidente della Repubblica (io non sarei di questa opinione) possa promuovere azione di incostituzionalità; mentre d’altra parte potrebbe egli essere oggetto di giudizio di incostituzionalità. La proposta Benvenuti di rinvio è opportuno sia accolta.

Presidente Terracini. Faccio osservare che il rinvio dell’emendamento implicherebbe anche il rinvio dell’esame del secondo comma dell’articolo in discussione.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Io penso che, nel momento in cui si stanno stabilendo le responsabilità del Presidente della Repubblica e, nello stesso tempo, si considera la possibilità di renderlo responsabile per violazioni della Costituzione, il principio sul quale dovrebbe poggiare l’eventuale sua responsabilità debba essere subito stabilito, e debba essere subito stabilito indipendentemente dalle riserve e dalle considerazioni dell’onorevole Fuschini. S’intende che la responsabilità per violazione della Costituzione dev’essere limitata ai casi in cui sussista una responsabilità personale e dolosa del Presidente della Repubblica.

Ove invece si tratti di una responsabilità puramente fondata sul fatto che egli completa, in base alla Costituzione, l’operato delle Assemblee, allora non vi sarà una responsabilità punibile.

Ove noi rimandassimo la questione a quando sarà discussa l’istituzione dell’Alta Corte costituzionale, potremmo creare l’organo diretto a correggere le violazioni della Costituzione, ma lasciare impunite le violazioni commesse e volute dal Presidente.

Siccome poi la valutazione cui si dovrà procedere per decidere se vi sia una tale violazione che determini o no l’opportunità di una denuncia, sorgerà solo di fronte ai casi pratici, toglierei la formula «sarà denunciato » e metterei «può » essere denunciato, così come è detto ora nell’articolo 85.

Presidente Terracini. Prego l’onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Cerchiamo d’intenderci. Onorevole Benvenuti, se lei insiste perché sia modificato il testo dell’articolo 85, la Commissione deve respingere il suo emendamento e chiedere che si voti l’articolo 85, per le ragioni dette dall’onorevole Tosato, perché verremmo a creare una figura di Capo dello Stato diversa da quella che abbiamo voluto. L’onorevole Benvenuti, sia pure per un nobile scrupolo di tutela della costituzionalità, verrebbe a distruggere la figura del Capo dello Stato che abbiamo delineato. Se si vota ora l’articolo 85 nel nostro testo, non abbiamo difficoltà acché sia a suo tempo, a proposito della Corte costituzionale, esaminato se e come sarà possibile un intervento del Capo del Governo. Rinvio dell’emendamento Benvenuti, per quella parte che può coesistere con l’articolo 85, va bene; ma non rinvio dell’articolo 85. Bisogna dunque, la prego, che ella rinunci alla prima parte del suo emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Benvenuti, mantiene il suo emendamento?

Benvenuti. Ritiro la prima parte. Quanto alla seconda, mi riservo di ripresentarla in sede di garanzie costituzionali.

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Benissimo.

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, lei mantiene il suo emendamento?

Fuschini. Io ho ascoltato le ragioni che ha addotto l’onorevole Tosato. Ritengo che la sua dichiarazione possa tradursi in una formula da inserirsi nel testo della Costituzione nel senso che si dica: «violazione dolosa della Costituzione ».

Se la Commissione accetta la inclusione della parola «dolosa » io ritiro il mio emendamento.

Presidente Terracini. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

Tosato. La Commissione accoglie l’emendamento in via di raccomandazione, accettandone il concetto, sul quale siamo d’accordo. Si tratta di trovare la formula più opportuna.

Bettiol. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bettiol. Presenterò un emendamento all’articolo 85, perché mi pare, in sostanza, che nel secondo comma dove è detto: «tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione » i fatti non siano specificati. Bisognerebbe mantenere per il Presidente della Repubblica un principio di libertà, fondamentale per tutti i cittadini, dal più umile a quello che è più in alto nella gerarchia politica. Vorrei che questo articolo suonasse un po’ diversamente, nel senso che si dicesse «tranne che per i delitti di alto tradimento », in modo che ci si richiamasse ai delitti di «alto tradimento », quei delitti che sono pubblicati nel Codice penale sotto un apposito titolo.

Vorrei anche che si dicesse «o per attentato alla Costituzione », perché la formula «violazione della Costituzione », anche se si specifica che si tratta di violazione dolosa, non configura un reato. Nel Codice penale, invece, esiste un articolo particolare nel quale si parla di «attentato alla Costituzione ».

Quindi credo che dal punto di vista tecnico e politico sia più felice la mia espressione che quella contenuta nel progetto di Costituzione, per cui, ripeto, propongo che si dica al secondo comma dell’articolo 85 «tranne per i delitti di alto tradimento o per attentato alla Costituzione ».

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole Bettiol, sono le formule costituzionali consuete. Si tratta di questo: noi non possiamo lasciare che la nostra Costituzione non dica una parola delle violazioni della Costituzione che il Presidente della Repubblica può compiere. È vero che il Presidente è irresponsabile, e che la responsabilità dei suoi atti è dei Ministri che li controfirmarono; ma vi possono essere dei casi nei quali il Presidente agisce senza chiedere la controfirma, e viola la Costituzione; o altri atti predeterminati da lui, personalmente, sia pure con l’assenso dei Ministri; per violare la Costituzione; ed allora deve esser colpito. Né basterebbe dire «alto tradimento », che è ipotesi più specifica; mentre vi sono altre violazioni, che meritano di esser colpite.

Sembrerebbe giusto che fossero colpite solo le violazioni dolose, o anche solo quelle dove è colpa grave, non le altre semplicemente colpose; ma è un punto che, per la sua espressione giuridica, dovrei ancora meditare.

Debbo poi osservare, su un altro punto, all’onorevole Bettiol che, in giudizi di violazione della Costituzione, e di denuncia, a tale effetto, del Presidente della Repubblica, non occorre che il Presidente della Repubblica incorra in una rubrica di reato specificato dalla legge penale. In materie analoghe, per giudizi di Ministri all’Alta Corte (e cioè al Senato) durante lo Statuto albertino, si è ritenuto â— ed Orlando ha scritto al riguardo una pagina ammirabile â— che vi possa esser giudizio e condanna anche per atti non rubricati appositamente nel Codice penale; ma che implichino violazione costituzionale. E del resto la rubrica è qui: nella disposizione della Costituzione, che cercheremo di precisare in sede di revisione e coordinamento.

Pregherei l’onorevole Bettiol di non insistere nel suo emendamento.

Presidente Terracini. L’onorevole Sicignano, insieme con l’onorevole Musolino, ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sostituire le parole: per violazione della Costituzione,  con le altre: per azione contro la Costituzione ».

L’onorevole Sicignano ha facoltà di svolgerlo.

Sicignano. Ho creduto di presentare questa mia modifica, alla quale avevo per altro pensato molto tempo fa, perché dallo svolgimento della discussione mi sono accorto che l’Assemblea vuole formulare un concetto più chiaro e preciso di quello che si legge nel progetto, il quale parla semplicemente di violazione della Costituzione.

Ora poiché si è detto che questa violazione della Costituzione potrebbe indurre a gravissimi provvedimenti, col deferimento ad una speciale Corte di Giustizia del Presidente della Repubblica; io credo che questo concetto vada formulato nei termini da me precisati, perché il concetto espresso dalla parola azione include l’altra di dolo ossia azione voluta scientemente.

Perché un’azione contro la Costituzione implica e contiene sicuramente il concetto della volontarietà dell’atto compiuto dal Presidente della Repubblica. Non qualunque involontaria violazione della Costituzione, che potrebbe essere eventualmente consumata anche dalle normali Camere legislative, può far sottoporre il Presidente della Repubblica a questo grave procedimento, ma soltanto un’azione con la quale egli viola la Costituzione e pertanto la sovranità popolare e le pubbliche libertà.

Soltanto in questi casi si può dire che il Presidente della Repubblica si pone contro la Costituzione dello Stato; e soltanto in questi casi potremmo chiedere che si ricorra a questo gravissimo provvedimento, e che il Presidente della Repubblica non sia più degno di coprire l’altissima carica. Perciò prego di accettare questa precisazione che dà una maggiore chiarezza al concetto che vogliamo esprimere.

Bozzi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Io non intendo fare un emendamento, ma intendo chiedere una spiegazione senza la quale mi troverei in difficoltà nel votare. Qui si prevede la irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

Io domando: per gli atti illeciti, per i reati, che il Presidente può compiere fuori dell’esercizio delle sue funzioni, esiste una regolamentazione o no?

Tosato. No!

Bozzi. Se, per esempio, il Presidente della Repubblica guida un’automobile, investe una persona e l’uccide può essere o no processato?

Presidente Terracini. Di questo si dovrebbe parlare in sede di Commissione.

Bozzi. Io noto come dicevo che vi è una grave lacuna, ed è bene che l’Assemblea lo sappia. Metto da parte l’idea del delitto doloso; ma per i reati colposi, per le contravvenzioni, il Presidente può essere chiamato in giudizio. Ci si dovrà richiamare per analogia all’immunità prevista per i deputati, ma vi potrà essere un giudice che constaterà che l’immunità è prevista per i deputati e i senatori e non per il Presidente della Repubblica. Il problema è di responsabilità: secondo me, va risolto. Noto questa lacuna. Non faccio un emendamento, ma richiamo l’attenzione dell’Assemblea su questo punto.

Presidente Terracini. L’onorevole De Martino propone di sostituire la forma negativa dell’articolo 85 con una forma positiva e cioè:

«Gli atti del Presidente della Repubblica sono validi se controfirmati, ecc. ».

L’onorevole De Martino ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

De Martino. Rinunzio a svolgerlo.

Presidente Terracini. Prego l’onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione a proposito dell’emendamento Sicignano.

Tosato. Prego l’onorevole Sicignano di non insistere nel suo emendamento, perché la formula «violazione della Costituzione » è una formula ormai comune, rispetto alla quale non vedo nessuna ragione di modificazioni. In una Costituzione non si possono fare tutte le precisazioni che si vorrebbero.

Desidero rispondere a una domanda dell’onorevole Bozzi. Perché il progetto di Costituzione non parla della responsabilità del Presidente per atti che non si connettono all’esercizio delle sue funzioni? L’onorevole Bozzi sa perfettamente che abbiamo discusso la questione in sede di Commissione, e ne abbiamo discusso ampiamente. Siamo giunti alla conclusione che non era opportuno stabilire a questo proposito una norma precisa. Si tratta dei reati compiuti dal Presidente fuori dell’esercizio delle sue funzioni.

È evidente che per questi reati egli è responsabile. Questo almeno il punto di vista della Commissione. Ma noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia stabilire l’improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato, sia assimilare a questo proposito il Presidente ai membri delle Camere, attribuendogli le medesime immunità.

Preti. Chiedo di parlare per un chiarimento.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Chiedo se votando questo comma si pregiudichi la questione del decreto di scioglimento delle Camere. Cioè, se noi votando secondo quanto ci viene proposto e stabilendo che ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, intendiamo dire che anche il decreto di scioglimento delle Camere deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio, di guisa che questi ne assume la responsabilità? Oppure no?

Tosato,  Relatore. Senz’altro.

Preti. Dunque votando in questo modo pregiudicheremo senz’altro la votazione dell’articolo 84.

Presidente Terracini. L’onorevole Tosato ha facoltà di rispondere.

Tosato. Nessun atto del Presidente può essere posto in essere senza la controfirma del Ministro responsabile.

D’altra parte, se la Costituzione assicura al Presidente il potere di scioglimento, è evidente che questo potere può essere posto in essere dal Presidente della Repubblica in quanto ci sia il Ministro che ne assuma la responsabilità.

Preti. L’interpretazione data dall’onorevole Tosato mi conferma che noi pregiudichiamo l’articolo 84. Infatti dello scioglimento delle Camere non deve essere propriamente responsabile il Primo Ministro, dato che questo atto, così come la designazione del Presidente del Consiglio, costituisce una effettiva decisione del Presidente della Repubblica.

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi dispiace di dover fare un’osservazione. Si ha pienamente diritto di discutere, ma a questo modo si va all’infinito.

Gli emendamenti, dice il Regolamento, devono essere presentati due giorni prima, o in caso diverso con dieci firme; e la Commissione ha diritto di chiedere il rinvio per quelli che vengono presentati all’ultima ora.

Finora non ci siamo valsi di questo diritto. Ma, se continua la pioggia di emendamenti all’ultima ora, dovremo chiedere il rinvio, perché, anche su questioni puramente tecniche, non si può decidere su due piedi.

L’onorevole Bozzi si è riservato di presentare una formulazione concreta per la questione se il Presidente della Repubblica sia perseguibile o no per reati commessi fuori dell’esercizio delle sue funzioni. Presenti le sue proposte, e le esamineremo. Non so se, come si è accennato, potrebbe adottarsi la garanzia di una autorizzazione del Parlamento per dar corso al giudizio penale. Mi pare istituto non adeguato.

Bozzi. E per i deputati?

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. Pei deputati e senatori è un’altra cosa. Qui è in giuoco il Capo dello Stato; e se vi deve essere espressa garanzia, dovrebbe essere un’altra. Ma riparleremo a parte della questione, quando discuteremo dell’emendamento che l’onorevole Bozzi presenterà; ed allora vedremo se mettere una garanzia o no.

Costa. Ma nell’articolo 65 si è provveduto per i deputati ed i senatori!

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. L’onorevole Preti osserva che non si può approvare l’articolo 85, senza decidere implicitamente sull’articolo 84, che abbiamo rinviato. Non mi sembra; si potrebbe, ammesso il principio generale della irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti controfirmati dai Ministri, ammettere una sola eccezione, lo scioglimento delle Camere, in cui non vi sarebbe controfirma, e vi sarebbe quindi responsabilità. Ma l’onorevole Preti è recisamente contrario alle funzioni che sarebbero «prerogative » del Capo dello Stato; e mi sembra che non dovrebbe ammettere eccezione al principio dell’articolo 85, anche nel caso dell’articolo 84.

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall’onorevole Ruini, nel senso cioè che il problema da me sollevato non è pregiudicato dalla votazione del secondo comma dell’articolo 85, che riguarda un altro ordine di problemi, cioè la responsabilità del Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni.

Io, se lei consente, onorevole Presidente, mi riservo di presentare domani un emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Bozzi, naturalmente non si tratterà di un emendamento all’articolo 85, ma di un articolo aggiuntivo.

Bozzi. Evidentemente.

Presidente Terracini. Allora concludiamo. Onorevole Costa, per l’emendamento da lei presentato resta inteso che, a seconda della decisione che si prenderà sull’articolo 86 esso acquisterà validità o meno.

Onorevole De Martino Carmine: la proposta da lei presentata sarà presa in considerazione dal Comitato nella redazione definitiva del testo della Costituzione. Lei, onorevole Sicignano, insiste nel suo emendamento?

Sicignano. Non insisto.

Presidente Terracini. E lei, onorevole Bettiol?

Bettiol. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Passiamo alla votazione del testo dell’emendamento Perassi accettato dalla Commissione come sostitutivo del primo comma dell’articolo 85:

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.

«Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge, devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Voteremo questi due commi separatamente. Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

E adesso passiamo al secondo comma del testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione ».

A questo comma l’onorevole Bettiol ha proposto di sostituire alle parole: «tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione », le altre: «tranne che per i delitti di alto tradimento e per attentato alla Costituzione ».

La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Pongo ora in votazione la prima parte di questo secondo comma, nel testo della Commissione:

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte nella formulazione Bettiol:

«tranne che per i delitti di alto tradimento e per attentato alla Costituzione ».

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Pongo in votazione il testo della Commissione:

«tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione ».

(È approvato).

Onorevole Fuschini, le chiedo se mantiene il suo emendamento a questo comma, tendente ad aggiungere la parola «dolosa » dopo «violazione ».

Fuschini. Sono ossequiente alla dichiarazione che ha fatto la Commissione e aderisco alla sua proposta.

Presidente Terracini. Passiamo ora all’ultimo comma dell’articolo 85.

Faccio presente che l’onorevole Nobile ha presentato una proposta soppressiva di tutto il comma. Chiedo all’onorevole Nobile se mantiene la sua proposta.

Nobile. La ritiro.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l’ultimo comma con l’emendamento Crispo nella forma accettata dalla Commissione:

«In tali casi è messo in stato di accusa dalle Camere riunite a maggioranza assoluta dei loro membri ».

(È approvato).

L’articolo 85 risulta nel suo complesso così approvato:

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio.

 

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

«In tali casi è messo in stato di accusa dalle Camere riunite a maggioranza assoluta dei loro membri ».

 

(Mia nota: come si vede ci si avvia alla definizione degli artt. 89 e 90 dell’attuale Costituzione. Infatti la prima parte che ho contraddistinto da uno spazio, formerà nella sua sostanza l’art. 89. bdm)

( Mia nota: ed ecco il testo che si avvicina ancora di più  a quello attuale. bdm):

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(Mia nota: come si vede ci si avvia alla definizione degli artt. 89 e 90 dell’attuale Costituzione. Infatti la prima parte che ho contraddistinto da uno spazio, formerà nella sua sostanza l’art. 89. bdm)

(Mia nota: l’attuale ha “membri” anziché “componenti”, la scelta   sarà fatta nel testo definitivo. bdm)

[Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l’Assemblea Costituente provvede al coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all’articolo in esame, mentre si rimanda alle  appendici  generali per il testo completo della discussione.]

Ruini,  Presidente della Commissione per la Costituzione. […] All’articolo 90, per la messa in accusa del Presidente della Repubblica, l’Assemblea fece ogni riserva sulla formula di deferimento, oltreché per alto tradimento, «per violazione della Costituzione ». Si osservò che era troppo poco; si pensò di mettere violazione «grave » o «dolosa »; ma si trovò che anche questa non era soddisfacente, e si incaricò il Comitato di trovare una migliore formulazione. Esaminati tutti i lati della questione, noi riteniamo di ricorrere all’«attentato alla Costituzione », che era nello statuto italiano, ed in tante altre Carte. Il consenso, nell’adunanza dei capigruppo, e qui dell’Assemblea, è pieno, e senza obiezioni.

(Mia nota: di seguito è riepilogata la storia dell’art. 90 che abbiamo seguito nei dettagli fino a qui. bdm)

Evoluzione dell’Articolo

Il  4 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione.

In questo caso, su accusa dell’Assemblea Nazionale, dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sarà giudicato dalla Corte costituzionale ».

***

 

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 85.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio dello sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi può essere messo in istato di accusa dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

***

Il  23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dalle Camere riunite a maggioranza assoluta dei loro membri ».

***

 

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

***

 

Testo definitivo dell’articolo:

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

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