Giustiniano: tutto da scoprire

di Panfilo Gentile
[dal “Corriere della Sera”, lunedì 13 aprile 1970]

Ho davanti a me un bel li ­bro di Gian Gualberto Archi, un romanista insigne che ten ­ne per anni con prestigio e au ­torità il rettorato dell’universi ­tà di Firenze, su Giustiniano legislatore edito dal Mulino di Bologna. Un’opera fondamen ­tale: per capire i filoni di una interpretazione che dall’Impe ­ratore passa al creatore di leggi.

Di solito l’imperatore Giusti ­niano, nelle trattazioni popola ­ri e divulgative viene ricordato per tre sue imprese famose: il cesaro-papismo, la riconquista dell’Occidente e la compilazio ­ne del Corpus Juris. Della pri ­ma impresa può essere consi ­derato più il continuatore che il fondatore. Per cesaro-papi ­smo si intende quella conce ­zione, nell’antichità, dei rap ­porti tra Stato e Chiesa, secon ­do la quale il principe è con ­temporaneamente, anche se non il capo, perlomeno il controllo ­re supremo della Chiesa. Per il fatto che il Cristianesimo era la religione personale del prin ­cipe, esso diventava anche la religione pubblica, della quale il principe era il braccio se- colare. E per il fatto che la Chiesa riceveva questa protezione, essa finiva col subire la supremazia del principe. Natu ­ralmente, questa sottomissione fu più di fatto che di diritto. Nelle Chiese d’Oriente, valeva la formula di Ermiana: «Solo Cristo è re e prete. L’imperato ­re è solo re. Egli deve mettere in esecuzione i canoni della Chiesa. Non può né fissarli, né trasgredirli ». La formula è un po’ reticente, perché non dice che se l’imperatore si assume l’onere di essere un organo ese ­cutivo della Chiesa, ciò ovvia ­mente non può restare senza contropartita.

Solo la Chiesa di Roma, se ­guita dalle Chiese d’Occidente, in esse comprese quelle del ­l’Africa romana, riuscì a resta ­re indipendente dal potere. L’imperatore stava lontano ed era impotente. A Costantinopo ­li, invece, l’imperatore stava vi ­cino e il patriarca finì coll’essere niente altro che un funzionario di corte. Questo cesaro-papismo preesistette dunque a Giustiniano. Esso sussisteva già perfetto ai tempi di Teodosio e coincise con la proclamazio ­ne fatta da Teodosio del simbo ­lo niceno come legge dello Sta ­to. Vero è soltanto che Giusti ­niano dette un ampio sviluppo legislativo alla concezione teodosiana. Con l’altra sua impresa mirò a ricostituire l’unità territoria ­le dell’impero, che si era fran ­tumata tra i vandali, che ave ­vano occupato l’Africa, i per ­siani, che minacciavano l’Asia Minore, i goti, visigoti e fran ­chi che si erano ritagliati i lo ­ro regni nelle province occi ­dentali. In gran parte l’impre ­sa ebbe un successo militare notevole: fu rioccupata l’Afri ­ca, furono cacciati gli ostrogo ­ti, i franchi e gli alemanni dal ­l’Italia, fu ripresa la Spagna meridionale, fu fatto un com ­promesso coi persiani.

Ma il successo fu effimero. La riunione dell’Oriente con l’Oc ­cidente arrivava troppo tardi, quando già si erano formate due società troppo distanti per poter essere trattenute da un vincolo di tipo burocratico, per giunta intimamente debole per la insufficienza e la corruzio ­ne dei funzionari, e per l’impo ­tenza dello stesso potere cen ­trale relativamente ai compiti permanenti dell’amministrazio ­ne, in pace e in guerra. Noi ab ­biamo un documento prezioso ed è la corrispondenza di Gre ­gorio Magno con la cancelleria imperiale. Esso non è coevo a Giustiniano, ma posteriore solo di poco. Giustiniano mori nel 565. Gregorio fu eletto papa, dopo Pelagio, nel 580. Si tratta di appena 15 anni ed è da pre ­sumere che la situazione de ­scritta da Gregorio preesistes ­se fin da Giustiniano e magari molto più indietro. Le lettere di Gregorio sono un continuo, patetico appello all’imperatore di provvedere con mezzi ade ­guati alla protezione delle po ­polazioni dinanzi alle invasio ­ni barbariche ed allo stato di anarchia e di miseria che esse lasciavano nei paesi invasi… Alla fine Gregorio avvertiva che per salvare le popolazioni era stato costretto a prendere misure che non rientravano ne ­gli obblighi del Pontefice: « Da quando in qua i papi debbono levare milizie e cercare i fon ­di per poterne pagare il sol ­do? ».

Gregorio fu costretto perfino a stipulare trattati con i capi barbari in rappresentanza del ­le popolazioni. Il che gli fu pu ­re rimproverato dall’imperato ­re, ma Gregorio ebbe la repli ­ca facile e osservò che se era vero che egli non aveva titolo per stipulare trattati coi sovra ­ni barbari, era altrettanto vero che la Chiesa aveva il diritto di farlo quando ciò fosse ap ­parso come indispensabile per ragioni di umanità. Questa cor ­rispondenza ci dà un’idea della impotenza dell’Impero ad eser ­citare in Occidente i suoi più elementari doveri di sovranità. La causa dell’Impero in Occi ­dente era stata definitivamen ­te perduta, ancora prima che in Occidente si affacciassero gli ostrogoti e in Oriente apparis ­sero i verdi vessilli dell’Islam. Sorte più fortunata ebbe Giu ­stiniano nella sua terza impre ­sa: il Corpus Juris. Praticamen ­te, agli inizi, forse Giustinia ­no, dando al suo ministro Triboniano l’ordine di disporre la raccolta legislativa, si propose solo il compito pratico di of ­frire ai giudici ed agli avvoca ­ti uno strumento idoneo a fa ­cilitare la loro attività profes ­sionale. In qualche luogo è det ­to che l’imperatore fu mosso dall’idea di abbreviare la lun ­ghezza delle liti, piaga questa, come si vede, che non è solo del nostro tempo. In realtà, l’impresa andò assai oltre le in ­tenzioni, perché col Corpus Ju ­ris venne consegnato alla po ­sterità il più grande documen ­to della civiltà giuridica del ­l’antichità (in senso lato, per ­ché la raccolta contiene anche le Costituzioni dello stesso Giu ­stiniano). L’importanza dell’ope ­ra trova una prova nel fatto che essa è ancora sub judice e cioè, nonostante tutta la folta schiera di studiosi romanisti e bizantinisti, non ancora si è riusciti a ricostruire senza una infinità di controversie una sto ­ria critica di questo testo. Allo stato degli atti potremmo dire addirittura che una storia del diritto contenuto nel Corpus, è addirittura impossibile, per ­ché forse siamo solo agli inizi di una rilettura più circospetta del testo. E ce ne ha convinto il libro di uno dei più illustri nostri romanisti quale Gian Gualberto Archi. Egli ci avver ­te che il Corpus Juris è fatto di testi che molte volte si pro ­pongono, accanto a quello le ­gislativo, un fine storico-didattico e che all’interno dei testi stessi con indubbia funzione le ­gislativa lottano correnti, che hanno cultura, problematica, mentalità diverse. Per conse ­guenza, se il romanista si pro ­pone di comprendere il diritto dell’epoca giustinianea, egli dovrà procedere oltre a quelli che erano i metodi fino ad og ­gi seguiti, dovrà cioè all’inter ­no stesso della compilazione di ­scernere, a proposito del me ­desimo problema, quelle che sono vedute dei burocrati, dei pratici della cancelleria cioè, e quelle che sono concezioni delle scuole. Solo insistendo su questo duplice aspetto, si potrà afferrare il vero significato del ­le discrepanze, si potrà fare la diagnosi delle interpolazioni pregiustinianee e, quanto alle Costituzioni, si potranno sco ­prire le eventuali alterazioni al ­l’atto di recezione nel Codex repetitae praelectionis.

Come si vede non basta più all’esegeta fermarsi sui proble ­mi tradizionali relativi all’an ­titesi tra romano-classico e bi ­zantino, o alla decifrazione di quanto era giustinianeo e quan ­to era pre-giustinianeo.

Non vorrei dare tuttavia in questa nota l’impressione che il Corpus Juris sia stata un’ope ­ra di falsari o che ci sia sta ­ta un’invadente sovrapposizio ­ne dei compilatori sulla mate ­ria compilata. Nel complesso un secolo e più di scienza ro ­manista ha messo a posto tutte le questioni più grosse. La let ­tura dell’esigentissimo profes ­sor Archi avverte solo che la fatica non è finita e che ci sa ­rà gloria ancora abbastanza per i giovani romanisti e per i romanisti futuri. Giustiniano, tutto sommato imperatore fal ­lito, con questa sua immensa cattedrale legislativa, dà anco ­ra molto da fare ai nostri stu ­diosi.

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