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La speciosa tesi della consulta

6 Dicembre 2012

Ha scritto ieri Eugenio Scalfari (il grassetto nel testo è mio. bdm):

“La Corte renderà pubbliche le sue motivazioni a gennaio ma il dispositivo si appoggia fin d’ora all’articolo 271 del codice di procedura penale (come a suo tempo avevamo già scritto su questo giornale) che dispone questo trattamento per gli avvocati e per tutti i casi analoghi che prevedano l’assoluta segretezza delle notizie connesse alla loro professione. E quindi, per logica deduzione, ai medici e ai sacerdoti su quanto apprendono in sede di confessione. Le prerogative del Capo dello Stato hanno la stessa natura e quindi lo stesso grado di protezione che non deriva soltanto dall’articolo 271 ma dalla stessa Costituzione.â€

E ancora:

“Il comunicato della Corte stabilendo invece che una specifica norma esiste, spazza via il ragionamento della Procura di Palermo con un effetto ulteriore e definitivo: la sua sentenza si affianca e addirittura si sovrappone all’articolo 271 rendendone esplicita l’applicabilità anche al Capo dello Stato.â€

Vale la pena far rispondere a Scalfari direttamente dalla sentenza n. 154/2004 della consulta, che condannava il presidente Cossiga per un fatto accaduto a danno di due senatori durante il suo mandato. Ecco alcuni punti che dimostrano le capriole della consulta attuale e di Scalfari:

“non può essere negata la competenza dell’autorità giudiziaria a pronunciarsi, nell’esercizio della sua generale funzione di applicazione delle norme, ivi comprese quelle della Costituzione.
La competenza di questa Corte a risolvere i conflitti di attribuzione non può sostituirsi a quella del giudice comune per l’accertamento in concreto dell’applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità. Infatti la giurisdizione costituzionale sui conflitti non è istituto che sostituisca l’esercizio della funzione giurisdizionale.

“Non può accogliersi, in primo luogo, la tesi secondo cui l’autorità giudiziaria ordinaria difetterebbe radicalmente di competenza giurisdizionale in ordine alla qualificazione degli atti del Presidente della Repubblica, al fine di verificare l’applicabilità o meno della clausola di esclusione della responsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione.â€

“una cosa è fuori discussione: l’art. 90 della Costituzione sancisce la irresponsabilità del Presidente – salve le ipotesi estreme dell’alto tradimento e dell’attentato alla Costituzione – solo per gli “atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

“Quando dunque la Corte di cassazione, nelle pronunce impugnate, stabilisce i principi di diritto secondo cui l’immunità del Presidente della Repubblica riguarda solo gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni presidenziali e le dichiarazioni strumentali o accessorie rispetto a tale esercizio, coglie correttamente la portata dell’art. 90 della Costituzione e non reca lesione alle prerogative del Presidente.

Anche la possibilità che nell’ambito dell’esercizio delle funzioni possano rientrare, in determinate ipotesi, attività o dichiarazioni intese a difendere l’istituzione presidenziale non può mai tradursi automaticamente in una estensione della immunità a dichiarazioni extrafunzionali per la sola circostanza che esse siano volte a difendere la persona fisica del titolare della carica e, come tali, possano indirettamente influire sul suo prestigio o sulla sua “legittimazione†politica.â€

E queste sono le conclusioni:

“dichiara che spetta all’autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all’art. 90 della Costituzioneâ€

Da tutto ciò si deduce che quella del capo dello Stato può considerarsi un’azione frettolosa,  prematura e forse dunque anche pervasiva, avendo interrotto il normale corso delle procedure previste dalla legge. I pm, secondo quanto da loro dichiarato, avevano legittimamente ritenuto di presentare al gip i verbali delle telefonate nei modi e nei tempi da essi ritenuti più opportuni, visto che nessuna norma glieli impone tassativamente. Solo dopo la pronuncia del gip, Napolitano avrebbe potuto, assai più correttamente, ove fossero state acquisiti, ricorrere alla consulta per porre la questione del conflitto di attribuzioni.

La consulta, nelle persone dei suoi attuali componenti, ha ritenuto invece che i pm palermitani si sono resi colpevoli di omessa richiesta immediata al gip di distruzione dei verbali, poiché ciò è previsto (come ha suggerito, guarda caso, l’Avvocatura di Stato) dall’art. 271 del codice di procedura penale.

E’ a questo punto, dunque, che, arrampicandosi a mio avviso sugli specchi (nella storia delle immunità presidenziali è la prima volta che compare questo articolo), pur sapendo di andare contro la sentenza del 2004 i giudici della consulta si sono sentiti in dovere di sanzionare la violazione da parte dei pm dell’art.271 del codice di procedura penale, che tutela, come nota pure Scalfari, telefonate dallo stretto contenuto professionale come ad esempio quelle dei medici, degli avvocati e dei confessori.

Vediamo (e qui):

Dispositivo dell’art. 271 codice di procedura penale:
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate [191] le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1 (1), quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103] (2).
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato [2532].

Dispositivo dell’art. 200 Codice di Procedura Penale:
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (1) [331, 334]:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai (2) (3);
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria (4);
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale[256 2, 271] […]

Dispositivo dell’art. 256 Codice di Procedura Penale:
[…] 3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato (4) (5) e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato […]

La corte, riconosce Scalfari, ha assimilato a queste categorie anche la carica di presidente della repubblica.
La domanda allora è: Poteva farlo? Poteva la corte forzare in questo modo il contenuto dell’art. 271, che praticamente, con questa nuova interpretazione, dà al capo dello Stato una immunità totale (salvo le due esclusioni previste dall’art. 90) che l’assemblea costituente si guardò bene dall’attribuirgli limitando esplicitamente, come risulta dal dibattito di allora, l’immunità alle sole attività funzionali alla carica? A mio avviso no, non poteva farlo.
La consulta, perciò, non ha affatto colmato un vuoto, ma ha forzato una norma nata per tutt’altro scopo, e, in questo modo, concedendo al presidente della repubblica una immunità così vasta da far rivoltare nella tomba i padri costituenti.

Basterà ricordare questi due interventi di allora:

Il  Presidente Terracini  dichiara di preferire una lacuna ad una disposizione che conferisca un privilegio troppo grande al Presidente della Repubblica, il quale è sempre un cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il più alto ufficio politico. Non ammetterebbe, infatti che per sette anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giustizia del suo paese.

La seguente proposta di Mortati, invece, viene significativamente respinta:

“Mortati  propone di sopprimere l’inciso: «per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ». In conseguenza il primo comma dell’articolo 17 risulterebbe così concepito:
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione ».

Non vi pare, dunque, che la consulta abbia commesso un qualche obbrobrio giuridico?
Ma questa arrampicatura sugli specchi, azzardata per favorire Napolitano, è destinata a creare un precedente pericoloso, allo stesso modo che la decisione di Bruti Liberati di rifiutare il carcere a Sallusti, che lo chiedeva, dandogli in cambio i domiciliari non richiesti, ha sollevato la protesta degli avvocati, i quali chiedono che lo stesso trattamento adottato da Liberati per Sallusti sia applicato immediatamente anche ai loro clienti.

Succederà così che l’art. 271 diventerà occasione di impugnazione di molte intercettazioni, che saranno fatte ricadere nella tutela dell’art.271, non creato per la presidenza della repubblica, ma solo per alcune speciali categorie di cittadini, tra le quali non ricade sicuramente la presidenza della repubblica, tutelata da norme particolari e a se stanti.

Per quale motivo, si dirà, l’art. 271 vale per il presidente della repubblica (ivi e nell’art. 200 del c.p.p. non affatto nominato, mentre avrebbe dovuto esserlo se fosse stato incluso nella protezione: difficile pensare ad una dimenticanza!) e non per altre categorie di cittadini?


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Bart