Processo Mills: la Cassazione bacchetta Milano26 Febbraio 2010 La sentenza della Cassazione di ieri sera ha già aperto un dibattito che verosimilmente ci terrà occupati chi sa per quanto tempo. Un dibattito che però non è destinato a modificare di un ette le posizioni già manifestate in precedenza dai due schieramenti: l’uno contro Berlusconi e l’altro pro Berlusconi. Perché, sebbene la decisione della Cassazione riguardi la persona di David Mills, sempre di Berlusconi si finisce per parlare in questo Paese. Se la vicenda Mills non fosse stata collegata a Berlusconi, nessuno avrebbe seguito il caso, ed oggi non ne staremmo qui a parlare. Mills sarebbe rimasto per tutti uno sconosciuto che si è trovato per qualche marachella a fare i conti con la giustizia italiana. Punto e basta. Invece bisogna parlarne, anche perché l’opposizione aveva fatto molto assegnamento su un esito diverso di questa sentenza. E non ci sta. Di Pietro grida: È una vergogna!” (qui). Naturalmente si darà la stura ad libitum ad analisi e interpretazioni che lasceranno il tempo che trovano, giacché nei fatti, grazie alla prescrizione, una sentenza di condanna a carico di Mills non c’è, e quella che era stata emessa in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano è stata cassata, senza alcun rinvio. C’è una frase a cui si potranno appigliare i denigratori di Berlusconi, questa, pronunciata dal procuratore generale della Cassazione, Gianfranco Ciani: «non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills ». Una frase significativa che, seppure darà adito a molte discussioni, non è una condanna. La sola condanna esplicita che viene dalla Cassazione è questa, riportata qui: “La Corte ha però condannato Mills al pagamento del risarcimento a Palazzo Chigi di 250 mila euro per danno all’immagine dello Stato e 10 mila euro per le spese processuali.” Pagate queste somme, Mills avrà chiuso i conti con la giustizia italiana. Quale conseguenza avrà la sentenza della Cassazione sul procedimento che si aprirà sulla stessa materia sabato 27 febbraio a carico di Berlusconi saranno i suoi legali a valutarlo e a ricercare i molti cavilli per difendere il loro assistito. A me preme sottolineare di questa sentenza due passaggi contenuti nella requisitoria del procuratore generale Gianfranco Ciani, così come li leggo, sempre qui. Il primo è il seguente: “«Non c’è dubbio – ha detto il pg nella sua requisitoria – che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari si verifica l’11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey ». Per il pg, dunque, è dall’11 novembre 1999 che decorrono i termini di prescrizione e non a partire dal 29 febbraio 2000, come ritenuto invece dai giudici della Corte di appello di Milano.” Il che significa che la ricostruzione fatta dalla Corte di Appello di Milano non è stata riconosciuta accettabile, ed è stata quindi respinta. Il secondo è ancora più importante, dal punto di vista politico, più che giuridico. Scrive il procuratore generale: “«quando c’è incertezza sulla data di commissione di un reato, da sempre vale la regola del favor rei: e il decorrere della prescrizione va fissato nel momento più favorevole all’imputato »” Da sempre, scrive il procuratore generale. Da sempre, ripeto io. E allora perché la Corte di Appello non ha applicato questa regola? È un rilievo non di poco conto che il procuratore generale ha indirizzato ai suoi colleghi di Milano, come per dire: Voi non sapete fare il vostro mestiere. E la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Riunite, ha fatto suo questo rilievo nel momento in cui ha sancito la prescrizione ed ha annullato la sentenza di condanna, senza rinvio. Il procuratore generale, ed anche la Cassazione, sanno bene però che l’impreparazione dimostrata dai giudici di Milano era solo finzione. Essi hanno giocato sporco, sperando di farla franca. Ma questa volta hanno trovato sulla loro strada qualcuno non disposto a giustificarli e a coprirli. Al di là delle discussioni che si apriranno su questa sentenza, la sola cosa, dunque, che non potrà dar luogo a cavilli e sottigliezze (se non in malafede) è proprio la bacchettata che è stata assestata sul dorso delle mani dei giudici milanesi, i quali, anziché applicare la legge e le regole in uso da sempre, ne hanno fatto carta straccia a fini politici, ossia per arrivare a colpire, attraverso Mills, Silvio Berlusconi. A tanto arriva l’odio antiberlusconiano! La partita non è finita. Senz’altro i giudici milanesi se la sono legata al dito, e da sabato 27 giocheranno la rivincita. La domanda è: Truccheranno ancora una volta le carte? Articoli correlati”La prova delle menzogne” di Giuseppe D’Avanzo. Qui.“Ecco la mia verità sull’avvocato inglese” di Silvio Berlusconi. Qui. “Silvio perseguitato, ma nessuno paga” di Claudio Borghi. Qui. “De Pasquale, il pm-bulldozer che vuole azzannare il Cav” di Luca Fazzo. Qui. “Mills, la Cassazione: reato prescritto”. Qui. “Caso Mills, svolta in Cassazione “Il reato è prescritto” Condanna annullata”. Qui. L’editoriale di Maurizio Belpietro. Qui. “Caso Mills, la Cassazione: “Sentenza annullata, reato prescritto” di Alessandra Bruni. Qui. “Ora la riforma della giustizia” di Davide Giacalone. Qui. Da cui estraggo: “La Cassazione fischia la scadenza del tempo: datando il reato al novembre del 1999 si constata l’intervenuta prescrizione. Se è vero per il corrotto, lo è anche per il corruttore. Anziché condannato, Berlusconi è prescritto per interposto Mills. E’ vero, non c’è, per Mills, l’assoluzione nel merito. Ma così come non si può essere un po’ incinte, neanche si può essere un po’ colpevoli. O lo si è, o non lo si è: senza sentenza di condanna, vale l’innocenza.” “Cassazione: «Mills fu reticente e favorì Berlusconi nei processi »”. Qui. Letto 2551 volte. | ![]() | ||||||||||
Commento by giuliomozzi — 26 Febbraio 2010 @ 11:02
Bart, a me pare che la frase da te citata:
«Non c’è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari si verifica l’11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey »,
implichi che l’11 novembre del 1999 è stata “consumata” una corruzione.
Giusto?
Commento by giuliomozzi — 26 Febbraio 2010 @ 11:17
Poi, Bart, penso che la storia potrebbe essere riassunta per sommissimi capi in questo modo:
1. C’è un processo, nel quale il presidente del consiglio dei ministri è imputato;
2. Il presidente del consiglio dei ministri fa fare una legge che accorcia i tempi della prescrizione (è la cosiddetta legge “ex Cirielli”, la 151 del 5 dicembre 2005 che modifica l’articolo 157 del Codice penale).
3. Il magistrato, che a processo in corso si vede accorciare i termini della prescrizione, s’inventa un espediente per ricuperare quattro mesi (cioè per situare il reato al 29 febbraio del 2000 e non all’11 novembre 1999).
4. La Cassazione stabilisce che l’espediente non si può usare.
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Commento by Bartolomeo Di Monaco — 26 Febbraio 2010 @ 14:07
Commento 1
Non sono parole mie, ma del procuratore generale della Cassazione Ciani, condivise dalla sentenza di ieri.
Commento 2
Il fatto grave non è tanto la Legge Cirielli (che ha avuto l’approvazione del Parlamento) ma il tentativo dei pm di posporre i termine di scadenza della prescrizione.
E’ qui che è arrivata la bacchettata. Ed ‘ qui che si può vedere confermato l’intento persecutorio nei confronti di Berlusconi.
In ogni caso, Giulio, sarà interessante leggere la sentenza. L’Avv. Ghedini ha risposto ai giornali che nel dispositivo reso noto ieri, non è stata raccolta l’affermazione del procuratore Ciani, secondo la quale: «non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills ».
Vedremo.
Commento by giuliomozzi — 26 Febbraio 2010 @ 15:33
Bart, ripeto la domanda. A me pare che la frase da te citata:
«Non c’è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari si verifica l’11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey »,
implichi che l’11 novembre del 1999 è stata “consumata” una corruzione.
Giusto?
(Le risposte possibili sono: Sì pare anche a me; No, a me non pare; Non so).
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 26 Febbraio 2010 @ 16:40
Giulio, la mia risposta stava qui:
“L’Avv. Ghedini ha risposto ai giornali che nel dispositivo reso noto ieri, non è stata raccolta l’affermazione del procuratore Ciani, secondo la quale: «non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills ». ”
“Proscioglimento nel merito” non può che riferirsi a “Non c’è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills” eccettera eccetera.
Dunque, il procuratore Ciani ha scritto duecose:
1 – “Non c’è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari”
2 – si verifica l’11 novembre del 1999
Questo secondo contenuto è stato recepito dalla sentenza, e quindi è diventato certo. Il primo contenuto per ora appartiene solo al procuratore Ciani che parla di corruzione, ma non sappiamo ancora se la sentenza ha condiviso questo punto di vista. E un procuratore generale non fa sentenze, ma esprime convincimenti, che possono anche risultare sbagliati (come ben si sa).
Se deve contare il mio punto di vista, anziché la sentenza, io posso dirti che dai resoconti di taluni giornali pare che non sia mai stato provato questo passaggio di soldi. Nei conti di Mills controllati dai pm appaiono grossi movimenti nessuno dei quali però offre la possibilità di risalire con certezza alla somma implicata nella corruzione.
Può essere che, essendo stata sancita la prescrizione e annullata la sentenza di secondo grado, non si arriverà mai ad appurare la verità.
Come al solito, prima di accusare delle persone, aspetto che ci sia una sentenza definitiva della magistratura (e a volte, come si è visto, non basta neppure quella), e in questo caso, ahimé, non ci potrà essere.
Quindi noi abbiamo un convincimento di un procuratore generale (che in questo supporta le due sentenze precedenti, una delle quali cassata), ma non abbiamo l’accertamento della verità da parte di una sentenza.
Vediamo se la lettura, nei prossimi giorni, della medesima offrirà qualche spunto in più.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 26 Febbraio 2010 @ 17:41
Leggo, Giulio, anche questo interessante articolo.
Commento by Ambra Biagioni — 26 Febbraio 2010 @ 18:17
Interessanti i commenti sul Legno
Naturalmente questo è pan buono per chi non ha altro scopo che coinvolgere Berlusconi nel malaffare, ma dal tuytto ci sono solo due deduzioni da fare :
1 – I Giudici, pur di voler dimostrare i loro teoremi, portano avanti o reiterano i processi, anche usando a piacere delle loro opinioni sul tempo e l’essenza del reato. Infatti ancora non sappiamo se il reato sia stato commesso in una data o nell’altra. Comunque per entrambe le date si è lasciato che andasse in prescrizione.
2 – Poichè la Cassazione, intervenuta per legge proprio per le discrepanze fra i due precedenti procedimenti, non dirà mai che si è speso a UFO il denaro pubblico e quindi non ha avuto altra scelta che sentenziare con il “latinorum” di Azzeccagarbugli.
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 27 Febbraio 2010 @ 12:55
Oggi un esauriente articolo qui.
Commento by giuliomozzi — 1 Marzo 2010 @ 10:59
Bart, ti chiedo di concentrarti. La mia domanda non concerne i fatti, ma solo il significato di una frase, indipendentemente da chi l’abbia pronunciata o scritta. A me pare che la frase da te citata:
«Non c’è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari si verifica l’11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey »,
implichi che l’11 novembre del 1999 è stata “consumata” una corruzione.
Giusto?
(Le risposte possibili sono: Sì, pare anche a me; No, a me non pare; Non so).
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 1 Marzo 2010 @ 11:37
Con la tua insistenza rischi poi di fare una figuretta.
Tutto il dibattito che si è svolto sui giornali si è riferito proprio alla frase pronunciata dal procuratore Ciani: “non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills.”
Questa frase significa (mi pareva palese), che il procuratore non ha trovato motivi sufficienti per richiedere il proscioglimento di Mills”. Ossia ha considerato che per sapere se Mills è colpevole occorre processarlo. E il processo non si può fare perché prescritto.
Quindi la mia risposta è: No, a me non pare. Il procuratore non afferma che è stata consumata una corruzione, ma che non ci sono elementi per prosciogliere Mills da questa accusa. Solo la celebrazione del processo può dare la risposta.
Ti ho segnalato ben due articoli in cui il ragionamento è ben sviluppato, e le motivazioni sono assai più valide a approfondite della sintetiica risposta che cerchi da me.
Io ti avevo risposto con qualche testimonianza in più , e più autorevole.
Oltre agli articoli che ti ho linkati, ti risposi al commento 7 riferendoti di Ghedini:
“L’Avv. Ghedini ha risposto ai giornali che nel dispositivo reso noto ieri, non è stata raccolta l’affermazione del procuratore Ciani, secondo la quale: «non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills ». ”
Il secondo articolo linkato ti spiega perché.
Commento by giuliomozzi — 1 Marzo 2010 @ 15:12
Bart, fa’ uno sforzo. Ti sto chiedendo un’opinione su una frase e tu mi rispondi parlando di un’altra frase. Dunque ripeto la domanda. A me pare che la frase da te citata:
«Non c’è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari si verifica l’11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey »,
implichi che l’11 novembre del 1999 è stata “consumata” una corruzione.
Giusto?
(Le risposte possibili sono: Sì, pare anche a me; No, a me non pare; Non so).
Commento by Bartolomeo Di Monaco — 1 Marzo 2010 @ 15:40
Stento a credere che tu insista, Giulio. Forse stai scherzando e invii il commento per divertirti alle mie spalle.
Comunque, chiudo estraendo questo dalla mia risposta precedente:
Quindi la mia risposta è: No, a me non pare.
Argomento chiuso (de hoc satis, come ti piace scrivere)
Commento by salvatore rossetti — 31 Luglio 2010 @ 13:03
quindi il magistrato che cerca di giustificare una dara posticipata e’ un persecutore,mentre un presidente del consiglio che si fa una legge x accorciare la prescrizione e’ un galantuomo.bella argomentazione
Commento by salvatore rossetti — 31 Luglio 2010 @ 13:04
una data posticipata