A difesa di Feltri

L’art. 21 della nostra Costituzione non lascia spazio ad equivoci:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica [c.p. 57, 58bis] può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Ho voluto riportarlo per intero, e aggiungo che la libertà di pensiero trova eguale riconoscimento e tutela anche negli artt. 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, affinché qualcuno mi contraddica se affermo che la sanzione inflitta dall’Ordine dei giornalisti a Vittorio Feltri di non scrivere per un periodo di tre mesi, viola la Costituzione.

I primi due commi hanno una tale potenza e determinazione che a nessuno è consentito di limitare la libertà di pensiero. Nei lavori costituenti non si sono avute eccezioni. Soltanto i commi successivi hanno richiesto un dibattito più articolato.

I commi seguenti, infatti, prevedono rigorosamente i casi in cui essa può essere limitata, e prevedono anche che tale limitazione debba essere sanzionata dall’autorità giudiziaria.
Nessun altro può farlo. Figuriamoci l’Ordine dei giornalisti, che può essere paragonato al consiglio direttivo, non so, di un’associazione calcistica, o di bocce.
Se un potere sanzionatorio della libertà di pensiero viene dalla Costituzione rimesso in capo alla sola magistratura, nessun altro può attribuirselo, nemmeno con norme interne le quali non potranno mai intaccare un valore così decisamente difeso dalla nostra Carta.

L’Ordine dei giornalisti è un ordine che va abolito non perché è un ordine professionale. Ce ne sono tanti altri che toccano funzioni non protette dalla Costituzione, e quindi, a meno che una legge non li abroghi tutti, possono legittimamente operare, ma l’Ordine dei giornalisti pretende di dispiegare il suo raggio di azione anche su un diritto tutelato dalla Costituzione, e per questo ha in sé un contenuto eversivo che non può essere tollerato, ove persista nel pretendere di togliere ad un cittadino la libertà protetta costituzionalmente. Esso può avere la sua ragione d’essere solo per altri scopi (assistenza, consultazione, interventi per difendere la libertà di pensiero e non per impedirla, e così via), ma non può intervenire per sospendere la libertà di pensiero.

Mi meraviglio che nessuno finora abbia fatto notare la illegittimità di una norma sanzionatoria della libertà di pensiero contenuta nello statuto e nel regolamento dell’Ordine dei giornalisti, norma che non ha alcun rango per contrastare una disposizione costituzionale.

P.S. Nel consultare i lavori costituenti circa l’art. 21, mi sono imbattuto in una frase significativa pronunciata dal comunista Renzo Laconi: “Laconi. […] La Repubblica, giustamente diceva ieri l’onorevole Calamandrei, è una forma definitiva di regime. La decisione sulla forma repubblicana è sottratta alla nostra competenza di costituenti, perché il popolo stesso si è espresso su questo punto e ha dichiarato la sua volontà.”
Frase non contestata da alcuno.
Essa dimostra – se ce ne fosse ancora bisogno, e forse ce n’è – quanto i padri costituenti avessero a cuore il rispetto della volontà espressa dal popolo.
Ossia, quando un popolo si è espresso ed una decisione a maggioranza è stata presa (anche la forma repubblicana del nostro Stato fu decisa a maggioranza da un referendum che vide sconfitta la forma monarchica per pochi voti. Ancora si dubita addirittura di brogli per far prevalere la forma repubblicana), essa non può essere sovvertita.

Come vedete, quando il Pd chiede, insieme ad altri, il ribaltone, ancora una volta infrange la Costituzione. Invito Napolitano a tenere conto di quanto la sovranità popolare fosse considerata inviolabile dai costituenti, i quali non si sono mai permessi (e mai Assemblea fu più autorevole) di andare contro la volontà del popolo, sia pure espressa a maggioranza (e in quel caso addirittura con una maggioranza risicata).

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Commenti

Una risposta a “A difesa di Feltri”

  1. Bene! Allora cosa temi? Il governo di amnistizio non ci sarà! Contento?

    Sembra che oramai tu sia l’unico ad averlo capito ma poco importa. Adesso che hai trovato la prova provata basta farlo sapere a chi di dovere.