Pm buoni e Pm cattivi23 Ottobre 2009 Per capire l’enorme potere affidato ai procuratori della Repubblica (i Pm) porto un caso personale, non prima però di avervi edotti su ciò che la Costituzione e il Codice di procedura penale sanciscono in materia. “112. â— Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Un precedente articolo, il 109, sempre della Costituzione, stabilisce: “109. â— L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. Ora andiamo a vedere il Codice di procedura penale, art. 50: “Art. 50. Azione penale. Vikipedia riassume qui: “Nell’ordinamento italiano l’azione è esercitata dal pubblico ministero una volta iscritta la notizia di reato e compiute le indagini preliminari. Ed ecco il mio caso. Il reato è certo. Il 21 aprile 2009 decido di denunciare l’accaduto alla Procura della Repubblica di Lucca, allegando la documentazione relativa, compreso l’estratto conto da cui si evincono i due importi di euro 196 ciascuno addebitatimi (mi sono state addebitate, addirittura, due volte euro 196 per il totale, appunto, di euro 392). Se avete letto bene quanto scrive Wikipedia, oggi io sono totalmente nelle mani della Procura della Repubblica di Lucca, la quale, nonostante la obbligatorietà dell’azione penale, può decidere, a prescindere dalla mia volontà di avere giustizia, se perseguire o far decadere il reato. Portando a giustificazione la mole di lavoro arretrato, potrebbe, cioè, trascurare la pratica e far decorrere i termini della prescrizione. Ripeto quanto, in proposito, si legge in Wikipedia: “Nel sistema giuridico italiano i tempi di attesa per l’avvio di una causa e la durata media di un procedimento civile e penale possono portare alcuni processi pendenti oltre i termini di prescrizione. L’obbligatorietà dell’azione penale non è in questo senso garanzia dell’effettivo svolgimento dei processi e della certezza della pena. Nasce da queste preoccupanti parole il mio convincimento che il potere enorme affidato ai Pm è incontrollabile. Io posso avere o non avere giustizia a seconda se il giudice decide o non decide di far trascorrere i termini di prescrizione, e non ho, per giunta, nessuno strumento per obbligarlo a rispettare il dettato della Costituzione. Lui avrà sempre ragione, ed io torto. Non può sussistere, a mio avviso, la discrezionalià sull’osservanza di un precetto costituzionale: l’obbligatorietà dell’azione penale deve essere rispettata nei fatti e anche nei comportamenti. Dovrebbero prevedersi forti sanzioni disciplinari per quei giudici che lasciano per negligenza trascorrere i termini di prescrizione  per qualunque specie di reato. Inoltre: il Pm, se dovesse rinunciare, trascurando la pratica, all’obbligatorietà dell’azione penale, verrebbe addirittura a incoraggiare e favorire di fatto la grande azienda, consentendole di poter continuare impunemente a compiere lo stesso reato nei confronti di altri cittadini. E, forse, è proprio su questo che conta l’azienda che mi ha imbrogliato, e probabilmente ha imbrogliato e imbroglierà altri come me. Un Pm, a mio avviso, dovrebbe invece adoperarsi per evitare tutto ciò, lanciando un messaggio inequivocabile a chi commette un reato. Ossia: l’autore di un reato deve sapere che ne renderà conto ineludibilmente davanti alla legge, senza alcuna possibilità di farla franca. Staremo a vedere. Letto 1632 volte. | ![]() | ||||||||||
Commento by giuliomozzi — 26 Ottobre 2009 @ 10:23
Tre cose, Bartolomeo:
1. Ovviamente, il pm potrebbe anche – esaminata la tua denuncia – decidere che non c’è stato nessun reato. Voglio dire: se ti viene proposto un cattivo affare e tu lo accetti, non necessariamente c’è una truffa.
2. Tu, esattamente, per che cosa hai denunciata la “nota azienda”?
3. Ti informo che nei piani dell’attuale presidente del consiglio c’è appunto l’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 26 Ottobre 2009 @ 14:54
1 – 2 – Il reato c’è, Giulio. Non volevo entrare nei particolari per non tediare.
Questa grande azienda mi chiede un appuntamento per illustrare l’offerta. L’incontro avviene, fra l’altro, alla presenza di mio fratello Mario. Dico al consulente (di cui possiedo ancora nome e cellulare) che io ho 2 linee telefoniche con un solo contratto e con un solo numero. Domando se la sua azienda può fare la stessa cosa, perché altri precedenti contatti (telefonici) con la stessa avevano esclusa questa possibilità , dicendomi che sarebbe stato necessario stipulare due contratti: quindi loro stessi sconsigliavano l’operazione, perché più costosa della mia situazione attuale. Addirittura precisavano che le due linee (nate da due contratti) avrebbero anche avuto numeri diversi.
Faccio presente tutto curriculum al consulente, che mi assicura che le cose sono cambiate e tutto ciò ora è possibile. Ho conservato il foglio dei suoi calcoli manuali, con il quale mi dimostrava il risparmio, peraltro invitante.
Avuto assicurazioni, procediamo alla stipula della Promessa di abbonamento.
Il consulente mi comunica che c’è un’altra agevolazione per chi diventa cliente dell’azienda: ossia, c’è la possibilità di avere ad un prezzo conveniente speciali cellulari che consentono a coloro che li possiedono di telefonarsi gratuitamente. Sono cellulari che appartengono alla stessa grande azienda telefonica. Vanno però pagati a parte. Devo firmare un altro modulo che si chiama “Modulo di richiesta del servizio di portabilità del numero mobile” e scrivervi il numero della mia carta di credito. Faccio tutto questo, ordinando anche quattro cellulari. Ci salutiamo. Era il 3 ottobre del 2008.
Il giorno dopo un tarlo mi rode nel cervello. Mi domando: Perché tutti in precedenza mi dicevano che non era possibile avere due linee con un solo contratto ed ora il consulente mi dice di sì? Telefono alla Centrale dell’azienda e mi viene confermato da una certa Loredana che non è possibile avere due linee con un solo contratto e quel consulente ha sbagliato.
Dico subito che disdico il contratto. Poi mi reco nell’ufficio aziendale di Lucca per confermare l’annullamento, che mi viene assicurato. Per maggior sicurezza l’8 ottobre decido di spedire una e-mail per confermare l’annullamento. Il 9 ottobre ricevo la segnalazione dalla banca che mi sono stati addebitati euro 196 per i 4 cellulari, che non ho ricevuti e che avevo annullati anche con una email del giorno precedente. Faccio dunque il 9 ottobre un’altra e-mail segnalando l’addebito illecito; non solo, ma alle ore 15,25 parlo con una certa Ilaria (Roma) e le segnalo l’accaduto. Controlla al computer e mi assicura di avere annullato tutto. Così succederà con un’altra telefonata avuta con una certa Valentina l’11 ottobre alle ore 11,35.
Il 14 ottobre ricevo una email: “in merito alla sua segnalazione, la informiamo che il sistema prevede il pagamento immediato tramite carta di credito per l’acquisto dei terminali al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui, per vari motivi, l’attivazione non dovesse poi avvenire (come nel suo caso) si emetterà un rimborso per restituirle l’importo preso dalla carta di credito.
Per questa ragione, le chiediamo la cortesia di inviare un fax al nr. (omissis) con il quale richiedere il rimborso dell’importo prelevatole.”
Senonché mi accorgo che il 16 ottobre c’è stato sul mio conto
un altro addebito dello stesso importo di euro 196. Torno a parlare con l’agenzia di Lucca che mi assicura di aver interessato la responsabile regionale per la restituzione del complessivo importo di euro 392.
Così torno a scrivere e-mail e raccomandate all’azienda ma senza risultato.
Finché con un ultimo fax del 12 aprile 2009 minaccio di rivolgermi alla procura della Repubblica di Lucca.
Ancora silenzio. Allora il 21 aprile indirizzo la denuncia alla procura della Repubblica.
Questi sono i fatti, Giulio. Il reato è evidente.
La mia denuncia non riguarda tanto il recupero dei 392 euro (cifra modesta per ricorrere ad una azione giudiziaria), quanto la convinzione che se lo stesso comportamento è stato dall’azienda tenuto in altri casi, esso si configurerebbe come una truffa di ben più ampie proporzioni.
Il dubbio è forte, visto che a tuttoggi non ho ricevuto la restituzione della somma, nonostante abbia fatto i miei passi (numerosi) nei confronti dell’azienda.
3 – sono contrario ovviamente all’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale