VARIE: Commissione Segre. Perché non integrare la legge Mancino del 1993?9 Novembre 2019 di Bartolomeo Di Monaco Desidero tornare sulla Commissione Segre, istituita recentemente e che ha suscitato forti polemiche per il fatto che il centrodestra si è astenuto. Qualcuno poi accusa il centrodestra di non essersi nemmeno alzato in piedi, una volta approvata la istituzione della Commissione per rendere omaggio alla senatrice a vita Liliana Segre, sua ispiratrice. Elimino subito questo argomento che riguarda il mancato alzarsi in piedi dell’opposizione. Il fatto è strettamente legato, non alla persona della Segre, ma alla stessa mozione approvata e avversata dall’opposizione, la quale, attraverso Forza Italia ne aveva presentata una propria giudicata dal noto giornalista Franco Bechis (di religione ebraica) “inappuntabileâ€. Alla domanda della maggioranza: Perché il centrodestra non ha approvato la nostra mozione? il centrodestra ha risposto allo stesso modo, ponendo ossia la stessa domanda: Perché la maggioranza non ha accolto la nostro mozione? La comunità ebraica di Roma è intervenuta affinché si operi una mediazione, che è auspicabile. Qui la mozione Qui l’intervento della comunità ebraica di Roma: Ora veniamo al punto che considero pericoloso contenuto nella mozione approvata: “la Commissione può segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricercaâ€. Sostengo che questo brano apre la strada ad una forma di controllo che richiama il famigerato ministero della Cultura popolare di stampo fascista (Minculpop). “Minculpop Nell’Italia fascista, denominazione abbreviata con la quale era indicato il ministero della Cultura popolare (1937-44). propaganda Azione che tende a influire sull’opinione pubblica e i mezzi con cui viene svolta. È un tentativo deliberato e sistematico di plasmare percezioni, manipolare cognizioni e dirigere il comportamento al fine di ottenere una risposta che favorisca gli intenti di chi lo mette in atto.â€. Qui dal sito Treccani E ancora qui (sempre dal sito Treccani) Mi pare impossibile non individuare il pericolo del brano da me segnalato contenuto nella mozione Segre, poiché la somiglianza è assai preoccupante. Con il Minculpop si intendeva “influire sull’opinione pubblica e i mezzi con cui viene svolta.â€. La Commissione Segre, invece?: Non vi pare che siamo su quella strada? A me sì, anche perché la materia è già in gran parte disciplinata, con le relative sanzioni, nella LEGGE MANCINO (D.L. 122/1993 CONVERTITO NELLA LEGGE 205/1993). Composta di 8 articoli, qui pubblichiamo solo i primi tre, mettendo il link per chi volesse farne una lettura integrale (chi vuole saltarla, può andare avanti oltre la successiva linea che chiude lo spazio ad essa dedicato). LEGGE MANCINO (D.L. 122/1993 CONVERTITO NELLA LEGGE 205/1993) Articolo 1
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a). 1-quater. L’attività non retribuita a favore della collettività , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività : la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 1-sexies. L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. Articolo 2
Articolo 3
(seguono altri 5 articoli) Qui il testo integrale. _________________ Mi pongo questa domanda: Perché si è voluto istituire una Commissione e non si è voluto mettere mano alla Legge Mancino per integrarla e magari inasprire le pene? Infatti: LA COMMISSIONE DECIDE A SECONDA DELLE MAGGIORANZE CHE SI FORMANO DI VOLTA IN VOLTA: E QUI STA IL PERICOLO. Letto 551 volte.  Nessun commentoNo comments yet. RSS feed for comments on this post. Sorry, the comment form is closed at this time. | ![]() | ||||||||||