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L’art. 88 della Costituzione: scioglimento di una sola Camera.

15 Novembre 2010

L’opposizione si potrebbe avvalere della tesi che si può trovare qui, secondo cui la previsione dell’art. 88, in forza della quale il presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera, è stata cancellata dalla legge costituzionale del 1963, resasi necessaria per uniformare le scadenze dei due rami del parlamento (“Del resto casi di scioglimento di una sola Camera, seppur propriamente tecnici, si sono verificati nel 1953, nel 1958 e nel 1963: con tali scioglimenti si ovviava alla differente durata (allora prevista, prima della successiva modifica costituzionale: legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2) della Camera e del Senato, cinque anni per la prima e sei per il secondo, così da poter svolgere contestualmente le consultazioni elettorali.â€).

Come si legge, sebbene al fine di uniformare di fatto le scadenze delle due Camere, che avevano differente durata, la prassi di sciogliere prima della sua scadenza costituzionale una delle due Camere è stata già adottata e dunque non è del tutto una novità.

Ritengo, perciò, che se questa via risulterà all’analisi del capo dello Stato (ovviamente, dopo aver ricevuto richiesta esplicita dal presidente del Consiglio) la via migliore per non trovarsi di fronte a risultati elettorali ingovernabili, tale strada possa essere intrapresa. Stabilità e governabilità sono sempre beni preziosi, ma lo sono di più in questo particolare momento dell’economia mondiale. Il precedente di Prodi dell’inizio del 2008 non aveva questa forte motivazione.

Quanto durerebbe il mandato della nuova Camera? Dovrebbe essere limitato, secondo me, alla restante durata della legislatura. Ciò avviene per i parlamentari che subentrano ad un altro, ad esempio deceduto, e ciò avviene in tutti gli organi collegiali quando un componente viene sostituito per ragioni varie da un altro.

Dunque, restando in piedi il Senato fino al 2013, sarebbe rispettoso, proprio in conformità allo spirito della legge del 1963, uniformare al 2013 anche la durata della nuova Camera.

A mio avviso, nulla osterebbe a questa scelta, che sarebbe quella, come ho già scritto in altro articolo, che meglio tutelerebbe la stabilità e la governabilità in un momento del tutto speciale.

Ma l’opposizione contrasterà, ovviamente, questa tesi e sosterrà l’assunto che la previsione dell’art. 88 è stata cancellata dalla legge uniformatrice del 1963.
È una tesi presente in dottrina:

“Nonostante la mancata modifica di tale articolo costituzionale, si è giunti alla conclusione che la riforma del 1963 ha introdotto nel sistema precedente delle modifiche così radicali e sostanziali da indurre a sostenere, forse, troppo audacemente, che “essa ha anche implicitamente abrogato l’articolo 88 della Costituzione, appunto, lì dove esso prevede la possibilità di sciogliere anche una sola delle assemblee elettive.
A ritenere tuttavia la costituzionalità dell’ipotesi di scioglimento di una sola Camera, essa sembra che non possa che riguardare il buon funzionamento, una situazione di disfunzione della stessa: la Camera “non funzionaâ€, cioè non riesce a svolgere il proprio compito per motivi esclusivamente interni ad essa.
†(qui e qui)

Sta di fatto, comunque, che il primo comma dell’art. 88 non è stato formalmente modificato (ancora vi sta scritto: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.â€). Se se ne dovesse dedurre da parte delle opposizioni che la legge del 1963 ha abrogato quella parte relativa alla potestà di sciogliere una sola Camera, l’opposizione dovrebbe per conseguenza chiudere l’annosa querelle circa il riflesso costituzionale della nuova elegge elettorale n. 270 del 21 dicembre 2005, secondo la quale gli elettori eleggono programmi, maggioranze e presidente del Consiglio, ed ammettere che questo riflesso c’è e c’è stato.

Il fatto, poi, che la legge del 1963 sia di rango costituzionale e quella del 2005 sia di rango ordinario poco inerisce, visto che la legge costituzionale del 1963 si limita ad uniformare la durata delle due Camere e non va a toccare (altrimenti lo avrebbe fatto) la potestà di sciogliere anche una sola Camera.

Dunque l’interpretazione di dottrina sarebbe enormemente forzata, e ove la si volesse far valere, chi lo farebbe approverebbe implicitamente anche l’incidenza costituzionale della legge elettorale del 2005, sebbene di rango ordinario, la quale invece molto esplicitamente innova rispetto alla legge elettorale precedente, introducendo dettagliate modalità nelle procedure e nei risultati delle elezioni.

Infatti, mentre nella legge costituzionale del 1963 l’abrogazione non viene espressa e nemmeno può considerarsi implicita, trattando essa unicamente la uniformità della durata delle due Camere, la legge elettorale ordinaria del 2006 indica esplicitamente nuove modalità da seguire in caso di elezioni.

Se di forzature si deve parlare, si deve ammettere che la prima, quella riferentesi alla legge del 1963, è fortemente arbitraria, mentre quella che si riferisce alla nuova legge elettorale del 2005 è fortemente logica.

Farà bene, dunque, l’opposizione a non darsi la zappa sui piedi.

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1 commento

  1. Commento by Mario Di Monaco — 15 Novembre 2010 @ 11:47

    Siamo ancora una volta alle prese con l’annoso problema di dover ricorre ad acrobazie interpretative di una carta costituzionale inadeguata che blocca il paese e che ci si ostina a non voler modificare.

    Se penso a cosa accadrebbe nel caso in cui le elezioni dovessero determinare nelle due camere due diverse maggioranze mi vengono i brividi.

    La governabilità del paese, già complicata con maggioranze omogenee, diventerebbe impossibile.

     

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