di Panfilo Gentile
[dal “Corriere della Sera”, lunedì 13 aprile 1970]
Ho davanti a me un bel li bro di Gian Gualberto Archi, un romanista insigne che ten ne per anni con prestigio e au torità il rettorato dell’universi tà di Firenze, su Giustiniano legislatore edito dal Mulino di Bologna. Un’opera fondamen tale: per capire i filoni di una interpretazione che dall’Impe ratore passa al creatore di leggi.
Di solito l’imperatore Giusti niano, nelle trattazioni popola ri e divulgative viene ricordato per tre sue imprese famose: il cesaro-papismo, la riconquista dell’Occidente e la compilazio ne del Corpus Juris. Della pri ma impresa può essere consi derato più il continuatore che il fondatore. Per cesaro-papi smo si intende quella conce zione, nell’antichità, dei rap porti tra Stato e Chiesa, secon do la quale il principe è con temporaneamente, anche se non il capo, perlomeno il controllo re supremo della Chiesa. Per il fatto che il Cristianesimo era la religione personale del prin cipe, esso diventava anche la religione pubblica, della quale il principe era il braccio se- colare. E per il fatto che la Chiesa riceveva questa protezione, essa finiva col subire la supremazia del principe. Natu ralmente, questa sottomissione fu più di fatto che di diritto. Nelle Chiese d’Oriente, valeva la formula di Ermiana: «Solo Cristo è re e prete. L’imperato re è solo re. Egli deve mettere in esecuzione i canoni della Chiesa. Non può né fissarli, né trasgredirli ». La formula è un po’ reticente, perché non dice che se l’imperatore si assume l’onere di essere un organo ese cutivo della Chiesa, ciò ovvia mente non può restare senza contropartita.
Solo la Chiesa di Roma, se guita dalle Chiese d’Occidente, in esse comprese quelle del l’Africa romana, riuscì a resta re indipendente dal potere. L’imperatore stava lontano ed era impotente. A Costantinopo li, invece, l’imperatore stava vi cino e il patriarca finì coll’essere niente altro che un funzionario di corte. Questo cesaro-papismo preesistette dunque a Giustiniano. Esso sussisteva già perfetto ai tempi di Teodosio e coincise con la proclamazio ne fatta da Teodosio del simbo lo niceno come legge dello Sta to. Vero è soltanto che Giusti niano dette un ampio sviluppo legislativo alla concezione teodosiana. Con l’altra sua impresa mirò a ricostituire l’unità territoria le dell’impero, che si era fran tumata tra i vandali, che ave vano occupato l’Africa, i per siani, che minacciavano l’Asia Minore, i goti, visigoti e fran chi che si erano ritagliati i lo ro regni nelle province occi dentali. In gran parte l’impre sa ebbe un successo militare notevole: fu rioccupata l’Afri ca, furono cacciati gli ostrogo ti, i franchi e gli alemanni dal l’Italia, fu ripresa la Spagna meridionale, fu fatto un com promesso coi persiani.
Ma il successo fu effimero. La riunione dell’Oriente con l’Oc cidente arrivava troppo tardi, quando già si erano formate due società troppo distanti per poter essere trattenute da un vincolo di tipo burocratico, per giunta intimamente debole per la insufficienza e la corruzio ne dei funzionari, e per l’impo tenza dello stesso potere cen trale relativamente ai compiti permanenti dell’amministrazio ne, in pace e in guerra. Noi ab biamo un documento prezioso ed è la corrispondenza di Gre gorio Magno con la cancelleria imperiale. Esso non è coevo a Giustiniano, ma posteriore solo di poco. Giustiniano mori nel 565. Gregorio fu eletto papa, dopo Pelagio, nel 580. Si tratta di appena 15 anni ed è da pre sumere che la situazione de scritta da Gregorio preesistes se fin da Giustiniano e magari molto più indietro. Le lettere di Gregorio sono un continuo, patetico appello all’imperatore di provvedere con mezzi ade guati alla protezione delle po polazioni dinanzi alle invasio ni barbariche ed allo stato di anarchia e di miseria che esse lasciavano nei paesi invasi… Alla fine Gregorio avvertiva che per salvare le popolazioni era stato costretto a prendere misure che non rientravano ne gli obblighi del Pontefice: « Da quando in qua i papi debbono levare milizie e cercare i fon di per poterne pagare il sol do? ».
Gregorio fu costretto perfino a stipulare trattati con i capi barbari in rappresentanza del le popolazioni. Il che gli fu pu re rimproverato dall’imperato re, ma Gregorio ebbe la repli ca facile e osservò che se era vero che egli non aveva titolo per stipulare trattati coi sovra ni barbari, era altrettanto vero che la Chiesa aveva il diritto di farlo quando ciò fosse ap parso come indispensabile per ragioni di umanità. Questa cor rispondenza ci dà un’idea della impotenza dell’Impero ad eser citare in Occidente i suoi più elementari doveri di sovranità. La causa dell’Impero in Occi dente era stata definitivamen te perduta, ancora prima che in Occidente si affacciassero gli ostrogoti e in Oriente apparis sero i verdi vessilli dell’Islam. Sorte più fortunata ebbe Giu stiniano nella sua terza impre sa: il Corpus Juris. Praticamen te, agli inizi, forse Giustinia no, dando al suo ministro Triboniano l’ordine di disporre la raccolta legislativa, si propose solo il compito pratico di of frire ai giudici ed agli avvoca ti uno strumento idoneo a fa cilitare la loro attività profes sionale. In qualche luogo è det to che l’imperatore fu mosso dall’idea di abbreviare la lun ghezza delle liti, piaga questa, come si vede, che non è solo del nostro tempo. In realtà, l’impresa andò assai oltre le in tenzioni, perché col Corpus Ju ris venne consegnato alla po sterità il più grande documen to della civiltà giuridica del l’antichità (in senso lato, per ché la raccolta contiene anche le Costituzioni dello stesso Giu stiniano). L’importanza dell’ope ra trova una prova nel fatto che essa è ancora sub judice e cioè, nonostante tutta la folta schiera di studiosi romanisti e bizantinisti, non ancora si è riusciti a ricostruire senza una infinità di controversie una sto ria critica di questo testo. Allo stato degli atti potremmo dire addirittura che una storia del diritto contenuto nel Corpus, è addirittura impossibile, per ché forse siamo solo agli inizi di una rilettura più circospetta del testo. E ce ne ha convinto il libro di uno dei più illustri nostri romanisti quale Gian Gualberto Archi. Egli ci avver te che il Corpus Juris è fatto di testi che molte volte si pro pongono, accanto a quello le gislativo, un fine storico-didattico e che all’interno dei testi stessi con indubbia funzione le gislativa lottano correnti, che hanno cultura, problematica, mentalità diverse. Per conse guenza, se il romanista si pro pone di comprendere il diritto dell’epoca giustinianea, egli dovrà procedere oltre a quelli che erano i metodi fino ad og gi seguiti, dovrà cioè all’inter no stesso della compilazione di scernere, a proposito del me desimo problema, quelle che sono vedute dei burocrati, dei pratici della cancelleria cioè, e quelle che sono concezioni delle scuole. Solo insistendo su questo duplice aspetto, si potrà afferrare il vero significato del le discrepanze, si potrà fare la diagnosi delle interpolazioni pregiustinianee e, quanto alle Costituzioni, si potranno sco prire le eventuali alterazioni al l’atto di recezione nel Codex repetitae praelectionis.
Come si vede non basta più all’esegeta fermarsi sui proble mi tradizionali relativi all’an titesi tra romano-classico e bi zantino, o alla decifrazione di quanto era giustinianeo e quan to era pre-giustinianeo.
Non vorrei dare tuttavia in questa nota l’impressione che il Corpus Juris sia stata un’ope ra di falsari o che ci sia sta ta un’invadente sovrapposizio ne dei compilatori sulla mate ria compilata. Nel complesso un secolo e più di scienza ro manista ha messo a posto tutte le questioni più grosse. La let tura dell’esigentissimo profes sor Archi avverte solo che la fatica non è finita e che ci sa rà gloria ancora abbastanza per i giovani romanisti e per i romanisti futuri. Giustiniano, tutto sommato imperatore fal lito, con questa sua immensa cattedrale legislativa, dà anco ra molto da fare ai nostri stu diosi.