Libri, leggende, informazioni sulla città di LuccaBenvenutoWelcome
 
Rivista d'arte Parliamone
La scampanata, il romanzo di Bartolomeo Di Monaco trasformato in testo teatrale, qui per chi volesse rappresentarlo.

VARIE: Commissione Segre. Perché non integrare la legge Mancino del 1993?

9 Novembre 2019

di Bartolomeo Di Monaco

Desidero tornare sulla Commissione Segre, istituita recentemente e che ha suscitato forti polemiche per il fatto che il centrodestra si è astenuto. Qualcuno poi accusa il centrodestra di non essersi nemmeno alzato in piedi, una volta approvata la istituzione della Commissione per rendere omaggio alla senatrice a vita Liliana Segre, sua ispiratrice.

Elimino subito questo argomento che riguarda il mancato alzarsi in piedi dell’opposizione. Il fatto è strettamente legato, non alla persona della Segre, ma alla stessa mozione approvata e avversata dall’opposizione, la quale, attraverso Forza Italia ne aveva presentata una propria giudicata dal noto giornalista Franco Bechis (di religione ebraica) “inappuntabileâ€. Alla domanda della maggioranza: Perché il centrodestra non ha approvato la nostra mozione? il centrodestra ha risposto allo stesso modo, ponendo ossia la stessa domanda: Perché la maggioranza non ha accolto la nostro mozione? La comunità ebraica di Roma è intervenuta affinché si operi una mediazione, che è auspicabile.

Qui la mozione

Qui l’intervento della comunità ebraica di Roma:

Ora veniamo al punto che considero pericoloso contenuto nella mozione approvata:

“la Commissione può segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricercaâ€.

Sostengo che questo brano apre la strada ad una forma di controllo che richiama il famigerato ministero della Cultura popolare di stampo fascista (Minculpop).
Qualcuno se n’è risentito, dunque vediamo quali erano i compiti del Minculpop, traendoli dal sito della Treccani:

“Minculpop

Nell’Italia fascista, denominazione abbreviata con la quale era indicato il ministero della Cultura popolare (1937-44).

propaganda

Azione che tende a influire sull’opinione pubblica e i mezzi con cui viene svolta. È un tentativo deliberato e sistematico di plasmare percezioni, manipolare cognizioni e dirigere il comportamento al fine di ottenere una risposta che favorisca gli intenti di chi lo mette in atto.â€.

Qui dal sito Treccani

E ancora qui (sempre dal sito Treccani)

Mi pare impossibile non individuare il pericolo del brano da me segnalato contenuto nella mozione Segre, poiché la somiglianza è assai preoccupante. Con il Minculpop si intendeva “influire sull’opinione pubblica e i mezzi con cui viene svolta.â€.

La Commissione Segre, invece?:
“può segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca.â€.

Non vi pare che siamo su quella strada? A me sì, anche perché la materia è già in gran parte disciplinata, con le relative sanzioni, nella LEGGE MANCINO (D.L. 122/1993 CONVERTITO NELLA LEGGE 205/1993). Composta di 8 articoli, qui pubblichiamo solo i primi tre, mettendo il link per chi volesse farne una lettura integrale (chi vuole saltarla, può andare avanti oltre la successiva linea che chiude lo spazio ad essa dedicato).
_________________

LEGGE MANCINO (D.L. 122/1993 CONVERTITO NELLA LEGGE 205/1993)

Articolo 1
(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
  2. A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  3. B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

  1. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Inizio pagina 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
  1. A) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;
  2. B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
  3. C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
  4. D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Articolo 2
(Disposizioni di prevenzione)

  1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
  2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.
  3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all’articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 3
(Circostanza aggravante)

  1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

(seguono altri 5 articoli)

Qui il testo integrale.

_________________

Mi pongo questa domanda: Perché si è voluto istituire una Commissione e non si è voluto mettere mano alla Legge Mancino per integrarla e magari inasprire le pene?
È una domanda che dovrebbero porsi tutti, soprattutto coloro che, non cogliendo il pericolo, si sono esaltati al momento della nascita di una commissione che potrebbe avviarsi su strade pericolose.

Infatti: LA COMMISSIONE DECIDE A SECONDA DELLE MAGGIORANZE CHE SI FORMANO DI VOLTA IN VOLTA: E QUI STA IL PERICOLO.
LA LEGGE NO: VALE PER TUTTI ED È AFFIDATA AD UN ORGANO ESTERNO E NON POLITICO: LA MAGISTRATURA.


Letto 551 volte.


Nessun commento

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

A chi dovesse inviarmi propri libri, non ne assicuro la lettura e la recensione, anche per mancanza di tempo. Così pure vi prego di non invitarmi a convegni o presentazioni di libri. Ho problemi di sordità. Chiedo scusa.
Bart